CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 05329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avvÌo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento del 02/10/2023, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro accoglieva solo in parte il ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 07/11/2022 di liquidazione dei compensi per la difesa d'ufficio prestata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] otti. 2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione (così riqualificata l'istanza di correzione di errore materiale) l'interessato per il tramite del difensore di fiducia. 3. Si osserva che l'impugnazione risulta proposta da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori. La successiva rinuncia al ricorso da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] non può esplicare effetto in quanto priva della necessaria procura speciale. 4. Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma pecuniaria che pare congruo determinare in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il