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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19945/2026

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difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRROTTA2242 ENRICHETTA, [OSCURATO:PERSONA], tutterappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17957/2022nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026ASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (CENTROData pubblicazione 15/06/2026ITALIANO [OSCURATO:PERSONA] - FORMAZIONEPROFESSIONALE) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANFUSOMARISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 755/2022 del TRIBUNALE di PATTI,depositata il 11/05/2022 R.G.N. 2934/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pattiaccertava che l’Assessorato alla [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Sicilia, alle date del 11/9/2018 e del 8/10/2018, eradebitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-FP Sicilia (AssociazioneRegionale [OSCURATO:PERSONA] lo condannava al pagamento di somme in favore dellericorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnrichettaPirrotta e [OSCURATO:PERSONA], nonché di GiovanniSpadaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCarmela Fagone.2.

Le sopra indicate ricorrenti avevano convenuto in giudiziol’[OSCURATO:PERSONA] FemminiliSalesiane- [OSCURATO:PERSONA], l’Assessorato predetto, edi sopra indicati altri soggetti esponendo di essere state assuntedall’Associazione che le aveva poi licenziate il 3/3/2015; che illicenziamento era stato dichiarato illegittimo con sentenza delNumero registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/202629/9/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoN uinme rloo dri ora ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026favore, a titolo di risarcimento del danno, di una somma parialla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento al8/2/2016, data in cui l’Associazione aveva cessato la propriasentenza era stata confermata in appello; di aver inutilmenteintimato precetto; di aver quindi eseguito pignoramento pressol’Assessorato, debitore dell’Associazione; che l’Assessoratoaveva reso dichiarazione negativa.

Avevano quindi agìto perl’accertamento dell’obbligo del terzo, sostenendo che alla datadel pignoramento (11/9/2018) ed ancora a quella didichiarazione negativa (8/10/2018) [OSCURATO:PERSONA] era creditore neiconfronti dell’Assessorato della somma di €. 4.614.691,10, oalmeno di €. 333.566,88, per progetti formativi approvati efinanziati.

Per l’effetto, avevano chiesto condannarsil’Assessorato al pagamento dei crediti da essi vantati.3.

L’Assessorato aveva resistito eccependo chel’Associazione era sua debitrice della superiore somma di €.4.996.258,70 e che tutti i crediti residui di [OSCURATO:PERSONA] erano stati inprecedenza pignorati da parte di terzi.

La [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione,era rimasta contumace.

Degli altri convenuti, alcuni eranorimasti contumaci; altri si erano costituiti in giudizio aderendoalle ragioni attoree e rivendicando i propri crediti.4.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, premettendo che:l’Assessorato si era costituito in giudizio tardivamente (il16/3/21 per l’udienza del 24/3/21), donde l’ inammissibilitàdella produzione documentale dello stesso; i fatti si erano svolticome dedotto dalle ricorrenti; il G.E. del Tribunale di Cataniaaveva dichiarato la procedura esecutiva improcedibile permancanza di prova del credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Assessorato; le dichiarazioni positive rese in altre procedureNumero registro generale 17957/2022(e riferite a pignoramenti anteriori) erano irrilevanti, perchéN umero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026l’Assessorato, non risultando somme ulteriormente disponibili,Data pubblicazione 15/06/2026non avrebbe potuto procedere ad accantonamenti relativi aipignoramenti successivi per mancanza di fondi.Tanto premesso, il Tribunale di Patti affermava: che da notaassessoriale del 14/6/2017 risultava provato che l’Assessoratoera debitore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €. 4.996.258,73; cheinoltre, l’Assessorato aveva riconosciuto, con decreti nn. 58, 59e 60 del 11/3/2020 di essere debitore di [OSCURATO:PERSONA] delle somme,rispettivamente, di €. 230.580,74, €. 71,027,64 ed €.31.958,50 per crediti risalenti al 2009/2010; e con decreto n.4805 del 27/9/2018 della somma di €. 31.958,50; chel’Assessorato non aveva provato non solo di aver estinto dettidebiti, ma di averlo fatto prima del pignoramento (Cass. n.9624/2018).

In particolare, mentre risultava che le sommerelative ad alcuni di detti crediti erano state destinate ad altreprocedure esecutive notificate prima di quella per cui era causa,non vi era pari evidenza per i crediti riconosciuti coi decreti nn.58, 59 e 60 del 11/3/2020.

