CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08056/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 104/Rg 27665 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 341-bis cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da doglianze generiche e meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, soprattutto con riferimento alla descrizione contenuta nella sentenza di primo grado (pag.2, cui ha rinviato quella di appello). In particolare, sull'effettiva presenza di più persone, necessarie ai fini della configurazione dell'oltraggio, questa è stata fondata sull'essere avvenuto il fatto alla presenza di altri detenuti, non rilevando l'assoluzione per il delitto di cui all'art. 336 cod. pen.; ritenuto che anche la censura relativa al trattamento sanzionatorio sia del tutto generica in quanto rientra nella piena discrezionalità del giudice provvedervi soprattutto a fronte dell'avvenuta applicazione delle circostanze attenuanti generiche e di una pena assai modesta che non richiedeva alcuna motivazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il