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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025

Cassazione n. 40504/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio.

L’impugnazione è inammissibile.

Il motivo è reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico.

E’ consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")].

Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato la deposizione del verbalizzante il quale ha riferito che la precedente contestazione del 21 agosto 2019 elevata nei confronti del ricorrente non risulta né oblata né impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo di conferma della sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 116, co. 15 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Con il ricorso, affidato ad un unico motivo, si deduce violazione di legge e difetto di motivazione riguardo alla esecutività della precedente violazione amministrativa integrante la recidiva nel biennio. L’impugnazione è inammissibile. Il motivo è reiterativo delle censure mosse avverso la sentenza di primo grado che sono state correttamente valutate dal giudice di merito ed è inoltre generico e aspecifico. E’ consolidato l’orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti documentalmente accertata, essendo sufficiente un minimo di prova, che può consistere anche nella testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha richiamato la deposizione del verbalizzante il quale ha riferito che la precedente contestazione del 21 agosto 2019 elevata nei confronti del ricorrente non risulta né oblata né impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12/2025 I
Sentenza Cassazione n. 40504/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris