CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (21-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 19 gennaio 2024 la Corte di Appello di Trieste rigettava la domanda avanzata nell'interesse di TREVISAN Gabriele tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. In motivazione, la Corte sottolinea che i fatti giudicati con le sentenze, oltre ad essere stati commessi in anni diversi distanti tra loro, non sono attuazione di un medesimo disegno criminoso, ma di distinte e autonome deliberazioni delittuose. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - TREVISAN Gabriele deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale; carenza della motivazione nella parte in cui non vengono correttamente valutati gli elementi indicatori della sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze di cui all'istanza. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, n mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]