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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01762/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti in trattazione orale; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], parte civile, ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione aggravata.

2. All'imputata veniva attribuito di avere concorso a pubblicare il 17.6.2013, sul social network Facebook, tramite i profili a nome "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" dei commenti' relativi alla parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fatto che, come illustrato dallo stesso ricorrente, egli era stato il presidente di un seggio elettorale di Ragusa nel quale erano state annullate alcune preferenze di lista in occasioni delle elezioni comunali nelle quali era candidato il fratello dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA].

3. In particolare: [OSCURATO:PERSONA]: "il buon avv. [OSCURATO:PERSONA] convolerà a nozze con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giuro che se così fosse lo mando all'altare con un occhio nero...ecchecazzo! Mi quereli pure..." Nannyfrasca: "forse pensava che le tabelle di scrutinio erano lì per bellezza...pure avvocato quindi è..." [OSCURATO:PERSONA]: "giuro, se ti annullano 6 preferenze per colpa di un incapace, specie se avvocato, faccio un bordello!" e "ho capit0000, avrà messo le crocette nei righi dei candidati e dimenticato quelle accanto alle liste" e "si, avvocato...e in occasione del casino successo dall'altra incapace della sez. 60 si vantava che fa il presidente da dieci anni... non oso pensare cosa sia successo negli ultimi dieci anni nei suoi seggi...Nanny dobbiamo fare qualche cosa non solo per te ma per tutte quelle irregolarità che avrà compiuto... comunque davvero stupido annullare tutto... la logica direbbe far rifare al seggio centrale l'intero scrutinio...o magari farlo rifare a lui alla presenza del mondo!" "faccio ricorso al TAR.. .in fondo è solo un avvocato", "Nanny lo sai il tema di presidenti di seggio incompetenti mi fa infervorare abbastanza..." "e al ballottaggio lo fanno ripresentare o lo hanno cacciato dall'elenco dei presidenti a pedate nel sedere? Giuro che se domenica prossima Io trovo lì me lo mangio".

4. Le veniva anche contestato di avere pubblicato sul sito internet www.nannyfrasca.it , sempre in concorso e qualche giorno dopo i primi commenti, e cioè in data 22.6.2013, un testo del seguente tenore: "rassicuriamo, io e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (presidente della sez. 58) che essendo venuta a mancare la condizione per la quale Chiara voleva fargli un occhio nero, adesso può stare tranquillo e sereno che la nostra famiglia, non avendo ricevuto un danno da lui, non ha nessun piacere di conoscerlo di persona; dovrà solo rispondere lui delle conseguenze che più di 400 ragusani che avevano votato per delle liste del seggio da lui presieduto si sono ritrovati, dalle notizie che mi dà il rappresentante di lista del PD al seggio centrale, con il loro voto non contato nella conta finale".

5. La Corte d'Appello confermava l'assoluzione ritenendo che i post del 17.6.2013 su Facebook rientrassero nel diritto di critica perché il Savarese era stato criticato esclusivamente per la sua qualità di presidente di seggio, i cui asseriti errori, essendo un legale, apparivano ancora più eclatanti che se commessi da un soggetto non esperto di legge.

6. Si trattava, quindi, di critiche alla funzione pubblica da lui esercitata, su un tema di interesse pubblico, senza attacchi alla sfera privata o alla persona.

7. Le frasi sul sito internet del 22.6.2013 erano, invece, ricondotte direttamente al fratello dell'imputata, senza che vi fosse alcuna prova del concorso di quest'ultima.

8. Ricorre a questa Corte la parte civile deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; illogicità, contraddittorietà e mancanza delle motivazioni della sentenza in ordine alla sussistenza della scriminante del diritto di critica anche sotto il profilo putativo.

9. Nel ricorso deduce erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto il diritto di critica, sulla base dell'interesse pubblico della notizia.

Espone che, al contrario, l'attacco alla sua persona aveva una motivazione esclusivamente privata, essendo legato alla candidatura del fratello dell'imputata.

10. Contesta poi la sussistenza del requisito della continenza affermando che le frasi in questione denigravano la sua qualità di avvocato ed erano lesive del suo decoro personale sia di pubblico ufficiale, come presidente di seggio, che di avvocato.

11. Le parti hanno chiesto la trattazione orale.

L'imputata ha depositato memoria difensiva in cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.

12. In sede di discussione orale, il sostituto pg ha chiesto accogliersi il ricorso, con declaratoria di prescrizione del reato e trasmissione degli atti al giudice civile.

Il difensore della parte civile si è riportato al ricorso insistendo per il suo accoglimento.

Il difensore dell'imputata si è opposto alla richiesta del pg, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha chiesto verbalmente in udienza la condanna della parte civile alle spese dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

1.1. Va, quindi, disattesa la richiesta del sostituto pg di accogliere il ricorso, con declaratoria di prescrizione e trasmissione degli atti al giudice civile (cui si è unita la memoria della parte civile che ha chiesto dichiararsi la responsabilità dell'imputata per il reato a lei contestato), anche perché, così operando, si integrerebbe una inammissibile "reformatio in pejus" nei confronti dell'imputata, considerato che nella specie si è in presenza di due sentenze di assoluzione nel merito e nessun ricorso è stato proposto dal pubblico ministero ai fini penali, ma il giudizio davanti a questa Corte riguarda esclusivamente l'impugnazione della parte civile ai fini civili.

Allo stesso modo, non può ritenersi inammissibile come eccepito dall'imputata in memoria, alla luce di quanto si andrà ad esporre.

2. In primo luogo, la sentenza impugnata distingue nettamente due condotte nell'imputazione.

La prima sono i messaggi in chat tra l'imputata ed il fratello, la seconda il post sul sito www. na n nyfrasca . it.

Per la seconda, conferma l'assoluzione per il fatto che il post è ricondotto unicamente al fratello Giovanni e non all'imputata.2.1.

Nel ricorso non si impugna specificamente il motivo di assoluzione del commento sul sito del 22.6.2013; su quello l'imputata è stata assolta per mancanza di prova di un suo concorso.

Il ricorso nulla dice su questo.

2.2. Lo cita a proposito del requisito della continenza, ma laddove il ricorso fa riferimento al post del 22.6.2013 esso è inammissibile perché non ha impugnato la "ratio" dell'assoluzione in rapporto ad esso, e cioè il fatto che tale condotta non fosse riconducibile all'imputata.

3. Per il resto, il motivo appare infondato perché non introduce elementi idonei a superare le argomentazioni della sentenza impugnata, ma non è inammissibile, richiedendo l'esame delle questioni sottese ai motivi.

3.1. Va ricordato, preliminarmente, che, come già affermato da questa Corte, (tra le altre, sez. 5, n. 2473/20 del 10/10/2019, Rv. 278145) "in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato".

4. La parte civile era presidente di un seggio, il seggio n. 58, di Ragusa in occasione delle elezioni comunali del 2013 in quella città, e [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputata, era uno dei candidati.

4.1. Le frasi incriminate hanno quale chiaro presupposto il fatto che in tale seggio si siano verificati dei problemi nel conteggio dei voti, con rischio di pregiudizio ai danni del candidato Frasca.

4.2. Ora, va anche detto che, ai fini del requisito della verità dei fatti, dallo stesso ricorso della parte civile emerge che gli eventi ai quali si riferiscono le frasi oggetto di esame, che sono l'antefatto ed anche la causa della pubblicazione da parte dell'imputata dei messaggi oggetto di analisi, sono nella sostanza reali.

Questo, semplicemente, nel senso che i voti del seggio n. 58 per un certo arco di tempo dopo la votazione sono rimasti "in sospeso", come riconosciuto nello stesso ricorso della parte civile in cui si dà atto del fatto "nello svolgimento dei controlli da parte del comitato elettorale centrale, dopo lo spoglio, ci si accorgeva di alcune discrepanze, dovute ad un errore nella copiatura dei registri elettorali, nei dati comunicati dal seggio n. 58", che evidenziavano una discrepanza tra i voti di lista e i voti dei singoli candidati.

Per questo, ricorda sempre il ricorso di parte civile, la commissione richiamava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i dovuti chiarimenti, congelando al contempo la decisione circa il riconoscimento dei voti.

4.3. E' in tale frangente che il candidato [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, l'imputata [OSCURATO:PERSONA], ponevano in essere lo scambio di messaggi di cui al capo di imputazione.

4.4. Va, quindi, detto che le frasi in questione trovano origine in un fatto reale, l'incertezza sull'attribuzione dei voti in virtù di problemi verificatisi nel seggio di cui era presidente l'imputato.5.

Va anche osservato, poi, che le frasi riguardano sempre la persona del Savarese come presidente di seggio, non in quanto esercente privatamente la professione di avvocato.

In sostanza, nei messaggi in chat l'imputata si lamenta del fatto che, essendo la parte civile avvocato, e quindi uomo di legge, non dovrebbe commettere errori nella qualità di presidente di seggio.

Non viene, quindi, criticato nello svolgimento della sua attività professionale, ma nella qualità di presidente di seggio per il fatto che la sua qualifica professionale dovrebbe assicurare un rispetto delle procedure che, in quel momento, sembrava non essersi verificato.

6. Il tema oggetto delle frasi incriminate è, poi, senza dubbio di interesse pubblico perché riguardava le elezioni comunali.

Lo stesso ricorrente nel ricorso riconosce che le frasi lo riguardavano in quanto pubblico ufficiale, nella qualità di presidente del seggio elettorale, perché in effetti così era.

Questo, a ben vedere, viene anche esplicitato nel secondo "post", il cui significato, in sostanza, evidenzia proprio che il motivo degli attacchi a Savarese non erano affatto la persona in sé, né l'avvocato come professionista, ma lo svolgimento della funzione di presidente di seggio.

7. Quanto al requisito della continenza, alcune espressioni della "chat" tra i fratelli possono certamente risultare sgradevoli, ma, alla fine, il loro significato è una doglianza per quello che in quel momento appariva come un errore nella procedura di conteggio dei voti nel seggio presieduto dal Savarese, non altro; il tono è acceso proprio perché da un uomo di legge non si aspettavano inconvenienti nella gestione delle operazioni di voto nel seggio.

7.1. Poi, certo, è innegabile che alcune espressioni siano colorite, certamente sopra le righe, ma questa Corte (sez. 5, n. 7340 del 24/1/2019), in rapporto al requisito della continenza, ha evidenziato "il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260).

Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, dovendosi bilanciare il contenuto potenzialmente offensivo delle affermazioni con l'interesse generale che queste ultime tendono a rappresentare".

7.2. E, nel caso di specie, la critica è rivolta proprio in relazione alla funzione pubblica esercitata dalla parte offesa.

8. Il ricorso, quindi, non può essere accolto, con conferma della decisione impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

9. Non sussistono, invece, gli estremi per la condanna del ricorrente a tenere indenne l'imputata dal pagamento delle proprie spese, richiesta solo verbalmente dal difensore dell'imputata nel corso della discussione orale in udienza, perché non sussistono i presupposti per quella che può considerarsi a tutti gli effetti una sanzione processuale, atteso che il ricorso, sebbene respinto, non si configurava come inammissibile e pretestuoso.

Il fatto che sia stato respinto con motivazione articolata evidenzia che lo stesso aveva, in astratto, una sua ragione d'essere, il cui mancato riconoscimento non è comunque meritevole di una sanzione processuale come quella richiesta.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 4.10.2021

