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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 ottobre 2023

Cassazione n. 28711/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 3505/2021* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 12/07/2023* * * – Consigliere * –* peri da nni dagiurtirsadsfizuisoionneiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3505 2021 proposto da* * rappresentato e difeso per procura conferita incalce al ricorso per cassazione dagli avvocati * * e* * con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] * * 2presso lo studio dell avvocato * * *– ricorrente –controMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato presso icui uffici in [OSCURATO:PERSONA] * 12 è elettivamentedomiciliato ex lege– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4192 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 22 dicembre 2020 *778/2019 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12luglio 2023 dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/20231.– Con sentenza n. 4192 del 2020 depositata il 22 dicembre2020 la Corte d appello di Napoli ha accolto il gravame del Ministerodella salute e in riforma della pronuncia del Tribunale di ** ha respinto la domanda del signor * * volta aottenere l indennizzo per i danni da trasfusioni.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta chel indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 non spettaquando la persona non presenti «in ragione dello stato di quiescenzadella malattia sintomi e pregiudizi funzionali attuali che incidano sullacapacità di produzione reddituale … in quanto l infermità non rientrain alcuna delle categorie della … tabella A» allegata al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.Nel caso di specie difetta «un riscontro documentale di unpregiudizio attuale sia pure di natura psichica».2.– Il signor * * impugna per cassazione la sentenzadella Corte d appello di Napoli con ricorso notificato il 19 gennaio 2021e affidato a quattro motivi.3.– Il Ministero della * resiste con controricorso notificato il18 febbraio 2021.4.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consigliodinanzi a questa sezione in base all art. 380 bis.1. primo comma cod.proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– [OSCURATO:PERSONA] al termine della camera di consiglio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo mezzo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 2* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023comma 1 e 4 comma 4 della legge n. 210 del 1992 secondo la tabellaA allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.* errato la Corte territoriale nel negare l indennizzo a frontedi una menomazione permanente dell integrità psicofisica riscontratadal consulente tecnico d ufficio che l avrebbe ricondotta alla categoriaottava della tabella A.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 441e 196 cod. proc. civ.La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente disatteso lerisultanze della consulenza tecnica d ufficio «in assenza di contrastocon altre perizie di parte o con altri elementi probatori» pagina 10 delricorso e senza disporne doverosamente la rinnovazione.

Nessunamotivazione adeguata i giudici d appello avrebbero illustrato in ordinealle ragioni di dissenso dalla consulenza tecnica d ufficio.3.– Con la terza critica art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. il ricorrente censura l omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti.Ad avviso del ricorrente tale fatto riguarderebbe la «diversaargomentazione sul contenuto ed il valore della * pagina 12 delricorso . * carente in particolare la motivazione della sentenzaimpugnata su tale punto.4.– Con la quarta censura il ricorrente si duole infine dellaviolazione o della falsa applicazione dell art. 342 cod. proc. civ.* la Corte d appello di Napoli avrebbe reputatoammissibile il gravame del Ministero della * a dispetto dellagenericità delle argomentazioni che si limiterebbero a reiterare i rilievigià svolti nel giudizio di primo grado.5.– Ha priorità logica l esame del quarto mezzo che lamenta lagenericità dell appello al fine di sostenere il passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado favorevole al ricorrente. 3* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023Il motivo è inammissibile.Il vaglio della specificità dei motivi d appello alla stregua dell art.434 cod. proc. civ. presuppone una puntuale valutazione comparativadella motivazione della sentenza impugnata e del tenore delle criticheespresse dall appellante che non si devono sostanziare nella redazioned un progetto alternativo di sentenza * * 16 novembre 2017n. 27199 .Le censure rammentano in linea generale i principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte in ordine alla specificità dei motivi digravame senza corroborare tuttavia tali asserzioni con il richiamoagli atti processuali rilevanti e con la disamina del dibattito che si èdispiegato nel presente giudizio.Il motivo di ricorso pagine 13 e 14 poggia in via esclusivasull assunto tuttavia sfornito di un convincente riscontro dellacoincidenza tra gli argomenti addotti nel giudizio di primo grado e quelliprospettati dinanzi alla Corte d appello di *I giudici del gravame nel passare in rassegna gli antecedentiprocessuali ragguagliano sulle critiche rivolte dalla parte appellanteriguardo al punto saliente del contendere pagine 1 e 2 della sentenzaimpugnata «l assenza di segni clinico laboristici di malattia».L eccezione d inammissibilità dell appello a fronte di taliemergenze che attestano la formulazione di rilievi circostanziati epertinenti non è avvalorata dal necessario supporto argomentativo esi rivela pertanto insanabilmente generica.6.– * essere quindi scrutinati congiuntamente i primi tremotivi di ricorso che sottendono questioni tra loro connesse e sipalesano egualmente inammissibili.6.1.– Come ha evidenziato nel controricorso il Ministero della* pagina 5 la sentenza impugnata non ha pretermesso gliaccertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico d ufficio ma sulla 4* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023scorta degli elementi menzionati nella relazione peritale ha provvedutoa inquadrare sub specie iuris la vicenda controversa.Tale compito spetta in via esclusiva al giudice e nel caso di speciela Corte d appello ha espresso un argomentazione particolareggiata ecoerente in ordine alla sussunzione della fattispecie per cui è causa.La relazione peritale ha dato conto della «assenza di segni clinicolaboristici di malattia e menomazione permanente dell integritàpsicofisica» oltre che della assenza di citolisi epatica cfr. a taleriguardo anche le pagine 5 6 7 e 8 del controricorso .* tali premesse di fatto la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dell insegnamento costante di questa Corte da ultimo* sez.

VI L 3 marzo 2023 n. 6373 punto 8 del Considerato chericonosce l indennizzo a favore delle persone danneggiate da epatitepost trasfusionale a condizione che i danni irreversibili si possanoinquadrare pur se alla stregua di un mero canone di equivalenza e nongià secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare nelleinfermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n.915 come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre1981 n. 834 .Ne consegue che ove la persona non presenti in ragione dellostato di quiescenza della malattia sintomi e pregiudizi funzionalipuò essere riconosciuto alcun indennizzo in quanto l infermità nonrientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A * sez.lav. 3 febbraio 2012 n. 1635 e * sez.

VI L 31 marzo 2017 n.8452 richiamate entrambe dalla Corte d appello di Napoli nellapronuncia impugnata .* la persona come avviene nel caso di specie non presentisintomi e pregiudizi funzionali attuali in considerazione dell assenza dicitolisi epatica in atto non è portatrice di un infermità rientrante nella 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 e perciò indennizzabile sul punto già * sez. lav. 24 giugno 2008 n. 17158È demandata invero alla discrezionalità del legislatore laprevisione d una soglia minima d indennizzabilità del dannopermanente * sez.

VI L 8 novembre 2010 n. 22706 e ** 1° aprile 2010 n. 8064 .6.2.– Secondo un iter logico esente da censure la Corte territorialeha valorizzato anzitutto le acquisizioni dell elaborato peritale chedocumentano il mancato superamento della soglia d indennizzabilità inconsiderazione della quiescenza della malattia e l inidoneità dellemenomazioni a ripercuotersi sul requisito imprescindibile della capacitàdi produrre reddito.Le argomentazioni appena descritte illustrate in termini perspicuie conformi alla giurisprudenza di questa Corte sono idonee asorreggere la statuizione di rigetto della domanda d indennizzo.Le critiche articolate dal ricorrente non scalfiscono la basilare ratiodecidendi della sentenza d appello incentrata sul dato dirimentedell insussistenza di un attuale compromissione funzionale e sullaconseguente impossibilità di riconoscere un danno biologicoindennizzabile in base a elementi apprezzabili dal punto di vistamedico legale.6.3.– Né il profilo decisivo dell assenza di ripercussioni attuali inragione dello stato quiescente della malattia è incrinato dalleosservazioni del ricorrente sul danno psichico.A tale riguardo la Corte territoriale ha soggiunto con motivazionecongrua e perspicua che «nessun riscontro documentale né clinico sirinviene» pagina 2 della sentenza impugnata di tale pregiudizio.Né si dimostra che il pregiudizio in esame ben lungi dall essere inre ipsa sia stato debitamente allegato e suffragato da elementi divalutazione oggettivi e pertinenti che non si possono risolvere in rilieviindeterminati sulla «maggioranza dei casi». 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023La sentenza impugnata dopo le considerazioni risolutivesull assenza di un danno indennizzabile alla stregua dell assenza dicitolisi epatica ha escluso per di più il carattere decisivo dei rilievi suldanno psichico in quanto sforniti di un più solido ubi consistam einidonei ad attestare in maniera plausibile sulla scorta di dati specificidi evidenze concrete di deduzioni analitiche la riconducibilità delpregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabellache la legge richiama.Si verte nell ambito di un apprezzamento di fatto che la Corteterritoriale ha condotto in conformità al paradigma normativo e sullabase dei dati oggettivi acclarati dal consulente tecnico d ufficio in ordineall assenza di «segni di patologia infettiva in atto».La sentenza impugnata con l autonomo vaglio critico che sempres impone al giudice non ha mancato di ponderare a tale riguardo leallegazioni introdotte nel dibattito processuale e tutti gli elementiacquisiti e li ha ritenuti inidonei a suffragare con la necessariaspecificità un pregiudizio attuale e suscettibile d incidere sulla capacitàdi produzione del reddito secondo i caratteri rigorosi enucleati dallalegge e dalle tabelle che la legge richiama.All apprezzamento di fatto della Corte territoriale sorretto da unamotivazione intelligibile e adeguata che consente di ricostruire leragioni del convincimento espresso i motivi di ricorso tendono acontrapporre una diversa più favorevole lettura dei dati probatoriacquisiti dietro lo schermo della violazione di legge e dell omessoesame di un fatto decisivoNe deriva l inammissibilità delle censure.7.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere dichiarato nel suocomplesso inammissibile.8.– Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivo seguonola soccombenza.

Le conclusioni del ricorso pagine 14 e 15 non 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023richiamano alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.utile ai fini dell esonero dalle spese.9.– La declaratoria d inammissibilità del ricorso proposto dopo il30 gennaio 2013 impone di dare atto dei presupposti per il sorgeredell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione ove siadovuto * * 20 febbraio 2020 n. 4315 .10.– A tutela dei diritti della parte ricorrente che ha instaurato ungiudizio per ottenere l indennizzo dei danni arrecati da trasfusioni sideve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 3505/2021* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 12/07/2023* * * – Consigliere * –* peri da nni dagiurtirsadsfizuisoionneiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3505 2021 proposto da* * rappresentato e difeso per procura conferita incalce al ricorso per cassazione dagli avvocati * * e* * con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] * * 2presso lo studio dell avvocato * * *– ricorrente –controMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato presso icui uffici in [OSCURATO:PERSONA] * 12 è elettivamentedomiciliato ex lege– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4192 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 22 dicembre 2020 *778/2019 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12luglio 2023 dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/20231.– Con sentenza n. 4192 del 2020 depositata il 22 dicembre2020 la Corte d appello di Napoli ha accolto il gravame del Ministerodella salute e in riforma della pronuncia del Tribunale di ** ha respinto la domanda del signor * * volta aottenere l indennizzo per i danni da trasfusioni.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta chel indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 non spettaquando la persona non presenti «in ragione dello stato di quiescenzadella malattia sintomi e pregiudizi funzionali attuali che incidano sullacapacità di produzione reddituale … in quanto l infermità non rientrain alcuna delle categorie della … tabella A» allegata al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.Nel caso di specie difetta «un riscontro documentale di unpregiudizio attuale sia pure di natura psichica».2.– Il signor * * impugna per cassazione la sentenzadella Corte d appello di Napoli con ricorso notificato il 19 gennaio 2021e affidato a quattro motivi.3.– Il Ministero della * resiste con controricorso notificato il18 febbraio 2021.4.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consigliodinanzi a questa sezione in base all art. 380 bis.1. primo comma cod.proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– [OSCURATO:PERSONA] al termine della camera di consiglio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo mezzo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 2* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023comma 1 e 4 comma 4 della legge n. 210 del 1992 secondo la tabellaA allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.* errato la Corte territoriale nel negare l indennizzo a frontedi una menomazione permanente dell integrità psicofisica riscontratadal consulente tecnico d ufficio che l avrebbe ricondotta alla categoriaottava della tabella A.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 441e 196 cod. proc. civ.La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente disatteso lerisultanze della consulenza tecnica d ufficio «in assenza di contrastocon altre perizie di parte o con altri elementi probatori» pagina 10 delricorso e senza disporne doverosamente la rinnovazione.

Nessunamotivazione adeguata i giudici d appello avrebbero illustrato in ordinealle ragioni di dissenso dalla consulenza tecnica d ufficio.3.– Con la terza critica art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. il ricorrente censura l omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti.Ad avviso del ricorrente tale fatto riguarderebbe la «diversaargomentazione sul contenuto ed il valore della * pagina 12 delricorso . * carente in particolare la motivazione della sentenzaimpugnata su tale punto.4.– Con la quarta censura il ricorrente si duole infine dellaviolazione o della falsa applicazione dell art. 342 cod. proc. civ.* la Corte d appello di Napoli avrebbe reputatoammissibile il gravame del Ministero della * a dispetto dellagenericità delle argomentazioni che si limiterebbero a reiterare i rilievigià svolti nel giudizio di primo grado.5.– Ha priorità logica l esame del quarto mezzo che lamenta lagenericità dell appello al fine di sostenere il passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado favorevole al ricorrente. 3* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023Il motivo è inammissibile.Il vaglio della specificità dei motivi d appello alla stregua dell art.434 cod. proc. civ. presuppone una puntuale valutazione comparativadella motivazione della sentenza impugnata e del tenore delle criticheespresse dall appellante che non si devono sostanziare nella redazioned un progetto alternativo di sentenza * * 16 novembre 2017n. 27199 .Le censure rammentano in linea generale i principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte in ordine alla specificità dei motivi digravame senza corroborare tuttavia tali asserzioni con il richiamoagli atti processuali rilevanti e con la disamina del dibattito che si èdispiegato nel presente giudizio.Il motivo di ricorso pagine 13 e 14 poggia in via esclusivasull assunto tuttavia sfornito di un convincente riscontro dellacoincidenza tra gli argomenti addotti nel giudizio di primo grado e quelliprospettati dinanzi alla Corte d appello di *I giudici del gravame nel passare in rassegna gli antecedentiprocessuali ragguagliano sulle critiche rivolte dalla parte appellanteriguardo al punto saliente del contendere pagine 1 e 2 della sentenzaimpugnata «l assenza di segni clinico laboristici di malattia».L eccezione d inammissibilità dell appello a fronte di taliemergenze che attestano la formulazione di rilievi circostanziati epertinenti non è avvalorata dal necessario supporto argomentativo esi rivela pertanto insanabilmente generica.6.– * essere quindi scrutinati congiuntamente i primi tremotivi di ricorso che sottendono questioni tra loro connesse e sipalesano egualmente inammissibili.6.1.– Come ha evidenziato nel controricorso il Ministero della* pagina 5 la sentenza impugnata non ha pretermesso gliaccertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico d ufficio ma sulla 4* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023scorta degli elementi menzionati nella relazione peritale ha provvedutoa inquadrare sub specie iuris la vicenda controversa.Tale compito spetta in via esclusiva al giudice e nel caso di speciela Corte d appello ha espresso un argomentazione particolareggiata ecoerente in ordine alla sussunzione della fattispecie per cui è causa.La relazione peritale ha dato conto della «assenza di segni clinicolaboristici di malattia e menomazione permanente dell integritàpsicofisica» oltre che della assenza di citolisi epatica cfr. a taleriguardo anche le pagine 5 6 7 e 8 del controricorso .* tali premesse di fatto la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dell insegnamento costante di questa Corte da ultimo* sez.

VI L 3 marzo 2023 n. 6373 punto 8 del Considerato chericonosce l indennizzo a favore delle persone danneggiate da epatitepost trasfusionale a condizione che i danni irreversibili si possanoinquadrare pur se alla stregua di un mero canone di equivalenza e nongià secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare nelleinfermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n.915 come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre1981 n. 834 .Ne consegue che ove la persona non presenti in ragione dellostato di quiescenza della malattia sintomi e pregiudizi funzionalipuò essere riconosciuto alcun indennizzo in quanto l infermità nonrientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A * sez.lav. 3 febbraio 2012 n. 1635 e * sez.

VI L 31 marzo 2017 n.8452 richiamate entrambe dalla Corte d appello di Napoli nellapronuncia impugnata .* la persona come avviene nel caso di specie non presentisintomi e pregiudizi funzionali attuali in considerazione dell assenza dicitolisi epatica in atto non è portatrice di un infermità rientrante nella 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 e perciò indennizzabile sul punto già * sez. lav. 24 giugno 2008 n. 17158È demandata invero alla discrezionalità del legislatore laprevisione d una soglia minima d indennizzabilità del dannopermanente * sez.

VI L 8 novembre 2010 n. 22706 e ** 1° aprile 2010 n. 8064 .6.2.– Secondo un iter logico esente da censure la Corte territorialeha valorizzato anzitutto le acquisizioni dell elaborato peritale chedocumentano il mancato superamento della soglia d indennizzabilità inconsiderazione della quiescenza della malattia e l inidoneità dellemenomazioni a ripercuotersi sul requisito imprescindibile della capacitàdi produrre reddito.Le argomentazioni appena descritte illustrate in termini perspicuie conformi alla giurisprudenza di questa Corte sono idonee asorreggere la statuizione di rigetto della domanda d indennizzo.Le critiche articolate dal ricorrente non scalfiscono la basilare ratiodecidendi della sentenza d appello incentrata sul dato dirimentedell insussistenza di un attuale compromissione funzionale e sullaconseguente impossibilità di riconoscere un danno biologicoindennizzabile in base a elementi apprezzabili dal punto di vistamedico legale.6.3.– Né il profilo decisivo dell assenza di ripercussioni attuali inragione dello stato quiescente della malattia è incrinato dalleosservazioni del ricorrente sul danno psichico.A tale riguardo la Corte territoriale ha soggiunto con motivazionecongrua e perspicua che «nessun riscontro documentale né clinico sirinviene» pagina 2 della sentenza impugnata di tale pregiudizio.Né si dimostra che il pregiudizio in esame ben lungi dall essere inre ipsa sia stato debitamente allegato e suffragato da elementi divalutazione oggettivi e pertinenti che non si possono risolvere in rilieviindeterminati sulla «maggioranza dei casi». 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023La sentenza impugnata dopo le considerazioni risolutivesull assenza di un danno indennizzabile alla stregua dell assenza dicitolisi epatica ha escluso per di più il carattere decisivo dei rilievi suldanno psichico in quanto sforniti di un più solido ubi consistam einidonei ad attestare in maniera plausibile sulla scorta di dati specificidi evidenze concrete di deduzioni analitiche la riconducibilità delpregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabellache la legge richiama.Si verte nell ambito di un apprezzamento di fatto che la Corteterritoriale ha condotto in conformità al paradigma normativo e sullabase dei dati oggettivi acclarati dal consulente tecnico d ufficio in ordineall assenza di «segni di patologia infettiva in atto».La sentenza impugnata con l autonomo vaglio critico che sempres impone al giudice non ha mancato di ponderare a tale riguardo leallegazioni introdotte nel dibattito processuale e tutti gli elementiacquisiti e li ha ritenuti inidonei a suffragare con la necessariaspecificità un pregiudizio attuale e suscettibile d incidere sulla capacitàdi produzione del reddito secondo i caratteri rigorosi enucleati dallalegge e dalle tabelle che la legge richiama.All apprezzamento di fatto della Corte territoriale sorretto da unamotivazione intelligibile e adeguata che consente di ricostruire leragioni del convincimento espresso i motivi di ricorso tendono acontrapporre una diversa più favorevole lettura dei dati probatoriacquisiti dietro lo schermo della violazione di legge e dell omessoesame di un fatto decisivoNe deriva l inammissibilità delle censure.7.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere dichiarato nel suocomplesso inammissibile.8.– Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivo seguonola soccombenza.

