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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 03587/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 2 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 18 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ampiamente affrontate e superate dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha precisato la sussistenza di condotte a contenuto minaccioso di natura estorsiva e la prosecuzione dei comportamenti anche dopo l'allontanamento da casa Considerato che il secondo motivo di impugnazione, che censura la decisione di secondo grado nella parte in cui non ha revocato la misura di sicurezza in essere, ritenendo sussistente la pericolosità sociale dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, peraltro in assenza di alcuna specifica censura avanzata con l'atto di appello volta ad un riesame della pericolosità sociale, a pagina 6 della sentenza impugnata ha compiutamente individuato le ragioni della permanenza dei presupposti della libertà vigilata, applicata solo pochi mesi prima; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza in data 2 novembre 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Udine, in data 18 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, ampiamente affrontate e superate dalla sentenza impugnata nella parte in cui ha precisato la sussistenza di condotte a contenuto minaccioso di natura estorsiva e la prosecuzione dei comportamenti anche dopo l'allontanamento da casa Considerato che il secondo motivo di impugnazione, che censura la decisione di secondo grado nella parte in cui non ha revocato la misura di sicurezza in essere, ritenendo sussistente la pericolosità sociale dell'imputato, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice, peraltro in assenza di alcuna specifica censura avanzata con l'atto di appello volta ad un riesame della pericolosità sociale, a pagina 6 della sentenza impugnata ha compiutamente individuato le ragioni della permanenza dei presupposti della libertà vigilata, applicata solo pochi mesi prima; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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