CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 31492/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12095-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'AOSTA, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Ric. 2020 n. 12905 sez. S2 - ud.13/05/2021 avverso la sentenza n. 3/2020 del TRIBUNALE di AOSTA, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] d'Aosta, nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che ha rigettato l'appello da essa proposto e ha confermato la sentenza del giudice di pace che a sua volta aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di revoca della patente di guida sul rilievo che andasse applicata la sanzione della sospensione e non quella della revoca e tenuto conto della misura cautelare già scontata aveva rideterminato la sanzione dell'ulteriore periodo di un anno. Il ricorso si fonda su un motivo così rubricato: violazione e falsa applicazione dell'articolo 168 ter, comma 2, c.p.c. e dell'articolo 224, comma 3, c.d.s., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: «Il ricorso si fonda sul presupposto che il provvedimento amministrativo fosse antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. Ric. 2020 n. 12905 sez. S2 - ud.13/05/2021 strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.. La declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc e dunque il provvedimento andava annullato. Le sentenze della Corte Costituzionale, infatti, possiedono efficacia erga omnes, con la conseguenza di rendere inapplicabili le disposizioni travolte dal giudizio di incostituzionalità ai rapporti in relazione ai quali la norma dichiarata incostituzionale risulti rilevante, stante l'effetto retroattivo dell'annullamento escluso solo per i cd. rapporti esauriti. Ne discende che l'atto amministrativo, una volta intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale, continua a produrre i propri effetti sino a che non venga rimosso dall'ordinamento attraverso l'esercizio del potere amministrativo di autotutela ovvero attraverso una sentenza di annullamento»; [OSCURATO:PERSONA]: - il Collegio condivide la proposta del Relatore e rileva che dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 nella specie certamente non ricorrono i presupposti per un provvedimento di revoca automatica, essendo già in precedenza controversa l'equiparabilità della pronuncia di estinzione del reato rispetto a quella di condanna e in ogni caso non ricorrendo le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 590 bis c.p.. - il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; - le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente; - ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; Ric. 2020 n. 12905 sez. 52 - ud.13/05/2021 P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, in data 13 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 11 3 .N1111 /fa L CANCELLIERE E [OSCURATO:PERSONA]