Di conseguenza, risultava disponibilela somma di €. 333.566,88, sufficiente per la soddisfazione ditutti i domandanti in causa, tenuto conto di alcune ordinanze diassegnazione parziale.5.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Assessorato conricorso straordinario affidato a due motivi.6.

Resistono con controricorsi, da un lato, le originariericorrenti, dall’altro, gli altri assegnatari.7.

Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MariaRizzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/20261.

Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 deNl umperriom di ora ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 112, 115, 126 e 186 d.a.c.p.c., degli artt. 168, 169 e 416c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Si lamenta, in primo luogo, che la cancelleria del Tribunale diPatti non abbia richiesto alla cancelleria del Tribunale di Cataniail fascicolo d’ufficio della precedente fase del giudizio; e che ilTribunale abbia deciso senza disporne l’acquisizione; posto che,se lo avesse fatto, sarebbe stata comunque acquisita al giudiziola documentazione già versata nel giudizio a quo, ed inparticolare due elenchi della procedure esecutive, dai qualirisultava che al momento del pignoramento eseguito dallericorrenti era già stato vincolato l’importo complessivo di €.2.563,502,49 e la mancanza di un saldo positivo.In secondo luogo, si lamenta:a) fraintendimento della nota del 13/4/2017, che intendevache debitore di 4,9 mln di euro era l’Associazione nonl’Assessorato;b) che anche i crediti di cui ai tre decreti erano vincolati daprecedenti pignoramenti;c) che parte della somma era già stata assegnata allaCastelgiorgiano.In terzo luogo, si contesta il debito nel merito, perchél’Assessorato non risponderebbe dei debiti del CIOFP.2.

Il motivo, sotto il primo profilo, è infondato.In disparte i profili di inammissibilità derivanti dalla attribuzioneal vizio di violazione di legge di un error in procedendo, laviolazione dell’art. 126 d.a.c.p.c.. non sussiste perché taledisposizione prevede che «Il cancelliere del giudice davanti alquale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere ilfascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che haNumero registro generale 17957/2022precedentemente conosciuto della causa», e non il fascicolo dNi umero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026parte; e neppure sussiste la violazione dell’art. 186 d.a.c.p.c.Data pubblicazione 15/06/2026Questa Corte ha infatti affermato che «Nei giudizi di opposizioneall'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agliartt. 615 e 619 c.p.c. (ma il principio vale evidentemente pertutti i procedimenti bifasici quale quello in cui al processoesecutivo per pignoramento di crediti presso terzi paralizzatodalla mancata risposta o dalla risposta negativa del terzopignorato segue tramite riassunzione il giudizio di meritosull’accertamento dell’obbligo del terzo) i documenti prodottidalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti alprocesso ed essere inseriti nel fascicolo della causa diopposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione delcarattere unitario dei predetti giudizi nonostante la lorostruttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentalidi parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, se,per un verso, non è necessario che le parti procedano ad unanuova formale attività di produzione dei predetti documenti nelcorso della fase a cognizione piena secondo le modalità e itermini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistonopreclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loroinserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la lorocollocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione delrelativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devonoessere depositati al momento dell'assegnazione della causa indecisione o, al più tardi, al momento del deposito dellacomparsa conclusionale».L’arresto ha precisato, in proposito, che «non è conferente ilrichiamo all'indirizzo di questa Corte (Cass., Sez.

L, Sentenza n.12642 del 05/06/2014, Rv. 631190 - 01; Sez. 3, Sentenza n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17957/20227610 del 21/04/2004, Rv. 572994 - 01; Sez. 6 - 3, OrdinanzaN umero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739 - 01; si veda peraltroData pubblicazione 15/06/2026anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007, Rv.597792 - 01, per alcune opportune precisazioni, nell'ottica delladistinzione appena esposta) secondo il quale, nel giudizio diopposizione agli atti esecutivi (che ha per oggetto la valutazionedi conformità di un segmento del processo esecutivo alle normeche lo regolano), il giudice ha il potere-dovere di acquisire ilfascicolo del processo esecutivo, per prendere direttaconoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dalgiudice dell'esecuzione.Si tratta infatti di un indirizzo che, nei precedenti richiamati,risulta affermato specificamente in relazione al giudizio diopposizione agli atti esecutivi, mentre il presente giudizio noncostituisce una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617 c.p.c., ma una opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensidell'art. 619 c.p.c., il cui oggetto è l'accertamento dellatitolarità, da parte di un terzo estraneo a detto processo, di undiritto incompatibile con quelli assoggettati ad espropriazione edopponibile alle parti dello stesso processo esecutivo, non ladiretta verifica del regolare svolgimento del processo esecutivo(in ragione della quale, al più, si potrebbe eventualmentetuttora giustificare il diretto accesso del giudice dell'opposizioneal fascicolo dell'esecuzione...».Identiche considerazioni valgono nel caso di specie, nel quale silamenta in sostanza l’omessa acquisizione officiosa, in ungiudizio di merito quale quello di accertamento dell’obbligo delterzo, di documenti asseritamente prodotti nella faseprecedente, ed asseritamente idonei a dimostrare che anche ilcredito che il Tribunale ha giudicato “libero”, fosse in realtà statoraggiunto da precedente pignoramento; documenti che dunqueNumero registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/2026in ogni caso non afferivano alla regolarità del prNoumceeros dsi ora ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026esecutivo.D’altro canto il ricorrente non afferma, tantomenospecificamente, e comunque non mostra, che il documento dellacui mancata acquisizione officiosa si duole rientrasse tra quellitardivamente prodotti nel giudizio di merito, circostanzacontestata da controparte, assumendo che il documento inquestione era stato prodotto solo nella prima fase.3.

Sotto i profili sopra sintetizzati sub a), b), e c) il motivo èinammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge,censura apprezzamenti di merito estranei al sindacato dilegittimità.4.

Sotto il terzo profilo, il motivo è pure inammissibile,perché, oltre a non avere alcuna pertinenza con la rubricazione,non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha“condannato” l’Assessorato quale debitore del debitore, e nonperché tenuto a rispondere dei debiti di questo.5.

Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza e delprocedimento, per la stessa violazione, “per scrupolo difensivo”.6.

Il motivo è infondato per la stessa ragione sopra illustratanel merito della questione.7.

In conclusione, il ricorso va rigettato.8.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento,in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in€. 5.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/20N0um2e,ro ddi àra ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PIRROTTA2242 ENRICHETTA, [OSCURATO:PERSONA], tutterappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17957/2022nonché contro [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026ASSOCIAZIONE [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (CENTROData pubblicazione 15/06/2026ITALIANO [OSCURATO:PERSONA] - FORMAZIONEPROFESSIONALE) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANFUSOMARISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 755/2022 del TRIBUNALE di PATTI,depositata il 11/05/2022 R.G.N. 2934/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Pattiaccertava che l’Assessorato alla [OSCURATO:PERSONA] dellaRegione Sicilia, alle date del 11/9/2018 e del 8/10/2018, eradebitore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]-FP Sicilia (AssociazioneRegionale [OSCURATO:PERSONA] lo condannava al pagamento di somme in favore dellericorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnrichettaPirrotta e [OSCURATO:PERSONA], nonché di GiovanniSpadaro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCarmela Fagone.2. Le sopra indicate ricorrenti avevano convenuto in giudiziol’[OSCURATO:PERSONA] FemminiliSalesiane- [OSCURATO:PERSONA], l’Assessorato predetto, edi sopra indicati altri soggetti esponendo di essere state assuntedall’Associazione che le aveva poi licenziate il 3/3/2015; che illicenziamento era stato dichiarato illegittimo con sentenza delNumero registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/202629/9/2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamentoN uinme rloo dri ora ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026favore, a titolo di risarcimento del danno, di una somma parialla retribuzione globale di fatto maturata dal licenziamento al8/2/2016, data in cui l’Associazione aveva cessato la propriasentenza era stata confermata in appello; di aver inutilmenteintimato precetto; di aver quindi eseguito pignoramento pressol’Assessorato, debitore dell’Associazione; che l’Assessoratoaveva reso dichiarazione negativa. Avevano quindi agìto perl’accertamento dell’obbligo del terzo, sostenendo che alla datadel pignoramento (11/9/2018) ed ancora a quella didichiarazione negativa (8/10/2018) [OSCURATO:PERSONA] era creditore neiconfronti dell’Assessorato della somma di €. 4.614.691,10, oalmeno di €. 333.566,88, per progetti formativi approvati efinanziati. Per l’effetto, avevano chiesto condannarsil’Assessorato al pagamento dei crediti da essi vantati.3. L’Assessorato aveva resistito eccependo chel’Associazione era sua debitrice della superiore somma di €.4.996.258,70 e che tutti i crediti residui di [OSCURATO:PERSONA] erano stati inprecedenza pignorati da parte di terzi. La [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione,era rimasta contumace. Degli altri convenuti, alcuni eranorimasti contumaci; altri si erano costituiti in giudizio aderendoalle ragioni attoree e rivendicando i propri crediti.4. Il Tribunale accoglieva il ricorso, premettendo che:l’Assessorato si era costituito in giudizio tardivamente (il16/3/21 per l’udienza del 24/3/21), donde l’ inammissibilitàdella produzione documentale dello stesso; i fatti si erano svolticome dedotto dalle ricorrenti; il G.E. del Tribunale di Cataniaaveva dichiarato la procedura esecutiva improcedibile permancanza di prova del credito di [OSCURATO:PERSONA] nei confrontidell’Assessorato; le dichiarazioni positive rese in altre procedureNumero registro generale 17957/2022(e riferite a pignoramenti anteriori) erano irrilevanti, perchéN umero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026l’Assessorato, non risultando somme ulteriormente disponibili,Data pubblicazione 15/06/2026non avrebbe potuto procedere ad accantonamenti relativi aipignoramenti successivi per mancanza di fondi.Tanto premesso, il Tribunale di Patti affermava: che da notaassessoriale del 14/6/2017 risultava provato che l’Assessoratoera debitore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di €. 4.996.258,73; cheinoltre, l’Assessorato aveva riconosciuto, con decreti nn. 58, 59e 60 del 11/3/2020 di essere debitore di [OSCURATO:PERSONA] delle somme,rispettivamente, di €. 230.580,74, €. 71,027,64 ed €.31.958,50 per crediti risalenti al 2009/2010; e con decreto n.4805 del 27/9/2018 della somma di €. 31.958,50; chel’Assessorato non aveva provato non solo di aver estinto dettidebiti, ma di averlo fatto prima del pignoramento (Cass. n.9624/2018). In particolare, mentre risultava che le sommerelative ad alcuni di detti crediti erano state destinate ad altreprocedure esecutive notificate prima di quella per cui era causa,non vi era pari evidenza per i crediti riconosciuti coi decreti nn.58, 59 e 60 del 11/3/2020. Di conseguenza, risultava disponibilela somma di €. 333.566,88, sufficiente per la soddisfazione ditutti i domandanti in causa, tenuto conto di alcune ordinanze diassegnazione parziale.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Assessorato conricorso straordinario affidato a due motivi.6. Resistono con controricorsi, da un lato, le originariericorrenti, dall’altro, gli altri assegnatari.7. Le controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], MariaRizzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannopresentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/20261. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 deNl umperriom di ora ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliartt. 112, 115, 126 e 186 d.a.c.p.c., degli artt. 168, 169 e 416c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.Si lamenta, in primo luogo, che la cancelleria del Tribunale diPatti non abbia richiesto alla cancelleria del Tribunale di Cataniail fascicolo d’ufficio della precedente fase del giudizio; e che ilTribunale abbia deciso senza disporne l’acquisizione; posto che,se lo avesse fatto, sarebbe stata comunque acquisita al giudiziola documentazione già versata nel giudizio a quo, ed inparticolare due elenchi della procedure esecutive, dai qualirisultava che al momento del pignoramento eseguito dallericorrenti era già stato vincolato l’importo complessivo di €.2.563,502,49 e la mancanza di un saldo positivo.In secondo luogo, si lamenta:a) fraintendimento della nota del 13/4/2017, che intendevache debitore di 4,9 mln di euro era l’Associazione nonl’Assessorato;b) che anche i crediti di cui ai tre decreti erano vincolati daprecedenti pignoramenti;c) che parte della somma era già stata assegnata allaCastelgiorgiano.In terzo luogo, si contesta il debito nel merito, perchél’Assessorato non risponderebbe dei debiti del CIOFP.2. Il motivo, sotto il primo profilo, è infondato.In disparte i profili di inammissibilità derivanti dalla attribuzioneal vizio di violazione di legge di un error in procedendo, laviolazione dell’art. 126 d.a.c.p.c.. non sussiste perché taledisposizione prevede che «Il cancelliere del giudice davanti alquale la causa è riassunta deve immediatamente richiedere ilfascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice che haNumero registro generale 17957/2022precedentemente conosciuto della causa», e non il fascicolo dNi umero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026parte; e neppure sussiste la violazione dell’art. 186 d.a.c.p.c.Data pubblicazione 15/06/2026Questa Corte ha infatti affermato che «Nei giudizi di opposizioneall'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agliartt. 615 e 619 c.p.c. (ma il principio vale evidentemente pertutti i procedimenti bifasici quale quello in cui al processoesecutivo per pignoramento di crediti presso terzi paralizzatodalla mancata risposta o dalla risposta negativa del terzopignorato segue tramite riassunzione il giudizio di meritosull’accertamento dell’obbligo del terzo) i documenti prodottidalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti alprocesso ed essere inseriti nel fascicolo della causa diopposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att. c.p.c., in ragione delcarattere unitario dei predetti giudizi nonostante la lorostruttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentalidi parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse; pertanto, se,per un verso, non è necessario che le parti procedano ad unanuova formale attività di produzione dei predetti documenti nelcorso della fase a cognizione piena secondo le modalità e itermini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistonopreclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loroinserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la lorocollocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione delrelativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devonoessere depositati al momento dell'assegnazione della causa indecisione o, al più tardi, al momento del deposito dellacomparsa conclusionale».L’arresto ha precisato, in proposito, che «non è conferente ilrichiamo all'indirizzo di questa Corte (Cass., Sez. L, Sentenza n.12642 del 05/06/2014, Rv. 631190 - 01; Sez. 3, Sentenza n.