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti in trattazione orale; letta la memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], parte civile, ricorre contro la sentenza della Corte d'Appello di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazione aggravata. 2. All'imputata veniva attribuito di avere concorso a pubblicare il 17.6.2013, sul social network Facebook, tramite i profili a nome "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" dei commenti' relativi alla parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], in relazione al fatto che, come illustrato dallo stesso ricorrente, egli era stato il presidente di un seggio elettorale di Ragusa nel quale erano state annullate alcune preferenze di lista in occasioni delle elezioni comunali nelle quali era candidato il fratello dell'imputata, [OSCURATO:PERSONA]. 3. In particolare: [OSCURATO:PERSONA]: "il buon avv. [OSCURATO:PERSONA] convolerà a nozze con la dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], giuro che se così fosse lo mando all'altare con un occhio nero...ecchecazzo! Mi quereli pure..." Nannyfrasca: "forse pensava che le tabelle di scrutinio erano lì per bellezza...pure avvocato quindi è..." [OSCURATO:PERSONA]: "giuro, se ti annullano 6 preferenze per colpa di un incapace, specie se avvocato, faccio un bordello!" e "ho capit0000, avrà messo le crocette nei righi dei candidati e dimenticato quelle accanto alle liste" e "si, avvocato...e in occasione del casino successo dall'altra incapace della sez. 60 si vantava che fa il presidente da dieci anni... non oso pensare cosa sia successo negli ultimi dieci anni nei suoi seggi...Nanny dobbiamo fare qualche cosa non solo per te ma per tutte quelle irregolarità che avrà compiuto... comunque davvero stupido annullare tutto... la logica direbbe far rifare al seggio centrale l'intero scrutinio...o magari farlo rifare a lui alla presenza del mondo!" "faccio ricorso al TAR.. .in fondo è solo un avvocato", "Nanny lo sai il tema di presidenti di seggio incompetenti mi fa infervorare abbastanza..." "e al ballottaggio lo fanno ripresentare o lo hanno cacciato dall'elenco dei presidenti a pedate nel sedere? Giuro che se domenica prossima Io trovo lì me lo mangio". 4. Le veniva anche contestato di avere pubblicato sul sito internet www.nannyfrasca.it , sempre in concorso e qualche giorno dopo i primi commenti, e cioè in data 22.6.2013, un testo del seguente tenore: "rassicuriamo, io e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (presidente della sez. 58) che essendo venuta a mancare la condizione per la quale Chiara voleva fargli un occhio nero, adesso può stare tranquillo e sereno che la nostra famiglia, non avendo ricevuto un danno da lui, non ha nessun piacere di conoscerlo di persona; dovrà solo rispondere lui delle conseguenze che più di 400 ragusani che avevano votato per delle liste del seggio da lui presieduto si sono ritrovati, dalle notizie che mi dà il rappresentante di lista del PD al seggio centrale, con il loro voto non contato nella conta finale". 5. La Corte d'Appello confermava l'assoluzione ritenendo che i post del 17.6.2013 su Facebook rientrassero nel diritto di critica perché il Savarese era stato criticato esclusivamente per la sua qualità di presidente di seggio, i cui asseriti errori, essendo un legale, apparivano ancora più eclatanti che se commessi da un soggetto non esperto di legge. 6. Si trattava, quindi, di critiche alla funzione pubblica da lui esercitata, su un tema di interesse pubblico, senza attacchi alla sfera privata o alla persona. 7. Le frasi sul sito internet del 22.6.2013 erano, invece, ricondotte direttamente al fratello dell'imputata, senza che vi fosse alcuna prova del concorso di quest'ultima. 8. Ricorre a questa Corte la parte civile deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, ex art 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; illogicità, contraddittorietà e mancanza delle motivazioni della sentenza in ordine alla sussistenza della scriminante del diritto di critica anche sotto il profilo putativo. 9. Nel ricorso deduce erroneità della sentenza impugnata laddove ha riconosciuto il diritto di critica, sulla base dell'interesse pubblico della notizia. Espone che, al contrario, l'attacco alla sua persona aveva una motivazione esclusivamente privata, essendo legato alla candidatura del fratello dell'imputata. 10. Contesta poi la sussistenza del requisito della continenza affermando che le frasi in questione denigravano la sua qualità di avvocato ed erano lesive del suo decoro personale sia di pubblico ufficiale, come presidente di seggio, che di avvocato. 11. Le parti hanno chiesto la trattazione orale. L'imputata ha depositato memoria difensiva in cui ha eccepito l'inammissibilità del ricorso. 12. In sede di discussione orale, il sostituto pg ha chiesto accogliersi il ricorso, con declaratoria di prescrizione del reato e trasmissione degli atti al giudice civile. Il difensore della parte civile si è riportato al ricorso insistendo per il suo accoglimento. Il difensore dell'imputata si è opposto alla richiesta del pg, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso ed ha chiesto verbalmente in udienza la condanna della parte civile alle spese dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Va, quindi, disattesa la richiesta del sostituto pg di accogliere il ricorso, con declaratoria di prescrizione e trasmissione degli atti al giudice civile (cui si è unita la memoria della parte civile che ha chiesto dichiararsi la responsabilità dell'imputata per il reato a lei contestato), anche perché, così operando, si integrerebbe una inammissibile "reformatio in pejus" nei confronti dell'imputata, considerato che nella specie si è in presenza di due sentenze di assoluzione nel merito e nessun ricorso è stato proposto dal pubblico ministero ai fini penali, ma il giudizio davanti a questa Corte riguarda esclusivamente l'impugnazione della parte civile ai fini civili. Allo stesso modo, non può ritenersi inammissibile come eccepito dall'imputata in memoria, alla luce di quanto si andrà ad esporre. 2. In primo luogo, la sentenza impugnata distingue nettamente due condotte nell'imputazione. La prima sono i messaggi in chat tra l'imputata ed il fratello, la seconda il post sul sito www. na n nyfrasca . it. Per la seconda, conferma l'assoluzione per il fatto che il post è ricondotto unicamente al fratello Giovanni e non all'imputata.2.1. Nel ricorso non si impugna specificamente il motivo di assoluzione del commento sul sito del 22.6.2013; su quello l'imputata è stata assolta per mancanza di prova di un suo concorso. Il ricorso nulla dice su questo. 2.2. Lo cita a proposito del requisito della continenza, ma laddove il ricorso fa riferimento al post del 22.6.2013 esso è inammissibile perché non ha impugnato la "ratio" dell'assoluzione in rapporto ad esso, e cioè il fatto che tale condotta non fosse riconducibile all'imputata. 3. Per il resto, il motivo appare infondato perché non introduce elementi idonei a superare le argomentazioni della sentenza impugnata, ma non è inammissibile, richiedendo l'esame delle questioni sottese ai motivi. 3.1. Va ricordato, preliminarmente, che, come già affermato da questa Corte, (tra le altre, sez. 5, n. 2473/20 del 10/10/2019, Rv. 278145) "in materia di diffamazione, la Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato". 4. La parte civile era presidente di un seggio, il seggio n. 58, di Ragusa in occasione delle elezioni comunali del 2013 in quella città, e [OSCURATO:PERSONA], fratello dell'imputata, era uno dei candidati. 4.1. Le frasi incriminate hanno quale chiaro presupposto il fatto che in tale seggio si siano verificati dei problemi nel conteggio dei voti, con rischio di pregiudizio ai danni del candidato Frasca. 4.2. Ora, va anche detto che, ai fini del requisito della verità dei fatti, dallo stesso ricorso della parte civile emerge che gli eventi ai quali si riferiscono le frasi oggetto di esame, che sono l'antefatto ed anche la causa della pubblicazione da parte dell'imputata dei messaggi oggetto di analisi, sono nella sostanza reali. Questo, semplicemente, nel senso che i voti del seggio n. 58 per un certo arco di tempo dopo la votazione sono rimasti "in sospeso", come riconosciuto nello stesso ricorso della parte civile in cui si dà atto del fatto "nello svolgimento dei controlli da parte del comitato elettorale centrale, dopo lo spoglio, ci si accorgeva di alcune discrepanze, dovute ad un errore nella copiatura dei registri elettorali, nei dati comunicati dal seggio n. 58", che evidenziavano una discrepanza tra i voti di lista e i voti dei singoli candidati. Per questo, ricorda sempre il ricorso di parte civile, la commissione richiamava l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per i dovuti chiarimenti, congelando al contempo la decisione circa il riconoscimento dei voti. 4.3. E' in tale frangente che il candidato [OSCURATO:PERSONA] e la sorella, l'imputata [OSCURATO:PERSONA], ponevano in essere lo scambio di messaggi di cui al capo di imputazione. 4.4. Va, quindi, detto che le frasi in questione trovano origine in un fatto reale, l'incertezza sull'attribuzione dei voti in virtù di problemi verificatisi nel seggio di cui era presidente l'imputato.5. Va anche osservato, poi, che le frasi riguardano sempre la persona del Savarese come presidente di seggio, non in quanto esercente privatamente la professione di avvocato. In sostanza, nei messaggi in chat l'imputata si lamenta del fatto che, essendo la parte civile avvocato, e quindi uomo di legge, non dovrebbe commettere errori nella qualità di presidente di seggio. Non viene, quindi, criticato nello svolgimento della sua attività professionale, ma nella qualità di presidente di seggio per il fatto che la sua qualifica professionale dovrebbe assicurare un rispetto delle procedure che, in quel momento, sembrava non essersi verificato. 6. Il tema oggetto delle frasi incriminate è, poi, senza dubbio di interesse pubblico perché riguardava le elezioni comunali. Lo stesso ricorrente nel ricorso riconosce che le frasi lo riguardavano in quanto pubblico ufficiale, nella qualità di presidente del seggio elettorale, perché in effetti così era. Questo, a ben vedere, viene anche esplicitato nel secondo "post", il cui significato, in sostanza, evidenzia proprio che il motivo degli attacchi a Savarese non erano affatto la persona in sé, né l'avvocato come professionista, ma lo svolgimento della funzione di presidente di seggio. 7. Quanto al requisito della continenza, alcune espressioni della "chat" tra i fratelli possono certamente risultare sgradevoli, ma, alla fine, il loro significato è una doglianza per quello che in quel momento appariva come un errore nella procedura di conteggio dei voti nel seggio presieduto dal Savarese, non altro; il tono è acceso proprio perché da un uomo di legge non si aspettavano inconvenienti nella gestione delle operazioni di voto nel seggio. 7.1. Poi, certo, è innegabile che alcune espressioni siano colorite, certamente sopra le righe, ma questa Corte (sez. 5, n. 7340 del 24/1/2019), in rapporto al requisito della continenza, ha evidenziato "il depotenziamento della carica semantica di talune espressioni in riferimento al contesto in cui vengono utilizzate, in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati, ed il rilievo secondo cui la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più rilevante sia la posizione pubblica del destinatario (Sez. 5, n. 27339 del 13/06/2007, Rv. 237260). Di guisa che il livello e l'intensità, pur notevoli, delle censure indirizzate sotto forma di critica a coloro che occupano posizioni di tutto rilievo nella vita pubblica, non escludono l'operatività della scriminante, dovendosi bilanciare il contenuto potenzialmente offensivo delle affermazioni con l'interesse generale che queste ultime tendono a rappresentare". 7.2. E, nel caso di specie, la critica è rivolta proprio in relazione alla funzione pubblica esercitata dalla parte offesa. 8. Il ricorso, quindi, non può essere accolto, con conferma della decisione impugnata, e conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9. Non sussistono, invece, gli estremi per la condanna del ricorrente a tenere indenne l'imputata dal pagamento delle proprie spese, richiesta solo verbalmente dal difensore dell'imputata nel corso della discussione orale in udienza, perché non sussistono i presupposti per quella che può considerarsi a tutti gli effetti una sanzione processuale, atteso che il ricorso, sebbene respinto, non si configurava come inammissibile e pretestuoso. Il fatto che sia stato respinto con motivazione articolata evidenzia che lo stesso aveva, in astratto, una sua ragione d'essere, il cui mancato riconoscimento non è comunque meritevole di una sanzione processuale come quella richiesta. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4.10.2021
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