CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25028/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15962/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MNNGPP 71S17 ), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 54 –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi – IVA - operazioni soggettivamente inesistenti N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, n. 8652/10/21, depositata in data 22 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., esercente l’attività di trasporto per conto terzi e i singoli soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013, con cui veniva disconosciuta la detrazione IVA su acquisti di carburanti per effetto dell’accertamento di operazioni imponibili soggettivamente inesistenti, oltre sanzioni. L’avviso di accertamento faceva seguito a verifiche eseguite nei confronti di fornitori della società contribuente, esercenti l’attività di commercio di carburanti e ritenuti soggetti privi di organizzazione, i quali avevano ceduto prodotti petroliferi servendosi di false dichiarazioni di intento in qualità di soggetti interposti senza procedere al versamento di impost e . I ricorrenti hanno dedotto la loro buona fede. 2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 22 novembre 2021, ha rigettato l’appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio ha provato che i fornitori della società contribuente fossero soggetti privi di organizzazione che avevano eseguito acquisti di carburante senza avere la qualifica di esportatori abituali. Il giudice di appello ha ritenuto, inoltre, che i contribuenti non hanno dimostrato di N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino avere usato la diligenza di un accorto operatore professionale nella conduzione dei rapporti commerciali. 4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a un solo motivo e ulteriormente illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico e pluriarticolato motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio circa la consapevolezza del contribuente di avere preso parte a una frode IVA, basandolo su presunzioni prive di pregnanza presuntiva. Deducono i ricorrenti che il giudice di appello avrebbe violato le regole di riparto della prova fondando il proprio giudizio sulla base di presunzioni inconsistenti. Deducono che non spetta al contribuente provare un obbligo di controllo sui propri fornitori, essendo questo compito dell’Amministrazione finanziaria. Contestano gli accertamenti già compiuti dall’Ufficio in relazione all’estraneità ai punti di rifornimento che avrebbero dato causa alla frode (in parte pompe bianche, stazioni di servizio indipendenti) e deducono circostanze in fatto che dimostrerebbero la perdita di parte del carburante. Osservano che in caso di trading di carburanti doveva ritenersi decisiva la circostanza che l’approvvigionamento veniva effettuato presso una primaria compagnia petrolifera. Deducono, infine, che gli acquisti riguarderebbero una piccola frazione di tutti gli acquisti di carburante. 2. Il ricorso è inammissibile, conformemente alle preliminari deduzioni di parte controricorrente, in quanto i ricorrenti sollecitano un nuovo accertamento in fatto sul giudizio di inosservanza dell’onere della prova da parte del contribuente in tema di fatture N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino soggettivamente inesistenti. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di distribuzione dell’onere della provae di esercizio della detrazione, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto l’onere del contribuente di provare di avere adottato un adeguato standard di diligenza al fine di non incorrere in una frode IVA commessa a monte (CGUE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto 33; CGUE, 18 dicembre 2014, Schoenimport «Italmoda» [OSCURATO:PERSONA], C- 131/13, C163/13 e C-164/13, punti 49 e 50; CGUE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a 40; CGUE, 6 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA], C-273/11, punto 54; CGUE, 21 giugno 2012, Mahagében e David, C-80/11 e C/142/11, punto 46; Corte GUE; 6 luglio 2006, Kittel e [OSCURATO:PERSONA], C- 439/0 4 e C440/04, punti 45, 46, 56 ) , giurisprudenza, peraltro, citata dallo stesso ricorrente e ribadita in memoria. 3. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). 4. Invero, la deduzione della violazione delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova attiene all’utilizzo di prove non N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o per assoggettamento a prudente apprezzamento di prove legali ovvero alla considerazione quale prove legali di elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1229). Le ulteriori deduzioni contenute in memoria non aggiungono ulteriori utili argomenti di discussione. 5. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per