Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 40249/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle-—p—a-rti-:; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 444 cod proc pen in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR

2. Il ricorso è inammissibile.

Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,».

Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, il ricorso risulta proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato e consta della dichiarazione di voler impugnare la sentenza, riservando al difensore la articolazione dei motivi; risulta poi la sottoscrizione del difensore sotto la dicitura " è firma autentica".

Si tratta, all'evidenza, di una sottoscrizione che non si riferisce al ricorso, ma si limita ad attestare la autenticità della firma dell'imputato apposta in calce alla dichiarazione di voler impugnare la sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti.

A ciò si aggiunga che non risultano nemmeno articolati i motivi, e che la sentenza di patteggiamento non è impugnabile al di fuori dei ritretti casi di cui all'art. 448 bis cod proc pen. 3.

Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2022 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle-—p—a-rti-:; I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ex art. 444 cod proc pen in relazione al reato di cui all'art. 73 DPR 2. Il ricorso è inammissibile. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, data in cui è entrata in vigore la L. 23 giugno 2017, n.103 che ha modificato l'art.613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,». Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Nel caso in esame, il ricorso risulta proposto e sottoscritto personalmente dall'imputato e consta della dichiarazione di voler impugnare la sentenza, riservando al difensore la articolazione dei motivi; risulta poi la sottoscrizione del difensore sotto la dicitura " è firma autentica". Si tratta, all'evidenza, di una sottoscrizione che non si riferisce al ricorso, ma si limita ad attestare la autenticità della firma dell'imputato apposta in calce alla dichiarazione di voler impugnare la sentenza di patteggiamento pronunciata nei suoi confronti. A ciò si aggiunga che non risultano nemmeno articolati i motivi, e che la sentenza di patteggiamento non è impugnabile al di fuori dei ritretti casi di cui all'art. 448 bis cod proc pen. 3. Alla inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente
Sentenza Cassazione n. 40249/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris