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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2024

Cassazione n. 00684/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 L.F., aggravato dalla recidiva reiterata nel quinquennio (fatto commesso in Pistoia il 7 gennaio 2015); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento imparl:ito dal dritto vivente in materia (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 L.F., aggravato dalla recidiva reiterata nel quinquennio (fatto commesso in Pistoia il 7 gennaio 2015); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che deduce il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, che deduce, sotto l'egida della violazione dell'art. 99 cod. pen. e del vizio di motivazione, l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno critico, con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata), che ha dato conto, con congrui riferimenti in fatto non illogicamente valutati, di come la recidiva non potesse essere disapplicata in ragione delle numerose condanne riportate dall'imputato, suscettibili di rivelarsi concretamente significative di un'accentuata sua colpevolezza e di una maggiore pericolosità, tanto in conformità all'insegnamento imparl:ito dal dritto vivente in materia (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Rv. 284878; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2024 Il Consigliere estensore
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