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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 00812/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteigh-ti-Celle conclusioni del PGtOLGAJAIGULQ\ ••n;2:5) ''`n \-C), udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza-decisione pronunciata in data 24 aprile 2024, in esito dell'udienza in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 3901/2024 Reg. gen., avverso l'ordinanza in data 12 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Prato, quale giudice dell'esecuzione, annullava l'ordinanza in data 16 marzo 2021 e, per l'effetto, disponeva il mantenimento del sequestro su due orologi di marca Rolex fino alla pronuncia definitiva ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., delegando la Polizia giudiziaria per l'esecuzione del provvedimento.

Per ciò che interessa in questa sede, va rilevato che avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza di riesame, chiedendone l'annullamento, poiché reputata viziata da carenza assoluta del potere ablativo esercitato.

Il Tribunale di Prato, con provvedimento in data 19 gennaio 2024, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, rilevando che l'oggetto della richiesta esulava dall'ambito applicativo dell'art. 324 cod. proc. pen.

Riteneva, tuttavia, che poiché l'istanza conteneva doglianze in punto di abnormità del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che la stessa dovesse essere trasmessa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod, proc. pen.

Questa Corte, investita della questione, dichiarava l'inammissibilità de, ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, stimava equo determinare in tremila euro.

2. [OSCURATO:PERSONA], ha promosso il procedimento per la correzione dell'errore materiale in cui la Corte è incorsa nella redazione della sentenza-documento, costituito dalla condanna alla somma dell'ammenda.

Deduce, infatti, l'istante che la trasmissione alla Corte di cassazione della sua richiesta, rivolta al Tribunale del riesame, sarebbe frutto di una difettosa comprensione da parte di quest'ultimo del tenore dell'istanza, sicché non potrebbe essere addebitata al ricorrente la sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione, così come qualificata l'originaria istanza di riesame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 10 giugno 2024, ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza di correzione dell'errore materiale dev'essere rigettata.

La condanna alle spese del procedimento camerale nei riguardi di Moggi statuizione, invero, da ritenere legittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura di correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 2.

Com'è noto, il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale e intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta (ex multis, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939 -01), atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551 -01, in tema di indulto).

3. Tale situazione non si è verificata nel caso che ci occupa.

La sentenza-decisione pronunciata in data 24 aprile 2024, ha così statuito: «2.2.

Sulla scorta di tali premesse, non v'è dubbio che il Giudice dell'esecuzione abbia posto in essere un atto per nulla abnorme e che, al contrario, rientrava pienamente nelle sue competenze.

Infatti, una volta sollecitato dall'interessata [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione al provvedimento di restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della non definitività della sentenza civile in favore di quest'ultimo, ha revocato il proprio precedente provvedimento, disponendo il mantenimento del vincolo fino al giudicato della ridetta sentenza civile.

La decisione si pone nel solco del principio secondo cui «è legittimo il provvedimento che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate in pendenza di una controversia civile sulla proprietà delle stesse, atteso che, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., il vincolo deve essere mantenuto sino alla "risoluzione" della controversia civile, che evoca l'accertamento definitivo del diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, stante la necessità di tutelare chi risulterà titolare del bene ad esito del giudizio» (Sez. 2, n. 29811 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279820).

Inoltre, rileva il Collegio, la revoca del proprio precedente provvedimento è avvenuta correttamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, essendo oggetto del provvedimento la restituzione delle cose sequestrate, materia rientrante tra le «altre competenze» previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ».

Quanto al regolamento delle spese ha chiarito che «3.

Le considerazioni che precedono si riflettono anche sul profilo, distinto ma strettamente collegato, della condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento, cui deve essere condannato, unitamente - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

Moggi ha, invero, presentato un'originaria richiesta di riesame (che il Tribunale ha correttamente ritenuto essere stata proposta fuori dai casi consentiti ex lege), ma ha altresì espressamente (si veda il foglio 2 dell'atto denominato richiesta di riesame) fatto riferimento alla possibilità che l'atto «potrebbe considerarsi abnorme» e, altrettanto esplicitamente, sollecitato il Tribunale, in via subordinata, a «convertire l'imputazione in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.».

Ebbene, una volta applicata la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, se l'impugnazione si profila inammissibile - come nel caso di specie - il ricorrente risulta soccombente, né possono essere esclusi profili di colpa nella proposizione dell'originaria impugnazione».

4. Tali motivazioni rendono evidente l'assenza dell'invocato errore materiale nella condanna alle spese di Moggi nella citata sentenza-decisione.

Come anticipato l'istanza dev'essere rigettata, senza che l'istante sia condannato alle spese della presente procedura, non venendo in rilievo l'ipotesi del rigetto di un "ricorso" che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., costituisce il presupposto per la condanna della parte privata alle spese del procedimento.

P. Q .

M .

Rigetta l'istanza di correzione dell'errore material

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteigh-ti-Celle conclusioni del PGtOLGAJAIGULQ\ ••n;2:5) ''`n \-C), udito il difensore I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza-decisione pronunciata in data 24 aprile 2024, in esito dell'udienza in camera di consiglio in pari data, la Corte di cassazione, Prima Sezione penale, ha definito il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], iscritto al n. 3901/2024 Reg. gen., avverso l'ordinanza in data 12 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Prato, quale giudice dell'esecuzione, annullava l'ordinanza in data 16 marzo 2021 e, per l'effetto, disponeva il mantenimento del sequestro su due orologi di marca Rolex fino alla pronuncia definitiva ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., delegando la Polizia giudiziaria per l'esecuzione del provvedimento. Per ciò che interessa in questa sede, va rilevato che avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto istanza di riesame, chiedendone l'annullamento, poiché reputata viziata da carenza assoluta del potere ablativo esercitato. Il Tribunale di Prato, con provvedimento in data 19 gennaio 2024, aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame, rilevando che l'oggetto della richiesta esulava dall'ambito applicativo dell'art. 324 cod. proc. pen. Riteneva, tuttavia, che poiché l'istanza conteneva doglianze in punto di abnormità del provvedimento del Giudice dell'esecuzione, che la stessa dovesse essere trasmessa alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod, proc. pen. Questa Corte, investita della questione, dichiarava l'inammissibilità de, ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, stimava equo determinare in tremila euro. 2. [OSCURATO:PERSONA], ha promosso il procedimento per la correzione dell'errore materiale in cui la Corte è incorsa nella redazione della sentenza-documento, costituito dalla condanna alla somma dell'ammenda. Deduce, infatti, l'istante che la trasmissione alla Corte di cassazione della sua richiesta, rivolta al Tribunale del riesame, sarebbe frutto di una difettosa comprensione da parte di quest'ultimo del tenore dell'istanza, sicché non potrebbe essere addebitata al ricorrente la sanzione conseguente all'inammissibilità del ricorso per cassazione, così come qualificata l'originaria istanza di riesame.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta in data 10 giugno 2024, ha chiesto che si proceda alla correzione dell'errore. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza di correzione dell'errore materiale dev'essere rigettata. La condanna alle spese del procedimento camerale nei riguardi di Moggi statuizione, invero, da ritenere legittimamente adottata, non essendo ravvisabili nella specie i presupposti per far luogo alla procedura di correzione di errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen. 2. Com'è noto, il ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazione formale della decisione con suo reale e intangibile contenuto, si che è consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta (ex multis, Sez. 5, n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 -01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158 -01; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939 -01), atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuto parte del processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione, la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato, attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551 -01, in tema di indulto). 3. Tale situazione non si è verificata nel caso che ci occupa. La sentenza-decisione pronunciata in data 24 aprile 2024, ha così statuito: «2.2. Sulla scorta di tali premesse, non v'è dubbio che il Giudice dell'esecuzione abbia posto in essere un atto per nulla abnorme e che, al contrario, rientrava pienamente nelle sue competenze. Infatti, una volta sollecitato dall'interessata [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione al provvedimento di restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA], preso atto della non definitività della sentenza civile in favore di quest'ultimo, ha revocato il proprio precedente provvedimento, disponendo il mantenimento del vincolo fino al giudicato della ridetta sentenza civile. La decisione si pone nel solco del principio secondo cui «è legittimo il provvedimento che rigetta la richiesta di restituzione delle cose sequestrate in pendenza di una controversia civile sulla proprietà delle stesse, atteso che, ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen., il vincolo deve essere mantenuto sino alla "risoluzione" della controversia civile, che evoca l'accertamento definitivo del diritto con il passaggio in giudicato della sentenza, stante la necessità di tutelare chi risulterà titolare del bene ad esito del giudizio» (Sez. 2, n. 29811 del 20/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279820). Inoltre, rileva il Collegio, la revoca del proprio precedente provvedimento è avvenuta correttamente, previa instaurazione del contraddittorio tra le parti, essendo oggetto del provvedimento la restituzione delle cose sequestrate, materia rientrante tra le «altre competenze» previste dall'art. 676 cod. proc. pen., che rinvia allo schema procedimentale ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. ». Quanto al regolamento delle spese ha chiarito che «3. Le considerazioni che precedono si riflettono anche sul profilo, distinto ma strettamente collegato, della condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento, cui deve essere condannato, unitamente - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Moggi ha, invero, presentato un'originaria richiesta di riesame (che il Tribunale ha correttamente ritenuto essere stata proposta fuori dai casi consentiti ex lege), ma ha altresì espressamente (si veda il foglio 2 dell'atto denominato richiesta di riesame) fatto riferimento alla possibilità che l'atto «potrebbe considerarsi abnorme» e, altrettanto esplicitamente, sollecitato il Tribunale, in via subordinata, a «convertire l'imputazione in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.». Ebbene, una volta applicata la regola stabilita dall'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale, per il principio di conservazione degli atti, l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione datane dalla parte, se l'impugnazione si profila inammissibile - come nel caso di specie - il ricorrente risulta soccombente, né possono essere esclusi profili di colpa nella proposizione dell'originaria impugnazione». 4. Tali motivazioni rendono evidente l'assenza dell'invocato errore materiale nella condanna alle spese di Moggi nella citata sentenza-decisione. Come anticipato l'istanza dev'essere rigettata, senza che l'istante sia condannato alle spese della presente procedura, non venendo in rilievo l'ipotesi del rigetto di un "ricorso" che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., costituisce il presupposto per la condanna della parte privata alle spese del procedimento. P. Q . M . Rigetta l'istanza di correzione dell'errore material
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