Le conclusioni del ricorso pagine 14 e 15 non 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023richiamano alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.utile ai fini dell esonero dalle spese.9.– La declaratoria d inammissibilità del ricorso proposto dopo il30 gennaio 2013 impone di dare atto dei presupposti per il sorgeredell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione ove siadovuto * * 20 febbraio 2020 n. 4315 .10.– A tutela dei diritti della parte ricorrente che ha instaurato ungiudizio per ottenere l indennizzo dei danni arrecati da trasfusioni sideve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. *Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro2.500 00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Dichiara che sussistono i presupposti di cui all art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il sorgere dell obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione ove dovuto.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 luglio 2023.Il Presidente* * 8* **Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro2.500 00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Dichiara che sussistono i presupposti di cui all art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il sorgere dell obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione ove dovuto.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 luglio 2023.Il Presidente* * 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 3505/2021* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 12/07/2023* * * – Consigliere * –* peri da nni dagiurtirsadsfizuisoionneiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3505 2021 proposto da* * rappresentato e difeso per procura conferita incalce al ricorso per cassazione dagli avvocati * * e* * con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] * * 2presso lo studio dell avvocato * * *– ricorrente –controMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato presso icui uffici in [OSCURATO:PERSONA] * 12 è elettivamentedomiciliato ex lege– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4192 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 22 dicembre 2020 *778/2019 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12luglio 2023 dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/20231.– Con sentenza n. 4192 del 2020 depositata il 22 dicembre2020 la Corte d appello di Napoli ha accolto il gravame del Ministerodella salute e in riforma della pronuncia del Tribunale di ** ha respinto la domanda del signor * * volta aottenere l indennizzo per i danni da trasfusioni.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta chel indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 non spettaquando la persona non presenti «in ragione dello stato di quiescenzadella malattia sintomi e pregiudizi funzionali attuali che incidano sullacapacità di produzione reddituale … in quanto l infermità non rientrain alcuna delle categorie della … tabella A» allegata al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.Nel caso di specie difetta «un riscontro documentale di unpregiudizio attuale sia pure di natura psichica».2.– Il signor * * impugna per cassazione la sentenzadella Corte d appello di Napoli con ricorso notificato il 19 gennaio 2021e affidato a quattro motivi.3.– Il Ministero della * resiste con controricorso notificato il18 febbraio 2021.4.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consigliodinanzi a questa sezione in base all art. 380 bis.1. primo comma cod.proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– [OSCURATO:PERSONA] al termine della camera di consiglio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo mezzo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 2* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023comma 1 e 4 comma 4 della legge n. 210 del 1992 secondo la tabellaA allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.* errato la Corte territoriale nel negare l indennizzo a frontedi una menomazione permanente dell integrità psicofisica riscontratadal consulente tecnico d ufficio che l avrebbe ricondotta alla categoriaottava della tabella A.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 441e 196 cod. proc. civ.La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente disatteso lerisultanze della consulenza tecnica d ufficio «in assenza di contrastocon altre perizie di parte o con altri elementi probatori» pagina 10 delricorso e senza disporne doverosamente la rinnovazione. Nessunamotivazione adeguata i giudici d appello avrebbero illustrato in ordinealle ragioni di dissenso dalla consulenza tecnica d ufficio.3.– Con la terza critica art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. il ricorrente censura l omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti.Ad avviso del ricorrente tale fatto riguarderebbe la «diversaargomentazione sul contenuto ed il valore della * pagina 12 delricorso . * carente in particolare la motivazione della sentenzaimpugnata su tale punto.4.– Con la quarta censura il ricorrente si duole infine dellaviolazione o della falsa applicazione dell art. 342 cod. proc. civ.* la Corte d appello di Napoli avrebbe reputatoammissibile il gravame del Ministero della * a dispetto dellagenericità delle argomentazioni che si limiterebbero a reiterare i rilievigià svolti nel giudizio di primo grado.5.– Ha priorità logica l esame del quarto mezzo che lamenta lagenericità dell appello al fine di sostenere il passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado favorevole al ricorrente. 3* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023Il motivo è inammissibile.Il vaglio della specificità dei motivi d appello alla stregua dell art.434 cod. proc. civ. presuppone una puntuale valutazione comparativadella motivazione della sentenza impugnata e del tenore delle criticheespresse dall appellante che non si devono sostanziare nella redazioned un progetto alternativo di sentenza * * 16 novembre 2017n. 27199 .Le censure rammentano in linea generale i principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte in ordine alla specificità dei motivi digravame senza corroborare tuttavia tali asserzioni con il richiamoagli atti processuali rilevanti e con la disamina del dibattito che si èdispiegato nel presente giudizio.Il motivo di ricorso pagine 13 e 14 poggia in via esclusivasull assunto tuttavia sfornito di un convincente riscontro dellacoincidenza tra gli argomenti addotti nel giudizio di primo grado e quelliprospettati dinanzi alla Corte d appello di *I giudici del gravame nel passare in rassegna gli antecedentiprocessuali ragguagliano sulle critiche rivolte dalla parte appellanteriguardo al punto saliente del contendere pagine 1 e 2 della sentenzaimpugnata «l assenza di segni clinico laboristici di malattia».L eccezione d inammissibilità dell appello a fronte di taliemergenze che attestano la formulazione di rilievi circostanziati epertinenti non è avvalorata dal necessario supporto argomentativo esi rivela pertanto insanabilmente generica.6.– * essere quindi scrutinati congiuntamente i primi tremotivi di ricorso che sottendono questioni tra loro connesse e sipalesano egualmente inammissibili.6.1.– Come ha evidenziato nel controricorso il Ministero della* pagina 5 la sentenza impugnata non ha pretermesso gliaccertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico d ufficio ma sulla 4* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023scorta degli elementi menzionati nella relazione peritale ha provvedutoa inquadrare sub specie iuris la vicenda controversa.Tale compito spetta in via esclusiva al giudice e nel caso di speciela Corte d appello ha espresso un argomentazione particolareggiata ecoerente in ordine alla sussunzione della fattispecie per cui è causa.La relazione peritale ha dato conto della «assenza di segni clinicolaboristici di malattia e menomazione permanente dell integritàpsicofisica» oltre che della assenza di citolisi epatica cfr. a taleriguardo anche le pagine 5 6 7 e 8 del controricorso .* tali premesse di fatto la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dell insegnamento costante di questa Corte da ultimo* sez. VI L 3 marzo 2023 n. 6373 punto 8 del Considerato chericonosce l indennizzo a favore delle persone danneggiate da epatitepost trasfusionale a condizione che i danni irreversibili si possanoinquadrare pur se alla stregua di un mero canone di equivalenza e nongià secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare nelleinfermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n.915 come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre1981 n. 834 .Ne consegue che ove la persona non presenti in ragione dellostato di quiescenza della malattia sintomi e pregiudizi funzionalipuò essere riconosciuto alcun indennizzo in quanto l infermità nonrientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A * sez.lav. 3 febbraio 2012 n. 1635 e * sez. VI L 31 marzo 2017 n.8452 richiamate entrambe dalla Corte d appello di Napoli nellapronuncia impugnata .* la persona come avviene nel caso di specie non presentisintomi e pregiudizi funzionali attuali in considerazione dell assenza dicitolisi epatica in atto non è portatrice di un infermità rientrante nella 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 e perciò indennizzabile sul punto già * sez. lav. 24 giugno 2008 n. 17158È demandata invero alla discrezionalità del legislatore laprevisione d una soglia minima d indennizzabilità del dannopermanente * sez. VI L 8 novembre 2010 n. 22706 e ** 1° aprile 2010 n. 8064 .6.2.– Secondo un iter logico esente da censure la Corte territorialeha valorizzato anzitutto le acquisizioni dell elaborato peritale chedocumentano il mancato superamento della soglia d indennizzabilità inconsiderazione della quiescenza della malattia e l inidoneità dellemenomazioni a ripercuotersi sul requisito imprescindibile della capacitàdi produrre reddito.Le argomentazioni appena descritte illustrate in termini perspicuie conformi alla giurisprudenza di questa Corte sono idonee asorreggere la statuizione di rigetto della domanda d indennizzo.Le critiche articolate dal ricorrente non scalfiscono la basilare ratiodecidendi della sentenza d appello incentrata sul dato dirimentedell insussistenza di un attuale compromissione funzionale e sullaconseguente impossibilità di riconoscere un danno biologicoindennizzabile in base a elementi apprezzabili dal punto di vistamedico legale.6.3.– Né il profilo decisivo dell assenza di ripercussioni attuali inragione dello stato quiescente della malattia è incrinato dalleosservazioni del ricorrente sul danno psichico.A tale riguardo la Corte territoriale ha soggiunto con motivazionecongrua e perspicua che «nessun riscontro documentale né clinico sirinviene» pagina 2 della sentenza impugnata di tale pregiudizio.Né si dimostra che il pregiudizio in esame ben lungi dall essere inre ipsa sia stato debitamente allegato e suffragato da elementi divalutazione oggettivi e pertinenti che non si possono risolvere in rilieviindeterminati sulla «maggioranza dei casi». 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023La sentenza impugnata dopo le considerazioni risolutivesull assenza di un danno indennizzabile alla stregua dell assenza dicitolisi epatica ha escluso per di più il carattere decisivo dei rilievi suldanno psichico in quanto sforniti di un più solido ubi consistam einidonei ad attestare in maniera plausibile sulla scorta di dati specificidi evidenze concrete di deduzioni analitiche la riconducibilità delpregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabellache la legge richiama.Si verte nell ambito di un apprezzamento di fatto che la Corteterritoriale ha condotto in conformità al paradigma normativo e sullabase dei dati oggettivi acclarati dal consulente tecnico d ufficio in ordineall assenza di «segni di patologia infettiva in atto».La sentenza impugnata con l autonomo vaglio critico che sempres impone al giudice non ha mancato di ponderare a tale riguardo leallegazioni introdotte nel dibattito processuale e tutti gli elementiacquisiti e li ha ritenuti inidonei a suffragare con la necessariaspecificità un pregiudizio attuale e suscettibile d incidere sulla capacitàdi produzione del reddito secondo i caratteri rigorosi enucleati dallalegge e dalle tabelle che la legge richiama.All apprezzamento di fatto della Corte territoriale sorretto da unamotivazione intelligibile e adeguata che consente di ricostruire leragioni del convincimento espresso i motivi di ricorso tendono acontrapporre una diversa più favorevole lettura dei dati probatoriacquisiti dietro lo schermo della violazione di legge e dell omessoesame di un fatto decisivoNe deriva l inammissibilità delle censure.7.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere dichiarato nel suocomplesso inammissibile.8.– Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivo seguonola soccombenza. Le conclusioni del ricorso pagine 14 e 15 non 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023richiamano alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.utile ai fini dell esonero dalle spese.9.– La declaratoria d inammissibilità del ricorso proposto dopo il30 gennaio 2013 impone di dare atto dei presupposti per il sorgeredell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione ove siadovuto * * 20 febbraio 2020 n. 4315 .10.– A tutela dei diritti della parte ricorrente che ha instaurato ungiudizio per ottenere l indennizzo dei danni arrecati da trasfusioni sideve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023‘AULA B Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati* * * – Presidente –* 3505/2021* * * – Consigliere –** * * – Consigliere – ** * * – Consigliere – * 12/07/2023* * * – Consigliere * –* peri da nni dagiurtirsadsfizuisoionneiha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 3505 2021 proposto da* * rappresentato e difeso per procura conferita incalce al ricorso per cassazione dagli avvocati * * e* * con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] * * 2presso lo studio dell avvocato * * *– ricorrente –controMINISTERO DELLA * in persona del Ministro pro temporerappresentato e difeso dall Avvocatura generale dello Stato presso icui uffici in [OSCURATO:PERSONA] * 12 è elettivamentedomiciliato ex lege– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 4192 del 2020 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 22 dicembre 2020 *778/2019 .Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12luglio 2023 dal Consigliere * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/20231.– Con sentenza n. 4192 del 2020 depositata il 22 dicembre2020 la Corte d appello di Napoli ha accolto il gravame del Ministerodella salute e in riforma della pronuncia del Tribunale di ** ha respinto la domanda del signor * * volta aottenere l indennizzo per i danni da trasfusioni.A fondamento della decisione la Corte territoriale argomenta chel indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 n. 210 non spettaquando la persona non presenti «in ragione dello stato di quiescenzadella malattia sintomi e pregiudizi funzionali attuali che incidano sullacapacità di produzione reddituale … in quanto l infermità non rientrain alcuna delle categorie della … tabella A» allegata al decreto delPresidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834.Nel caso di specie difetta «un riscontro documentale di unpregiudizio attuale sia pure di natura psichica».2.– Il signor * * impugna per cassazione la sentenzadella Corte d appello di Napoli con ricorso notificato il 19 gennaio 2021e affidato a quattro motivi.3.– Il Ministero della * resiste con controricorso notificato il18 febbraio 2021.4.– La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consigliodinanzi a questa sezione in base all art. 380 bis.1. primo comma cod.proc. civ.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– [OSCURATO:PERSONA] al termine della camera di consiglio si è riservato ildeposito dell ordinanza nei successivi sessanta giorni art. 380 bis.1.secondo comma cod. proc. civ. .RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo mezzo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2 2* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023comma 1 e 4 comma 4 della legge n. 210 del 1992 secondo la tabellaA allegata al d.P.R. n. 834 del 1981.* errato la Corte territoriale nel negare l indennizzo a frontedi una menomazione permanente dell integrità psicofisica riscontratadal consulente tecnico d ufficio che l avrebbe ricondotta alla categoriaottava della tabella A.2.– Con il secondo motivo art. 360 primo comma n. 3 cod. proc.civ. il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 441e 196 cod. proc. civ.La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente disatteso lerisultanze della consulenza tecnica d ufficio «in assenza di contrastocon altre perizie di parte o con altri elementi probatori» pagina 10 delricorso e senza disporne doverosamente la rinnovazione. Nessunamotivazione adeguata i giudici d appello avrebbero illustrato in ordinealle ragioni di dissenso dalla consulenza tecnica d ufficio.3.– Con la terza critica art. 360 primo comma n. 5 cod. proc.civ. il ricorrente censura l omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio oggetto di discussione fra le parti.Ad avviso del ricorrente tale fatto riguarderebbe la «diversaargomentazione sul contenuto ed il valore della * pagina 12 delricorso . * carente in particolare la motivazione della sentenzaimpugnata su tale punto.4.– Con la quarta censura il ricorrente si duole infine dellaviolazione o della falsa applicazione dell art. 342 cod. proc. civ.* la Corte d appello di Napoli avrebbe reputatoammissibile il gravame del Ministero della * a dispetto dellagenericità delle argomentazioni che si limiterebbero a reiterare i rilievigià svolti nel giudizio di primo grado.5.– Ha priorità logica l esame del quarto mezzo che lamenta lagenericità dell appello al fine di sostenere il passaggio in giudicatodella sentenza di primo grado favorevole al ricorrente. 3* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023Il motivo è inammissibile.Il vaglio della specificità dei motivi d appello alla stregua dell art.434 cod. proc. civ. presuppone una puntuale valutazione comparativadella motivazione della sentenza impugnata e del tenore delle criticheespresse dall appellante che non si devono sostanziare nella redazioned un progetto alternativo di sentenza * * 16 novembre 2017n. 27199 .Le censure rammentano in linea generale i principi affermati dallagiurisprudenza di questa Corte in ordine alla specificità dei motivi digravame senza corroborare tuttavia tali asserzioni con il richiamoagli atti processuali rilevanti e con la disamina del dibattito che si èdispiegato nel presente giudizio.Il motivo di ricorso pagine 13 e 14 poggia in via esclusivasull assunto tuttavia sfornito di un convincente riscontro dellacoincidenza tra gli argomenti addotti nel giudizio di primo grado e quelliprospettati dinanzi alla Corte d appello di *I giudici del gravame nel passare in rassegna gli antecedentiprocessuali ragguagliano sulle critiche rivolte dalla parte appellanteriguardo al punto saliente del contendere pagine 1 e 2 della sentenzaimpugnata «l assenza di segni clinico laboristici di malattia».L eccezione d inammissibilità dell appello a fronte di taliemergenze che attestano la formulazione di rilievi circostanziati epertinenti non è avvalorata dal necessario supporto argomentativo esi rivela pertanto insanabilmente generica.6.– * essere quindi scrutinati congiuntamente i primi tremotivi di ricorso che sottendono questioni tra loro connesse e sipalesano egualmente inammissibili.6.1.– Come ha evidenziato nel controricorso il Ministero della* pagina 5 la sentenza impugnata non ha pretermesso gliaccertamenti di fatto compiuti dal consulente tecnico d ufficio ma sulla 4* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023scorta degli elementi menzionati nella relazione peritale ha provvedutoa inquadrare sub specie iuris la vicenda controversa.Tale compito spetta in via esclusiva al giudice e nel caso di speciela Corte d appello ha espresso un argomentazione particolareggiata ecoerente in ordine alla sussunzione della fattispecie per cui è causa.La relazione peritale ha dato conto della «assenza di segni clinicolaboristici di malattia e menomazione permanente dell integritàpsicofisica» oltre che della assenza di citolisi epatica cfr. a taleriguardo anche le pagine 5 6 7 e 8 del controricorso .