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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05692/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria, depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammis- sibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materiadi spese, diritti ed onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza, resa il 1 0 settembre 2025 , la Corte d i appello di Catania rigettavala domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelaresofferta, in regime di cu- stodia in carcere, nell'arco temporale tra il 2 novembre 2009 e d il 3 novembre 2010, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini pre- liminari del Tribunale di Catania, in data 2 novembre 2009,riemessa dal Tribunale di Ragusa in data 16dicembre 2009 (a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale del riesame) in relazione al procedimento N. 3023/09 R.G.N.R., che lo vedeva indagato deireati di cui a gli ar t t. 81, comma 2, 110, 112 , comma 1, n. 2, cod. pen.,73, comma 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 3 e 4 legge 16 maro 2006, n. 146 (CapoB); 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 19 90 (capo H) .

1.1. Secondo l’accusa, negli anni 2006 – 2007, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso, fornendo un contributo economico, alla importazione dalla Colombia di una partita di cocaina di 510 g, avvenuta ad opera del coindagato Campagnaro e conclusasi con l’arresto di questi all’aeroporto di Fiumicino il 6 aprile 2007; inoltre, in più occasioni, avrebbe detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish.

Con sentenza emessa in data 17giugno 2021, divenuta irrevocabile il 4 luglio 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, all’esito di rito abbreviato, assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui al capo B) (capo A della richiesta di rinvio a giudizio), limitatamente alla condotta relativa all’importazione di cocaina,per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine alle restanti imputazioni di cui al medesimo capo nonché a quella di cui al capo H) (capo G della richiesta di rinvio a giudizio), previa riquali- ficazione nelleipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale disattendeva l’asser- zione difensiva circa l’insussistenza ab originedei presupposti applicativi della mi- sura, attribuendo rilevanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo alle circo- stanze emergenti dalle numerose conversazioni telefoniche captate e dall’attività di riscontro della P.G., consistita in servizi di O.P.C., sequestri e arresti, interes- santi anche l’istante, che, seppur ritenute insufficienti ai fini della condanna per l’episodio relativo alla importazione dalla Colombia, davano conto del pieno coin- volgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti, in cui era impegnato in ma- niera professionale, intrattenendo cospicui contatti con fornitori e acquirenti, cer- cando di soddisfare plurimerichieste di approvvigionamento, effettuando conteggi chiaramente correlati al traffico illecito.

2. Avverso la prefata ordinanza,ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo,con cui si denuncia vio- lazione di legge e vizio di motivazione,in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, con motivazione illo- gica e contraddittoria, incorrendo anche i n un travisamento per omissione , avrebbe attribuito rilevanza ostativa alle circostanze valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento coercitivo, confermato dal Tribunale del riesame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di proscioglimento che aveva ritenuto quegli stessi elementi indici della lieve entità del traffico in cui era coinvolto il [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Si osserva, altresì, che la diversa qualificazione operata in sede di merito, ostativa all’applicazione della misura custodiale, è stata resa all’esito di rito abbre- viato e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe, in contrasto con i principi af- fermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, erroneamente individuato la condotta ostativa negli stessi elementi già a disposizione del giudice della cautela.

Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazioneha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria,depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rap- presentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze,ha concluso per l’inam- missibilità o rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta infondato, sia pure con le precisazioni di seguito esposte. 1.1 Occorre premettere che, secondo i costanti approdi di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste -sempreché autonomamente idonea a legitti- mare lacompressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi peril detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d.

«ingiustizia formale» (Sez.

U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855- 01; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713- 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01 ; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778-01; Sez.

U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264- 01 ; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396- 01 ; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086 01 ; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076- 10 ).

1.2. Detta interpretazione tiene conto dell'intervento operato dalla Corte co- stituzionale con la sentenza n. 219del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costi- tuzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assolu- zione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, precludendolo per la cu- stodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta.

Si è condivisibilmente affermato che «il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente precisato: "Questa sentenza (...) ha per oggetto (...) la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato, ovvero og- getto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto.

Resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata cor- rispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile -se diversa da quella inflitta -consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena".

In altri termini, la pronuncia assimila, quanto al diritto all'equo indennizzo, la situa- zione del prosciolto o assolto nel merito a quella del condannato, per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi».

Con specifico riferimento al caso di estinzione del reato per prescrizione (o per altra causa) si è osservato che, al di fuori delle ipotesi nelle quali la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile in concreto,difetti proprio «l’in- giustizia»della detenzione, risultando palese la diversa natura, ispetto alle ipotesi di ingiustizia originaria del titolo, di un proscioglimento per decorso del termine di prescrizione,che comunque richiede una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., ciò tanto più che la prescrizione è sempre espressamente rinun- ciabile dall'imputato con la conseguenza che lo stesso ha la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento nel merito ove ri- tenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi con- fronti(Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, cit.).

2. Passando all’esame dell’ordinanza impugnata, va,innanzitutto,escluso che nel caso in esame si sia in presenza, come sostenuto dal ricorrente, di una ipotesi di ingiustizia «formale» di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 2.1.

All’epoca dell’applicazione della misura, novembre 2009 – novembre 2010, l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990integrava una circostanza atte- nuante ad effetto speciale(con un limite edittale massimo di 4 anni), che consen- tiva l’applicazione della misura custodiale, essendo la modifica normativa degli art.280 e 275 cod. proc. pen., nell’attuale formulazione (che prevede come limite edittale la pena della reclusione non inferiore a cinque anni) intervenuta solo il 3 luglio 2013,per effetto del decreto-legge 1 luglio 20 1 3, n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94.

2.2. In altri termini, nel caso specifico, le condotte, poi cadute in prescrizione, pur in seguito alla riqualificazione, erano tutte, da sole, idonee,ratione temporis, alegittimare l'emissione e il mantenimento del titolo cautelare.

2.3. Ciò precisato, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia fatto cor- retta applicazione dei principi sopra illustrati, espressamente richiamati in pre- messa, escludendo, sia pure implicitamente, l’ipotesi di ingiustizia formale e riget- tando l’istanza, perché, al di là degli ultronei riferimenti alla condotta colposa del ricorrente, questi, sebbene assolto nel merito da una delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione dai residui reati, i cui limiti edittali, anche nella diversa qualificazione, giustificavano, come già detto, l’applicazione ed il mantenimento del titolo custodiale, la cui protrazione (un anno) non risulta superiore alla pena per essi astrattamente irrogabile.

3. Al rigetto del ricorso, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

4. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confron- tarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a con- trastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese so- stenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01 ; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01 ; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923- 0 1 ).