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17957/20227610 del 21/04/2004, Rv. 572994 - 01; Sez. 6 - 3, OrdinanzaN umero sezionale 2242/2026Numero di raccolta generale 19945/2026n. 1919 del 25/01/2017, Rv. 642739 - 01; si veda peraltroData pubblicazione 15/06/2026anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10566 del 09/05/2007, Rv.597792 - 01, per alcune opportune precisazioni, nell'ottica delladistinzione appena esposta) secondo il quale, nel giudizio diopposizione agli atti esecutivi (che ha per oggetto la valutazionedi conformità di un segmento del processo esecutivo alle normeche lo regolano), il giudice ha il potere-dovere di acquisire ilfascicolo del processo esecutivo, per prendere direttaconoscenza dello svolgimento di esso e degli atti compiuti dalgiudice dell'esecuzione.Si tratta infatti di un indirizzo che, nei precedenti richiamati,risulta affermato specificamente in relazione al giudizio diopposizione agli atti esecutivi, mentre il presente giudizio noncostituisce una opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art.617 c.p.c., ma una opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensidell'art. 619 c.p.c., il cui oggetto è l'accertamento dellatitolarità, da parte di un terzo estraneo a detto processo, di undiritto incompatibile con quelli assoggettati ad espropriazione edopponibile alle parti dello stesso processo esecutivo, non ladiretta verifica del regolare svolgimento del processo esecutivo(in ragione della quale, al più, si potrebbe eventualmentetuttora giustificare il diretto accesso del giudice dell'opposizioneal fascicolo dell'esecuzione...».Identiche considerazioni valgono nel caso di specie, nel quale silamenta in sostanza l’omessa acquisizione officiosa, in ungiudizio di merito quale quello di accertamento dell’obbligo delterzo, di documenti asseritamente prodotti nella faseprecedente, ed asseritamente idonei a dimostrare che anche ilcredito che il Tribunale ha giudicato “libero”, fosse in realtà statoraggiunto da precedente pignoramento; documenti che dunqueNumero registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/2026in ogni caso non afferivano alla regolarità del prNoumceeros dsi ora ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026esecutivo.D’altro canto il ricorrente non afferma, tantomenospecificamente, e comunque non mostra, che il documento dellacui mancata acquisizione officiosa si duole rientrasse tra quellitardivamente prodotti nel giudizio di merito, circostanzacontestata da controparte, assumendo che il documento inquestione era stato prodotto solo nella prima fase.3. Sotto i profili sopra sintetizzati sub a), b), e c) il motivo èinammissibile perché, sotto lo schermo della violazione di legge,censura apprezzamenti di merito estranei al sindacato dilegittimità.4. Sotto il terzo profilo, il motivo è pure inammissibile,perché, oltre a non avere alcuna pertinenza con la rubricazione,non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, che ha“condannato” l’Assessorato quale debitore del debitore, e nonperché tenuto a rispondere dei debiti di questo.5. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.4 del primocomma dell’art. 360 c.p.c., nullità della sentenza e delprocedimento, per la stessa violazione, “per scrupolo difensivo”.6. Il motivo è infondato per la stessa ragione sopra illustratanel merito della questione.7. In conclusione, il ricorso va rigettato.8. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento,in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna parte controricorrente, in€. 5.000,00 per compensi, €. 200,00 per esborsi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 17957/2022Numero sezionale 2242/2026Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/20N0um2e,ro ddi àra ccolta generale 19945/2026Data pubblicazione 15/06/2026parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 23 aprile 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19945/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris