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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32430/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduconogenericamente violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile;Rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelgiudizio di legittimità il controllo sulla motivazione non consente una nuovavalutazione del materiale probatorio, né la contrapposizione alla ricostruzioneoperata dai giudici di merito di una diversa lettura delle risultanze processuali;Rilevato, in particolare, che alla Corte di cassazione è precluso sovrapporrela propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, cosìcome verificare la tenuta logica della decisione impugnata mediante il confrontocon schemi argomentativi esterni al testo del provvedimento, essendo ilsindacato di legittimità circoscritto alla coerenza strutturale della motivazione insé considerata, alla stregua dei parametri che la sorreggono (Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);Rilevato altresì che il vizio di mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deveemergere dal testo del provvedimento impugnato e ricorre, rispettivamente,quando manchi la motivazione su un punto decisivo della causa devoluto algiudice di merito, ovvero quando sia ravvisabile una evidente frattura logica trale premesse poste a fondamento della decisione e le conclusioni che da essesono tratte; non potendo, invece, essere ravvisato nella mancata confutazione diogni singolo argomento difensivo, ove il tema sia stato comunque esaminato,anche mediante risposta implicita, dal giudice della decisione impugnata (Sez. 1,n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132-01);[OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei principi richiamati, le doglianze svolte dalricorrente si risolvono in censure generiche e meramente assertive, in quanto silimitano a prospettare l'omissione da parte della Corte di appello di unapprofondimento istruttorio volto all’individuazione della persona dell’agenzia cheavrebbe venduto l’autovettura all’imputato, senza tuttavia indicare in terminispecifici in che modo tale accertamento avrebbe potuto incidere sulla strutturalogica della motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduconogenericamente violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile;Rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nelgiudizio di legittimità il controllo sulla motivazione non consente una nuovavalutazione del materiale probatorio, né la contrapposizione alla ricostruzioneoperata dai giudici di merito di una diversa lettura delle risultanze processuali;Rilevato, in particolare, che alla Corte di cassazione è precluso sovrapporrela propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, cosìcome verificare la tenuta logica della decisione impugnata mediante il confrontocon schemi argomentativi esterni al testo del provvedimento, essendo ilsindacato di legittimità circoscritto alla coerenza strutturale della motivazione insé considerata, alla stregua dei parametri che la sorreggono (Sez. U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);Rilevato altresì che il vizio di mancanza o manifesta illogicità dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deveemergere dal testo del provvedimento impugnato e ricorre, rispettivamente,quando manchi la motivazione su un punto decisivo della causa devoluto algiudice di merito, ovvero quando sia ravvisabile una evidente frattura logica trale premesse poste a fondamento della decisione e le conclusioni che da essesono tratte; non potendo, invece, essere ravvisato nella mancata confutazione diogni singolo argomento difensivo, ove il tema sia stato comunque esaminato,anche mediante risposta implicita, dal giudice della decisione impugnata (Sez. 1,n. 9539 del 12/05/1999, Commisso, Rv. 215132-01);[OSCURATO:PERSONA] che, alla luce dei principi richiamati, le doglianze svolte dalricorrente si risolvono in censure generiche e meramente assertive, in quanto silimitano a prospettare l'omissione da parte della Corte di appello di unapprofondimento istruttorio volto all’individuazione della persona dell’agenzia cheavrebbe venduto l’autovettura all’imputato, senza tuttavia indicare in terminispecifici in che modo tale accertamento avrebbe potuto incidere sulla strutturalogica della motivazione della sentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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