P.Q.M Rigetta il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria, depositata dall'Avvocatura generale dello Stato, in rappresen- tanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l’inammis- sibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materiadi spese, diritti ed onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza, resa il 1 0 settembre 2025 , la Corte d i appello di Catania rigettavala domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelaresofferta, in regime di cu- stodia in carcere, nell'arco temporale tra il 2 novembre 2009 e d il 3 novembre 2010, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini pre- liminari del Tribunale di Catania, in data 2 novembre 2009,riemessa dal Tribunale di Ragusa in data 16dicembre 2009 (a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale del riesame) in relazione al procedimento N. 3023/09 R.G.N.R., che lo vedeva indagato deireati di cui a gli ar t t. 81, comma 2, 110, 112 , comma 1, n. 2, cod. pen.,73, comma 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, 3 e 4 legge 16 maro 2006, n. 146 (CapoB); 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 19 90 (capo H) . 1.1. Secondo l’accusa, negli anni 2006 – 2007, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe concorso, fornendo un contributo economico, alla importazione dalla Colombia di una partita di cocaina di 510 g, avvenuta ad opera del coindagato Campagnaro e conclusasi con l’arresto di questi all’aeroporto di Fiumicino il 6 aprile 2007; inoltre, in più occasioni, avrebbe detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente, del tipo cocaina e hashish. Con sentenza emessa in data 17giugno 2021, divenuta irrevocabile il 4 luglio 2022, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, all’esito di rito abbreviato, assolveva il [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui al capo B) (capo A della richiesta di rinvio a giudizio), limitatamente alla condotta relativa all’importazione di cocaina,per non aver commesso il fatto; dichiarava non doversi procedere per prescrizione in ordine alle restanti imputazioni di cui al medesimo capo nonché a quella di cui al capo H) (capo G della richiesta di rinvio a giudizio), previa riquali- ficazione nelleipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale disattendeva l’asser- zione difensiva circa l’insussistenza ab originedei presupposti applicativi della mi- sura, attribuendo rilevanza ostativa al riconoscimento dell’indennizzo alle circo- stanze emergenti dalle numerose conversazioni telefoniche captate e dall’attività di riscontro della P.G., consistita in servizi di O.P.C., sequestri e arresti, interes- santi anche l’istante, che, seppur ritenute insufficienti ai fini della condanna per l’episodio relativo alla importazione dalla Colombia, davano conto del pieno coin- volgimento del [OSCURATO:PERSONA] nel traffico di stupefacenti, in cui era impegnato in ma- niera professionale, intrattenendo cospicui contatti con fornitori e acquirenti, cer- cando di soddisfare plurimerichieste di approvvigionamento, effettuando conteggi chiaramente correlati al traffico illecito. 2. Avverso la prefata ordinanza,ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo,con cui si denuncia vio- lazione di legge e vizio di motivazione,in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1.Si osserva, in particolare, che la Corte territoriale, con motivazione illo- gica e contraddittoria, incorrendo anche i n un travisamento per omissione , avrebbe attribuito rilevanza ostativa alle circostanze valorizzate dal Giudice per le indagini preliminari nel provvedimento coercitivo, confermato dal Tribunale del riesame, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza di proscioglimento che aveva ritenuto quegli stessi elementi indici della lieve entità del traffico in cui era coinvolto il [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Si osserva, altresì, che la diversa qualificazione operata in sede di merito, ostativa all’applicazione della misura custodiale, è stata resa all’esito di rito abbre- viato e che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe, in contrasto con i principi af- fermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, erroneamente individuato la condotta ostativa negli stessi elementi già a disposizione del giudice della cautela. Si chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazioneha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria,depositata in atti, l'Avvocatura generale dello Stato, in rap- presentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze,ha concluso per l’inam- missibilità o rigetto del ricorso, con ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta infondato, sia pure con le precisazioni di seguito esposte. 1.1 Occorre premettere che, secondo i costanti approdi di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove il provvedimento restrittivo della libertà sia fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste -sempreché autonomamente idonea a legitti- mare lacompressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, salvo che per l'eventuale parte di custodia sofferta soverchiante la pena che in astratto avrebbe potuto infliggersi peril detto reato, essendo irrilevante il pieno proscioglimento nel merito dalle altre imputazioni, sempre che non si versi in ipotesi di c.d. «ingiustizia formale» (Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855- 01; Sez. 4, n. 29623 del 14/10/2020, Russo, Rv. 279713- 01; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607 - 01 ; Sez. 4, n. 31393 del 18/04/2013, Lili, Rv. 257778-01; Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855; nonché, anche per il riferimento al rilievo dell'eventuale «ingiustizia formale»: Sez. 4, n. 2058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264- 01 ; Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Damia, Rv. 262396- 01 ; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086 01 ; Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076- 10 ). 1.2. Detta interpretazione tiene conto dell'intervento operato dalla Corte co- stituzionale con la sentenza n. 219del 2008, che ha dichiarato l'illegittimità costi- tuzionale dell’art. 314 cod. proc. pen. nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione all'assolu- zione o al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, precludendolo per la cu- stodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta. Si è condivisibilmente affermato che «il Giudice delle leggi, in fine della parte motiva, ha espressamente precisato: "Questa sentenza (...) ha per oggetto (...) la sola ipotesi (...) in cui la pena definitivamente inflitta all'imputato, ovvero og- getto di una preclusione processuale che la sottragga a riforma nei successivi gradi di giudizio, risulti inferiore al periodo di custodia cautelare sofferto. Resta pertanto escluso il riconoscimento dell'indennizzo in fattispecie nelle quali la mancata cor- rispondenza tra detenzione cautelare e pena eseguita o eseguibile -se diversa da quella inflitta -consegua a vicende posteriori, connesse al reato o alla pena". In altri termini, la pronuncia assimila, quanto al diritto all'equo indennizzo, la situa- zione del prosciolto o assolto nel merito a quella del condannato, per la parte di custodia cautelare sofferta dal primo che soverchi la pena inflitta o che in astratto avrebbe potuto infliggersi». Con specifico riferimento al caso di estinzione del reato per prescrizione (o per altra causa) si è osservato che, al di fuori delle ipotesi nelle quali la custodia cautelare superi la pena astrattamente applicabile in concreto,difetti proprio «l’in- giustizia»della detenzione, risultando palese la diversa natura, ispetto alle ipotesi di ingiustizia originaria del titolo, di un proscioglimento per decorso del termine di prescrizione,che comunque richiede una valutazione di merito, ancorché limitata alla verifica dell'inesistenza delle cause previste dal secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen., ciò tanto più che la prescrizione è sempre espressamente rinun- ciabile dall'imputato con la conseguenza che lo stesso ha la possibilità di optare per una scelta difensiva diretta ad ottenere il proscioglimento nel merito ove ri- tenga che la detenzione cautelare sia stata ingiustamente applicata nei suoi con- fronti(Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, cit.). 2. Passando all’esame dell’ordinanza impugnata, va,innanzitutto,escluso che nel caso in esame si sia in presenza, come sostenuto dal ricorrente, di una ipotesi di ingiustizia «formale» di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 2.1. All’epoca dell’applicazione della misura, novembre 2009 – novembre 2010, l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990integrava una circostanza atte- nuante ad effetto speciale(con un limite edittale massimo di 4 anni), che consen- tiva l’applicazione della misura custodiale, essendo la modifica normativa degli art.280 e 275 cod. proc. pen., nell’attuale formulazione (che prevede come limite edittale la pena della reclusione non inferiore a cinque anni) intervenuta solo il 3 luglio 2013,per effetto del decreto-legge 1 luglio 20 1 3, n. 78, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 94. 2.2. In altri termini, nel caso specifico, le condotte, poi cadute in prescrizione, pur in seguito alla riqualificazione, erano tutte, da sole, idonee,ratione temporis, alegittimare l'emissione e il mantenimento del titolo cautelare. 2.3. Ciò precisato, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata abbia fatto cor- retta applicazione dei principi sopra illustrati, espressamente richiamati in pre- messa, escludendo, sia pure implicitamente, l’ipotesi di ingiustizia formale e riget- tando l’istanza, perché, al di là degli ultronei riferimenti alla condotta colposa del ricorrente, questi, sebbene assolto nel merito da una delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione dai residui reati, i cui limiti edittali, anche nella diversa qualificazione, giustificavano, come già detto, l’applicazione ed il mantenimento del titolo custodiale, la cui protrazione (un anno) non risulta superiore alla pena per essi astrattamente irrogabile. 3. Al rigetto del ricorso, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 4. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confron- tarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a con- trastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese so- stenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01 ; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01 ; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923- 0 1 ). P.Q.M Rigetta il rico
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