* tali premesse di fatto la Corte territoriale ha fatto correttaapplicazione dell insegnamento costante di questa Corte da ultimo* sez. VI L 3 marzo 2023 n. 6373 punto 8 del Considerato chericonosce l indennizzo a favore delle persone danneggiate da epatitepost trasfusionale a condizione che i danni irreversibili si possanoinquadrare pur se alla stregua di un mero canone di equivalenza e nongià secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare nelleinfermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978 n.915 come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre1981 n. 834 .Ne consegue che ove la persona non presenti in ragione dellostato di quiescenza della malattia sintomi e pregiudizi funzionalipuò essere riconosciuto alcun indennizzo in quanto l infermità nonrientra in alcuna delle categorie della menzionata tabella A * sez.lav. 3 febbraio 2012 n. 1635 e * sez. VI L 31 marzo 2017 n.8452 richiamate entrambe dalla Corte d appello di Napoli nellapronuncia impugnata .* la persona come avviene nel caso di specie non presentisintomi e pregiudizi funzionali attuali in considerazione dell assenza dicitolisi epatica in atto non è portatrice di un infermità rientrante nella 5* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023tabella A annessa al d.P.R. n. 834 del 1981 e perciò indennizzabile sul punto già * sez. lav. 24 giugno 2008 n. 17158È demandata invero alla discrezionalità del legislatore laprevisione d una soglia minima d indennizzabilità del dannopermanente * sez. VI L 8 novembre 2010 n. 22706 e ** 1° aprile 2010 n. 8064 .6.2.– Secondo un iter logico esente da censure la Corte territorialeha valorizzato anzitutto le acquisizioni dell elaborato peritale chedocumentano il mancato superamento della soglia d indennizzabilità inconsiderazione della quiescenza della malattia e l inidoneità dellemenomazioni a ripercuotersi sul requisito imprescindibile della capacitàdi produrre reddito.Le argomentazioni appena descritte illustrate in termini perspicuie conformi alla giurisprudenza di questa Corte sono idonee asorreggere la statuizione di rigetto della domanda d indennizzo.Le critiche articolate dal ricorrente non scalfiscono la basilare ratiodecidendi della sentenza d appello incentrata sul dato dirimentedell insussistenza di un attuale compromissione funzionale e sullaconseguente impossibilità di riconoscere un danno biologicoindennizzabile in base a elementi apprezzabili dal punto di vistamedico legale.6.3.– Né il profilo decisivo dell assenza di ripercussioni attuali inragione dello stato quiescente della malattia è incrinato dalleosservazioni del ricorrente sul danno psichico.A tale riguardo la Corte territoriale ha soggiunto con motivazionecongrua e perspicua che «nessun riscontro documentale né clinico sirinviene» pagina 2 della sentenza impugnata di tale pregiudizio.Né si dimostra che il pregiudizio in esame ben lungi dall essere inre ipsa sia stato debitamente allegato e suffragato da elementi divalutazione oggettivi e pertinenti che non si possono risolvere in rilieviindeterminati sulla «maggioranza dei casi». 6* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023La sentenza impugnata dopo le considerazioni risolutivesull assenza di un danno indennizzabile alla stregua dell assenza dicitolisi epatica ha escluso per di più il carattere decisivo dei rilievi suldanno psichico in quanto sforniti di un più solido ubi consistam einidonei ad attestare in maniera plausibile sulla scorta di dati specificidi evidenze concrete di deduzioni analitiche la riconducibilità delpregiudizio adombrato alle infermità tipizzate dalla legge e dalla tabellache la legge richiama.Si verte nell ambito di un apprezzamento di fatto che la Corteterritoriale ha condotto in conformità al paradigma normativo e sullabase dei dati oggettivi acclarati dal consulente tecnico d ufficio in ordineall assenza di «segni di patologia infettiva in atto».La sentenza impugnata con l autonomo vaglio critico che sempres impone al giudice non ha mancato di ponderare a tale riguardo leallegazioni introdotte nel dibattito processuale e tutti gli elementiacquisiti e li ha ritenuti inidonei a suffragare con la necessariaspecificità un pregiudizio attuale e suscettibile d incidere sulla capacitàdi produzione del reddito secondo i caratteri rigorosi enucleati dallalegge e dalle tabelle che la legge richiama.All apprezzamento di fatto della Corte territoriale sorretto da unamotivazione intelligibile e adeguata che consente di ricostruire leragioni del convincimento espresso i motivi di ricorso tendono acontrapporre una diversa più favorevole lettura dei dati probatoriacquisiti dietro lo schermo della violazione di legge e dell omessoesame di un fatto decisivoNe deriva l inammissibilità delle censure.7.– Per le ragioni esposte il ricorso dev essere dichiarato nel suocomplesso inammissibile.8.– Le spese liquidate nella misura indicata in dispositivo seguonola soccombenza. Le conclusioni del ricorso pagine 14 e 15 non 7* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3505/2021Numero sezionale 3612/2023Numero di raccolta generale 28711/2023Data pubblicazione 16/10/2023richiamano alcuna dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ.utile ai fini dell esonero dalle spese.9.– La declaratoria d inammissibilità del ricorso proposto dopo il30 gennaio 2013 impone di dare atto dei presupposti per il sorgeredell obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l impugnazione ove siadovuto * * 20 febbraio 2020 n. 4315 .10.– A tutela dei diritti della parte ricorrente che ha instaurato ungiudizio per ottenere l indennizzo dei danni arrecati da trasfusioni sideve disporre infine in caso di riproduzione in qualsiasi forma dellapresente ordinanza l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. *Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro2.500 00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Dichiara che sussistono i presupposti di cui all art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il sorgere dell obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione ove dovuto.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 luglio 2023.Il Presidente* * 8* **Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente a rifondere allaparte controricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro2.500 00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.Dichiara che sussistono i presupposti di cui all art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 per il sorgere dell obbligo delricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per la stessa impugnazione ove dovuto.Dispone in caso di riproduzione in qualsiasi forma del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte ricorrente ai sensi dell art. 52 comma 2 deldecreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 12 luglio 2023.Il Presidente* * 8* *
Sentenza Cassazione n. 28711/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris