CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 21133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la .:elazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo 'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cle; Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 2 agosto 2022 applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 416-bis cod. pen. e 56, 629 cod. per., ascritti rispettivamente ai capi 1) e 55) dell'imputazione provvisoria, per avere fatto parte dell'associazione mafiosa 'ndranghetista operante in Cosenza e Comuni vicini facente capo al fratello, [OSCURATO:PERSONA], detto Strusciatappine, dal 2312 fino all'attualità, ed aver concorso in una estorsione continuata in danno del rstorante-pizzeria denominato "[OSCURATO:PERSONA]" avente sede nel Comune di Zumpano, nei mesi di settembre-dicembre 2018. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'impugnazione cautelare ha premesso che il provvedimento custodiale poggia sugli esiti delle investigazioni - articolatesi in dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, intercettazioni, telefoniche e tra presenti - che hanno consentito di accertare la presenza nel territorio del Comune di Cosenza e del suo circondario di un sodalizio mafioso radicato nel tempo, costituente l'aggregazione di più gruppi criminali di tipo 'ndranghetista alleati tra loro, per commettere vari delitti tra cui estorsioni, usure, gioco d'azzardo e traffico di stupefacenti Quanto alla partecipazione del ricorrente si evidenzia come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] convergono nella descrizione del ricorrente come di un affiliato del gruppo di [OSCURATO:PERSONA], fratello del ricorrente detto "strusciatappine", operante nel territorio dei Comuni di Cosenza, Rende, Roggiano ed altri vicini, che si occupa del traffico di cocaina e di attività estorsive, in linea con le intercettazioni che ne hanno attestato gli stretti rapporti con altri affiliati. Il ccllaboratore [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, indicato il ricorrente, detto "pancione", come il custode dele armi poi utilizzate per compiere il duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che il ricorrente adduce essere risalente all'anno 2000) e corre il partecipe del furto di un bancomat del 2018 asportato con un escavatore. Viene richiamato anche il tentativo di omicidio patito dal ricorrente, detto "pancione", il 28 luglio 2010 in rappresaglia allo sgarro del proprio fratello detto "strusciappatine", accusato di avere alterato il mercato della droga rifornendosi da altri trafficanti ad un prezzo più concorrenziale. La contestazione del capo 55) è incentrata sulle intercettazioni da cui emerge la vicenda del contrasto insorto tra il gruppo facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], di cui Rocco è partecipe, ed il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] e Porcaro per una duplicazione dell'attività estorsiva ai danni della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]", al cui titolare erano state avanzate richieste di denaro in concorrenza da parte dei due gruppi senza un loro coordinamento. In tema di esigenze cautelari oltre a richiamare la doppia presunzione correlata al titolo di reato, si evidenzia il carattere di mafia storica del clan di appa:Ienenza, in relazione alla assenza di elementi da cui desumere che il tempo decorso dai fatti possa rilevare al fine di escludere l'attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto che i fatti sono relativamente recenti, atteso che l'estorsione è del dicembre 2018 e che vi sono riferimenti ad un ruolo di supplenza svolta dal ricorrente dopo l'arresto del fratello [OSCURATO:PERSONA], detto "strusciapattine", intervenuto in data 16 novembre 2019 come attestato dalla partecipazione ad un incontro con [OSCURATO:PERSONA], figura di spicco di altro gruppo confederato, per la riorganizzazione degli affari illeciti dopo l'arresto del citato fratello, quale emerge dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di OCP svolti a riscontro. 2. Nel ricorso a firma del proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento per i seguenti motivi sintetizzati ai sensi dell'art. 173 diso. att. cod. proc. pen. che investono tanto le valutazioni in punto di gravità indiziaria che in punto di esigenze cautelari. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge per nullità dell'ordinanza genetica del Gip e di quella del Tribunale per il riesame, in mancanza di una autonoma valutazione delle fonti indiziarie e delle esigenze cautela ri. Con il secondo motivo censura la valutazione delle esigenze cautelari basate sulla doppia presunzione correlata al titolo dei reati di associazione mafiosa ed estorsione aggravata dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Si obietta che manca l'attualità delle esigenze cautelari perché l'intraneità del ricorrente è desunta dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito al duplice omicidio Chiodo-Tucci nel quale il ricorrente non risulta neppure indagato, avvenuto nel lontano mese di novembre del 2000, ed inoltre non si è tenuto conto degli elementi di favore sopravvenuti, tra cui in particolare il nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell'indagato. Si deve dare atto che :I ricorrente ha depositato motivi nuovi con i quali si invoca, per un verso, l'estensione della decisione di annullamento adottata dalla Corte di Cassazione nei confronti di altro coindagato (Fiore), e per altro verso si chiede che siano apprezzate le indagini difensive assunte in data 12 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Occorre premettere come in sede di legittimità con specifico riguardo alla materia delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione in punto di valutazione dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la r ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). primo motivo è manifestamente infondato oltre che generico perché censura la motivazione per relationem adottata dal Tribunale senza neppure specificare quali sarebbero le doglianze delle quali sarebbe stata omessa ogni valutazione, ma ancor prima neppure è fondata l'affermazione secondo cui l'ordinanza sarebbe motivata esclusivamente per relationem. Il Tribunale del riesame, infatti, pur avendo richiamato l'ordinanza genetica dichiarando di condividerne i contenuti, ha proceduto ad una autonoma valutazione dei principali elementi indizianti, fornendo un'adeguata esposizione delle ragioni poste a fondamento della gravità indiziaria, dando anche atto di avere verificato che con l'ordinanza genetica fosse stata operata una rivalutazione degli elementi indicati nella richiesta del Pubblico Ministero attraverso una disamina accurata delle varie posizioni. Sul punto il ricorso è generico perché non specifica quali sarebbero gli elementi da cui desumere l'assenza di una autonoma valutazione, in primo luogo, da parte del Gip e poi anche da parte dello stesso Tribunale del riesame. Va ribadito che in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate'', qualora la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall'art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell'ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse, il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2 , n. 42333 del 12/09/2019, Devona, Rv. 278001), in quanto è onere di chi deduce la mancanza dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa, allegare al ricorso non solo il provvedimento genetico, ma anche la richiesta del pubblico ministero, entrambi nella loro integralità, per consentire il vaglio dell'eccezione in sede di legittimità (Sez. 3 n. 57524 del 17/04/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274704). Il secondo motivo è infondato trovando applicazione per il titolo di reato per cui sl procede la duplice presunzione di pericolosità e adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere. A fronte di tale dato, le censure del ricorrente a sostegno del superamento della presunzione sono state articolate senza considerare che l'intraneità alla cosca ▪ mafiosa è stata argomentata in termini di attualità non già per il solo riferimento alla partecipazione all'omicidio avvenuto nel lontano anno 2000, ma sulla base delle altre dinamiche associative correlate a vicende più recenti come il contrasto per l'estorsione della pizzeria "[OSCURATO:PERSONA]" ed il riferimento al suo subentro al fratello nelle gerarchie della associazione dopo l'arresto di quest'ultimo avvenuto nell'anno 2019. Si tratta, in definitiva, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risuta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare una diversa ricostruzione di merito, peraltro anche inammissibile in questa sede. Quanto ai motivi nuovi va osservato che sono anch'essi di per sé inammissibili in quanto non è consentita nel giudizio di legittimità la produzione di nuovi atti di indagine, dal momento che la Corte di cassazione non ha il compito di procedere ad un esame diretto delle fonti di prova, ma solo alla valutazione del provvedimento impugnato sotto i profili dell'esistenza della motivazione e della sua logicità ed alla verifica di osservanza e corretta applicazione delle norme sostanziali e procedurali che rilevano. Pertanto le dichiarazioni rese in sede di indagini difensive mai sottoposte alla valutazione dei giudici di merito e di cui si invoca la considerazione, in quanto sopravvenute rispetto alla loro decisione, non possono essere prese in esame per la prima volta in questa sede di legittimità. Quanto poi al profilo attinente all'assunzione della decisione di accoglimento del ricorso per cassazione per altro coindagato, poiché nulla al riguardo è stato specificato circa le ragioni dell'annullamento con rinvio, resta evidentemente irrilevante in questa sede e non costituisce comunque dato vincolante per la decisone del presente ricorso. 2. Al rigetto del ricorsc consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, c--„, e cz> disp. att. cod. proc. pen. CD r_D Così deciso in Roma il 13 aprile 2023 M 13 o ::,... i