CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 38590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 settembre 2017 (dep. il 4 ottobre 2017) la Corte di appello di Ancona, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Issam [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia in data 1 dicembre 2016 con la quale il Tribunale di Pesaro aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il delitto aggravato di violazione di domicilio, e l'aveva condannato alla pena di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali (revocando, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui irrogata all'esito di un precedente giudizio).2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando tre motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, in ragione dell'esclusione dei presupposti della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. 2.3. Con il terzo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso è inammissibile; è, invece, fondato - nei termini che si esporranno - e deve essere accolto il secondo motivo, rimanendo assorbito il terzo. 1. Con il primo motivo - sub specie della violazione della legge penale e del vizio di motivazione - la difesa ha assunto che erroneamente si sarebbero ravvisati i presupposti nel delitto di violazione di domicilio nonostante, come dedotto con l'atto di appello, l'immobile cui inerisce la condotta dell'imputato fosse «inutilizzato»; sul punto la Corte territoriale non avrebbe reso alcuna specifica motivazione, statuendo in contrasto con i princìpi posti dalla giurisprudenza di legittimità (segnatamente da Sez. 5 n. 593 del 18/01/1980, Nardelli, Rv. 143977 - 01) in forza dei quali, perché ricorra il delitto in imputazione, è necessaria l'attualità dell'uso dell'unità immobiliare. 1.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato e, per vero, generico. La Corte di appello ha rigettato in parte qua il gravame: - correttamente richiamando - a proposito dell'attualità dell'uso di un'abitazione, quale presupposto perché possa ricorrere il delitto di violazione di domicilio - quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui detta attualità «non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto» (Sez. 5, n. 29934 del 16/06/2006, Minelli, Rv. 235151 - 01; cfr. pure, più di recente, Sez. 5, n. 33860 del 15/07/2021, Mouhaddab, n.m, che - in conformità con quanto chiarito da Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076, sul concetto di domicilio a fini penalistici, in relazione alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis cod. pen. - ha condivisibilmente affermato che, «ai fini della configurazione del reato di violazione di domicilio, il concetto di privata dimora è più ampio di quello di casa d'abitazione, comprendendo ogni altro luogo che, pur non essendo destinato a casa di abitazione, venga usato, anche in modo transitorio e contingente, per lo svolgimento di atti di vita privata (Sez. 5, n. 55040 del 20/10/2016, Rover, Rv. 268409; Sez. F, n. 41646 del 27/8/2013, Silveri, Rv. 257228»; ha ribadito che «l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sè sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione né quella di abbandonare il domicilio (Sez. 5, n. 21062 del 5/3/2004, Oliverii, Rv. 229190)»; e ha ritenuto che «integra il reato di violazione di domicilio la condotta di chi si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un appartamento di proprietà altrui, adibito a deposito di oggetti personali e saltuariamente visitato nonché regolarmente chiuso e periodicamente sorvegliato da chi ne abbia la disponibilità»; cfr. inoltre, proprio a proposito di locali saltuariamente visitati e sorvegliati da chi ne abbia la disponibilità, Sez. 5, n. 48528 del 6/10/2011, B., Rv. 252116); - e rilevando come, nella specie, l'immobile - (come si trae dalla sentenza di primo grado, arredato) - fosse saltuariamente controllato dal proprietario, che l'aveva affidato a un'agenzia immobiliare per la vendita. Con tale iter argomentativo, fondato sui detti elementi di fatto, il ricorso non si confronta effettivamente, facendo leva ex se sul difetto di attualità dell'uso, in maniera con evidenza non conforme ai princìpi, sopra esposti, espressi da questa Corte. 2. Con il secondo motivo si è censurata la sentenza di appello per non aver ritenuto non punibile il fatto dell'imputato per particolare tenuità, e in particolare per il tramite di un richiamo del tutto generico alle modalità di compimento della condotta nonché facendo riferimento, in maniera del tutto illogica e contraddittoria, all'incensuratezza dell'imputato, senza considerare in alcun modo il difetto della abitualità della condotta; il che non consentirebbe di comprendere le ragioni a sostegno della decisione. 2.1. Il motivo in esame è fondato. Deve, anzitutto, premettersi che, alla luce del tempo del commesso reato (4 ottobre 2016), anteriore alla novella dell'art. 614, comma 4, cod. pen. ex lege 26 aprile 2019, n. 36, pur tenendo conto dell'aggravante in contestazione di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, la pena massima posta per il delitto per cui si procede rientra nel limite di cui all'art. 131- bis, comma 1, cod. pen. Ciò posto, al di là dell'incongruo riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, all'incensuratezza dell'imputato (che, ovviamente, non deporrebbe in senso contrario alla sussistenza della non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), e che deve tuttavia considerarsi un mero errore, se si considera che nello stesso provvedimento si era già evidenziato come il Giudice di primo grado avesse revocato la sospensione condizionale in precedenza concessa al ricorrente, la Corte distrettuale ha escluso i presupposti della causa di non punibilità invocata dalla difesa: - richiamando in maniera generica il rinvenimento all'interno dell'abitazione de qua, di preziosi provento di furto e di una ricevuta, rilasciata da un "compro oro", relativa alla vendita di merce di valore prossimo a euro tremila, senza chiarire in che termini tali elementi (non relativi al delitto di violazione di domicilio ascritto al ricorrente) possano deporre in senso contrario all'applicazione della causa di non punibilità (ad esempio, sub specie dell'abitualità del comportamento); - e, nel resto, in considerazione delle «modalità di compimento del fatto di reato, soprattutto con riferimento allo stato in cui è stato trovato l'immobile», ossia con un asserto del tutto generico. Dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata in accoglimento, nei termini appena esposti, del secondo motivo di ricorso, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia, rimanendo assorbito il terzo motivo (e ferma l'inammissibilità del primo motivo). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello d