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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026

Cassazione n. 14871/2026

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sentata e difesa dall’Avvocato-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti-controricorrente e ricorrente incidentale–Numero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 1967/2024 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 7/3/2024;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel primo motivo del ricorso principale e di dichiarare inammissibile ilricorso incidentale;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.a. in liquidazione propone ricorso, affidato a due motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello delComune di S. Agata di Militello avverso la pronuncia della Commissionetributaria provinciale di Messina n. 737/2022 cui era stato respinto il ricorsoproposto avverso avvisi di contestazione TARSU/TIA 2008/2012.Il Comune di S. Agata di Militello resiste con controricorso e proponericorso incidentale affidato ad unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza in relazioneall’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione avendo i Giudici d’appelloannullato gli atti impugnati rilevando l’intervenuta prescrizione anche dicrediti per i quali non era stata sollevata dal Comune alcuna eccezione alriguardo.1.2.

La doglianza è fondata.1.3.

L'extrapetizione è invero un vizio che ricorre quando il Giudicepronuncia oltre i limiti delle pretese dalle parti, ovvero su questioni nonformanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un benenon richiesto o diverso da quello domandato (cfr. ex plurimis Cass. n.644/2025).Numero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4.

Orbene, come confermato anche dalle difese del Comune nelcontroricorso, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si èeffettivamente pronunciata oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fattevalere dalle parti, dichiarando estinti anche i crediti tributari inerenti allefatture emesse nell’annualità 2017 sebbene il Comune avesse unicamenteeccepito la prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse finoall’annualità 2013.2.1.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata in quanto«inficiata da error in procedendo avendo i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] ritenutoprescritto il diritto di credito vantato dalla Società d’Ambito nei confrontidel Comune di Sant’Agata di Militello, quale socio, senza esaminarecompiutamente le deduzioni difensive della Società medesima in ordineall’interruzione della prescrizione».2.2.

In particolare, la società deduce che le fatture sottostanti gli attiimpugnati, «pur essendo state ricevute dall’[OSCURATO:PERSONA], non ...(erano)...state mai impugnate in sede giudiziaria né autonomamente né unitamentealla successiva intimazione di pagamento», e che «ferma restando lanotifica e l’omessa impugnazione delle 232 fatture TIA prodromiche, inogni caso, il Comune di Sant’Agata di Militello, essendo componentedell’Assemblea dei Soci della Società d’Ambito ricorrente ed avendoregolarmente approvato, in tale veste, sino all’anno 2012, i relativi bilancidi esercizio ... conosceva la propria posizione debitoria nei confronti dellaSocietà d’Ambito medesima»; deduce altresì che, contrariamente a quantoaffermato dai Giudici d’appello, era stata dimostrata l’avvenuta notifica delsollecito di pagamento «prot. n. 4813 del 05/12/2016» inviato al Comunee che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non aveva inoltretenuto conto, nel computo del termine prescrizionale, della sospensioneprevista dalla legge n.147/2013 e dal D.L.n.16/2014, convertito nella leggen. 68/2014.2.3.

Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accoltol’appello affermando quanto segue: « ... la pretesa riguarda la TIA, la cuiprescrizione è pacificamente quinquennale ex art. 2948 c.c., per gli anniNumero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026dal 2008 al 2012.

Il primo giudice ha ritenuto che il corso della prescrizionepotesse ritenersi interrotto dal sollecito di pagamento prot. 4813 datato5.12.2016.

Occorre tuttavia rilevare che, in prime cure, l’ATO hadepositato, nell’ambito dell’Allegato 3, tale sollecito, senza tuttavia offrireneppure un principio di prova circa l’avvenuta notifica di esso sollecito.

Larestante documentazione prodotta neppure consente di rilevare l’esistenzadi altri atti interruttivi, di cui consti prova della notifica, riguardandoperaltro essa documentazione, in prevalenza, corrispondenza in materia diTIA tra l’ATO e singoli istituti scolastici, aventi ovviamente una soggettivitàgiuridica distinta rispetto al Comune appellante.

Pertanto, a far datadall’epoca di notifica delle fatture, quale può evincersi dalla produzionedocumentale effettuata dalla resistente in prime cure, alla notificadell’intimazione impugnata (2.10.19), risulta decorso ben più di unquinquennio, pur considerando la sospensione prevista dalla c.d.

Legge diStabilità 2014 - L. n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1 comma 623 (comemodificato dall’art. 2 comma 1 lettera d del D.L. 6 marzo 2014 n. 16,convertito, con modificazione, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68) che, nelsospendere la riscossione dei carichi condonabili, ha sospeso pure i terminidi prescrizione per l’intera durata del condono, ovvero dal 01/01/2014 al15/06/2014».2.4.

La censura, previa sua riqualificazione, alla distinta fattispecie delvizio di cui al n. 5) del primo comma, dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. nn.26310 e 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014; Cass.

SU, n. 17931 del2013), si rivela in primo luogo inammissibile con riguardo alla mancatavalutazione della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione,in quanto circostanza espressamente presa in esame dai Giudici d’appello,e con riguardo al preteso riconoscimento di debito conseguenteall’approvazione dei bilanci di esercizio della Società da parte del Comune,in quanto deduzioni del tutto generiche in violazione del principio dispecificità ex art. 366 c.p.c. non essendo stati riprodotti in parte qua, néallegati i bilanci in oggetto.2.5.

A fronte, inoltre, dello specifico rilievo, da parte dei Giudicid’appello, circa la mancata prova della notifica del sollecito di pagamento,Numero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026la ricorrente si limita a far riferimento a documentazione, dalla stessaprodotta in primo grado, senza indicare le corrispondenti deduzioni,contenute nei propri atti difensivi, volte ad valorizzarne lo specificocontenuto a sostegno della pretesa prova della notifica di atti diinterruzione della prescrizione.2.6.

Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base delladocumentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi asostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo diparte dalla stessa formato, non essendo neppure sufficiente a tale scoponeanche la «mera allegazione» di documenti ai propri atti difensivi, chenon si accompagni al recepimento in detti atti del loro contenuto nella partecapace di attestarne la rilevanza ai fini decisori, mediante ritualeallegazione delle relative circostanze fattuali.2.7.

La mera produzione di un documento non risulta di per sé idoneaper assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere unalettura estrapolativa dei fatti dalla mera analisi dei documenti prodotti,essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno delledomande od eccezioni, oltre ad essere provati (eventualmente, appunto,mediante la produzione documentale), vengano anche allegati negli scrittidifensivi, dovendo, come si è detto, il giudice procedere ad esaminare idocumenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specificaistanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, penal'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso divalutare le risultanze probatorie ai fini della decisione ( cfr. Cass. n.11145/2025 in motiv., Cass. nn. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004,5711/2005, 20265/2005), essendogli precluso, in forza del principio di cuiall'art. 112 c.p.c., solo di porre a base della decisione fatti che, ancorchérinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non sianostati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensividelle parti (Cass. n. 30607/2018).3.1.

Il ricorso incidentale del controricorrente, con cui si ripropongono,sotto forma di motivi di ricorso, le questioni relative agli ulteriori lamentatiNumero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026profili di illegittimità degli atti impugnati, rimasti assorbiti dall’accoglimentodell’appello per le ragioni dianzi illustrate, è inammissibile.3.2.

Va ribadito infatti che il ricorso incidentale, anche se qualificatocome condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché èinammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamentevittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevarequestioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbitedall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltàdi riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento dellasentenza (Cass. n. 29662/2023).4.

Va dunque accolto il primo motivo di ricorso principale, respinto ilsecondo motivo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, respinto ilsecondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciareanche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’Avvocato-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco protempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura speciale in atti-controricorrente e ricorrente incidentale–Numero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza n. 1967/2024 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 7/3/2024;lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimentodel primo motivo del ricorso principale e di dichiarare inammissibile ilricorso incidentale;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 15/5/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA] 1 S.p.a. in liquidazione propone ricorso, affidato a due motivi,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva accolto l’appello delComune di S. Agata di Militello avverso la pronuncia della Commissionetributaria provinciale di Messina n. 737/2022 cui era stato respinto il ricorsoproposto avverso avvisi di contestazione TARSU/TIA 2008/2012.Il Comune di S. Agata di Militello resiste con controricorso e proponericorso incidentale affidato ad unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza in relazioneall’art. 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione avendo i Giudici d’appelloannullato gli atti impugnati rilevando l’intervenuta prescrizione anche dicrediti per i quali non era stata sollevata dal Comune alcuna eccezione alriguardo.1.2. La doglianza è fondata.1.3. L'extrapetizione è invero un vizio che ricorre quando il Giudicepronuncia oltre i limiti delle pretese dalle parti, ovvero su questioni nonformanti oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio, attribuendo un benenon richiesto o diverso da quello domandato (cfr. ex plurimis Cass. n.644/2025).Numero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/20261.4. Orbene, come confermato anche dalle difese del Comune nelcontroricorso, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado si èeffettivamente pronunciata oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fattevalere dalle parti, dichiarando estinti anche i crediti tributari inerenti allefatture emesse nell’annualità 2017 sebbene il Comune avesse unicamenteeccepito la prescrizione dei crediti relativi alle fatture emesse finoall’annualità 2013.2.1. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 4), c.p.c., nullità della sentenza impugnata in quanto«inficiata da error in procedendo avendo i Giudici di [OSCURATO:PERSONA] ritenutoprescritto il diritto di credito vantato dalla Società d’Ambito nei confrontidel Comune di Sant’Agata di Militello, quale socio, senza esaminarecompiutamente le deduzioni difensive della Società medesima in ordineall’interruzione della prescrizione».2.2. In particolare, la società deduce che le fatture sottostanti gli attiimpugnati, «pur essendo state ricevute dall’[OSCURATO:PERSONA], non ...(erano)...state mai impugnate in sede giudiziaria né autonomamente né unitamentealla successiva intimazione di pagamento», e che «ferma restando lanotifica e l’omessa impugnazione delle 232 fatture TIA prodromiche, inogni caso, il Comune di Sant’Agata di Militello, essendo componentedell’Assemblea dei Soci della Società d’Ambito ricorrente ed avendoregolarmente approvato, in tale veste, sino all’anno 2012, i relativi bilancidi esercizio ... conosceva la propria posizione debitoria nei confronti dellaSocietà d’Ambito medesima»; deduce altresì che, contrariamente a quantoaffermato dai Giudici d’appello, era stata dimostrata l’avvenuta notifica delsollecito di pagamento «prot. n. 4813 del 05/12/2016» inviato al Comunee che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non aveva inoltretenuto conto, nel computo del termine prescrizionale, della sospensioneprevista dalla legge n.147/2013 e dal D.L.n.16/2014, convertito nella leggen. 68/2014.2.3. Ciò posto, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accoltol’appello affermando quanto segue: « ... la pretesa riguarda la TIA, la cuiprescrizione è pacificamente quinquennale ex art. 2948 c.c., per gli anniNumero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026dal 2008 al 2012. Il primo giudice ha ritenuto che il corso della prescrizionepotesse ritenersi interrotto dal sollecito di pagamento prot. 4813 datato5.12.2016. Occorre tuttavia rilevare che, in prime cure, l’ATO hadepositato, nell’ambito dell’Allegato 3, tale sollecito, senza tuttavia offrireneppure un principio di prova circa l’avvenuta notifica di esso sollecito. Larestante documentazione prodotta neppure consente di rilevare l’esistenzadi altri atti interruttivi, di cui consti prova della notifica, riguardandoperaltro essa documentazione, in prevalenza, corrispondenza in materia diTIA tra l’ATO e singoli istituti scolastici, aventi ovviamente una soggettivitàgiuridica distinta rispetto al Comune appellante. Pertanto, a far datadall’epoca di notifica delle fatture, quale può evincersi dalla produzionedocumentale effettuata dalla resistente in prime cure, alla notificadell’intimazione impugnata (2.10.19), risulta decorso ben più di unquinquennio, pur considerando la sospensione prevista dalla c.d. Legge diStabilità 2014 - L. n. 147 del 27/12/2013, all’art. 1 comma 623 (comemodificato dall’art. 2 comma 1 lettera d del D.L. 6 marzo 2014 n. 16,convertito, con modificazione, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68) che, nelsospendere la riscossione dei carichi condonabili, ha sospeso pure i terminidi prescrizione per l’intera durata del condono, ovvero dal 01/01/2014 al15/06/2014».2.4. La censura, previa sua riqualificazione, alla distinta fattispecie delvizio di cui al n. 5) del primo comma, dell’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. nn.26310 e 25557 del 2017; Cass. n. 4036 del 2014; Cass. SU, n. 17931 del2013), si rivela in primo luogo inammissibile con riguardo alla mancatavalutazione della sospensione della decorrenza del termine di prescrizione,in quanto circostanza espressamente presa in esame dai Giudici d’appello,e con riguardo al preteso riconoscimento di debito conseguenteall’approvazione dei bilanci di esercizio della Società da parte del Comune,in quanto deduzioni del tutto generiche in violazione del principio dispecificità ex art. 366 c.p.c. non essendo stati riprodotti in parte qua, néallegati i bilanci in oggetto.2.5. A fronte, inoltre, dello specifico rilievo, da parte dei Giudicid’appello, circa la mancata prova della notifica del sollecito di pagamento,Numero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026la ricorrente si limita a far riferimento a documentazione, dalla stessaprodotta in primo grado, senza indicare le corrispondenti deduzioni,contenute nei propri atti difensivi, volte ad valorizzarne lo specificocontenuto a sostegno della pretesa prova della notifica di atti diinterruzione della prescrizione.2.6. Compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base delladocumentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi asostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo diparte dalla stessa formato, non essendo neppure sufficiente a tale scoponeanche la «mera allegazione» di documenti ai propri atti difensivi, chenon si accompagni al recepimento in detti atti del loro contenuto nella partecapace di attestarne la rilevanza ai fini decisori, mediante ritualeallegazione delle relative circostanze fattuali.2.7. La mera produzione di un documento non risulta di per sé idoneaper assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere unalettura estrapolativa dei fatti dalla mera analisi dei documenti prodotti,essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno delledomande od eccezioni, oltre ad essere provati (eventualmente, appunto,mediante la produzione documentale), vengano anche allegati negli scrittidifensivi, dovendo, come si è detto, il giudice procedere ad esaminare idocumenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specificaistanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, penal'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso divalutare le risultanze probatorie ai fini della decisione ( cfr. Cass. n.11145/2025 in motiv., Cass. nn. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004,5711/2005, 20265/2005), essendogli precluso, in forza del principio di cuiall'art. 112 c.p.c., solo di porre a base della decisione fatti che, ancorchérinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non sianostati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensividelle parti (Cass. n. 30607/2018).3.1. Il ricorso incidentale del controricorrente, con cui si ripropongono,sotto forma di motivi di ricorso, le questioni relative agli ulteriori lamentatiNumero registro generale 19460/2024Numero sezionale 4206/2026Numero di raccolta generale 14871/2026Data pubblicazione 18/05/2026profili di illegittimità degli atti impugnati, rimasti assorbiti dall’accoglimentodell’appello per le ragioni dianzi illustrate, è inammissibile.3.2. Va ribadito infatti che il ricorso incidentale, anche se qualificatocome condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché èinammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamentevittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevarequestioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbitedall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltàdi riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento dellasentenza (Cass. n. 29662/2023).4. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso principale, respinto ilsecondo motivo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, conconseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esamealla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversacomposizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, respinto ilsecondo motivo; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia in diversa composizione, cui demanda di pronunciareanche sulle spese del giudizio di legittimità.Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma delcomma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte diCassazione, Sezione Tributaria, in data 15.5.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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