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CassazionedecretoSezione U

Cassazione n. 33075/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18713-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro * errriv [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8402/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/12/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata esclusa dall'assegnazione dei contributi previsti in favore dei privati per le attività produttive danneggiate dall'evento sismico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché il decreto in data 17.3.2005 del Presidente della Provincia di Bologna che aveva determinato le relative quote di percentuali e le classi di priorità.

A fondamento dell'impugnazione dedusse che il contributo di cui alla domanda di assegnazione presentata era riconducibile alla classe di priorità A) e non alla classe di priorità D) in concreto attribuita, classe quest'ultima che per effetto dell'esaurimento dei fondi siccome prioritariamente assegnati agli interventi relativi alle classi A) B) e C) non era risultata assegnataria di risorse.

2. Il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] respinse la domanda.

3. Il Consiglio di Stato, pronunziando sull'appello della Marocchi, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

4. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla violazione dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. per non essere il ricorso introduttivo stato notificato ad alcuno dei controinteressati, identificabili nei richiedenti il contributo le cui domande erano state ricondotte alle classi di priorità B) e C) (classi queste ultime che secondo la tesi dell'appellante si sarebbero dovute esaminare dopo Ric. 2021 n. 18713 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -2- l'esaurimento dei fondi spettanti alla classe A), alla quale assumeva riferibile la domanda di assegnazione presentata).

5. Per la cassazione della decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo con il quale denunzia eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione; gli intimati Comune di Bologna ora [OSCURATO:PERSONA] di Bologna non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale e/o erroneo diniego della giurisdizione per essere la decisione di seconde cure intervenuta su una questione (attinente alla inammissibilità del ricorso di primo grado) senza che questa fosse stata sollevata da alcuna delle Amministrazioni, né rilevata d'ufficio dal T.A.R. e neppure dal Consiglio di Stato prima della decisione.

1.1. Nella prospettiva della ricorrente l'eccesso di potere giurisdizionale e/o di diniego di giurisdizione scaturirebbe dalla gravità della violazione procedurale nella quale era incorso in Consiglio di Stato per non avere tenuto conto della preclusione al rilievo della inammissibilità derivante dal giudicato implicito sulla sentenza di primo grado e per la adozione di una decisione "a sorpresa", in assenza della concessione alle parti di un termine a difesa onde consentire la interlocuzione sul punto.

1.2. Parte ricorrente evidenzia, inoltre, che in applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., l'avvenuta notifica in primo grado, quale controinteressata, alla provincia di Bologna, ora [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, avrebbe comportato in applicazione dell'art. 49 cod. proc. amm. la adozione dell'ordine di integrazione del contraddittorio.

Denunzia pertanto violazione del principio del giusto processo e delle connesse garanzie rappresentate dal diritto di difesa, dal diritto al contraddittorio, dal principio della "parità delle armi" tra le parti del giudizio.

Ric. 2021 n. 18713 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -3-

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Secondo recente arresto della Suprema Corte, consolidatosi in esito a Corte Cost. n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale nella pronunzia richiamata, nozione che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (cfr., tra le altre,: Cass. Sez.

Un. 15/04/2020, n. 7839; Cass. Sez.

Un.11/11/2019, n. 29082; Cass. Sez.

Un. 20/03/2019, n. 7926); tale principio è stato ribadito anche in relazione alle ipotesi in cui venga in rilievo la violazione da parte del giudice speciale di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando (sia pure de iure procedendi) ed in questa prospettiva è stato escluso che potesse trovare accoglimento la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il giudice speciale nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di Ric. 2021 n. 18713 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -4- diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione (cfr., tra le altre,: Cass. Sez.

Un. 18/01/2022, n. 1454; Cass. sez.

Un.06/03/2020 n. 6460).

2.2. L'esclusione della possibilità di far valere, attraverso il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, errores in judicando o "in procedendo" del giudice amministrativo che si traducano in violazioni del diritto dell'UE ha trovato l'avallo anche della Corte di Giustizia la quale, sollecitata da queste Sezioni Unite a pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4, par. 3, e 19, par. 1, del TUE e dell'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, ha affermato che tali disposizioni, lette alla luce dell'art. 47 della CDFUE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una disposizione di diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro.

A sostegno di tale conclusione è stato richiamato il principio dell'autonomia procedurale, affermandosi che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, a condizione che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile Ric. 2021 n. 18713 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -5- o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione, in violazione del principio di effettività (Corte di giustizia C-497/2020).

2.3. Tale insindacabilità non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez.

Un. 30/08/2022, n. 25503).

3. In base agli arresti richiamati il controllo riservato alla Corte di cassazione non include, quindi, il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (cfr., tra le altre,: Cass. Sez.

Un.04/12/2020 n. 17770; Cass. Sez.

Un. 25/03/2019, n. 8311).

4. Dalle superiori considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto esclusivamente inteso alla denunzia di errores in procedendo, e quindi di un vizio già in astratto riconducibile all'ambito dei limiti interni alla giurisdizione, sottratto in Ric. 2021 n. 18713 sez.

SU - ud. 27-09-2022 -6- quanto tale al sindacato della Corte di cassazione confinato dall'art.111, comma 8, Cost. ai soli motivi inerenti alla giurisdizione.

5. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, co. i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18713-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro * errriv [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 8402/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/12/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento del Comune di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata esclusa dall'assegnazione dei contributi previsti in favore dei privati per le attività produttive danneggiate dall'evento sismico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché il decreto in data 17.3.2005 del Presidente della Provincia di Bologna che aveva determinato le relative quote di percentuali e le classi di priorità. A fondamento dell'impugnazione dedusse che il contributo di cui alla domanda di assegnazione presentata era riconducibile alla classe di priorità A) e non alla classe di priorità D) in concreto attribuita, classe quest'ultima che per effetto dell'esaurimento dei fondi siccome prioritariamente assegnati agli interventi relativi alle classi A) B) e C) non era risultata assegnataria di risorse. 2. Il T.A.R. [OSCURATO:PERSONA] respinse la domanda. 3. Il Consiglio di Stato, pronunziando sull'appello della Marocchi, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. 4. La statuizione di inammissibilità è stata fondata sulla violazione dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm. per non essere il ricorso introduttivo stato notificato ad alcuno dei controinteressati, identificabili nei richiedenti il contributo le cui domande erano state ricondotte alle classi di priorità B) e C) (classi queste ultime che secondo la tesi dell'appellante si sarebbero dovute esaminare dopo Ric. 2021 n. 18713 sez. SU - ud. 27-09-2022 -2- l'esaurimento dei fondi spettanti alla classe A), alla quale assumeva riferibile la domanda di assegnazione presentata). 5. Per la cassazione della decisione propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo con il quale denunzia eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giurisdizione; gli intimati Comune di Bologna ora [OSCURATO:PERSONA] di Bologna non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale e/o erroneo diniego della giurisdizione per essere la decisione di seconde cure intervenuta su una questione (attinente alla inammissibilità del ricorso di primo grado) senza che questa fosse stata sollevata da alcuna delle Amministrazioni, né rilevata d'ufficio dal T.A.R. e neppure dal Consiglio di Stato prima della decisione. 1.1. Nella prospettiva della ricorrente l'eccesso di potere giurisdizionale e/o di diniego di giurisdizione scaturirebbe dalla gravità della violazione procedurale nella quale era incorso in Consiglio di Stato per non avere tenuto conto della preclusione al rilievo della inammissibilità derivante dal giudicato implicito sulla sentenza di primo grado e per la adozione di una decisione "a sorpresa", in assenza della concessione alle parti di un termine a difesa onde consentire la interlocuzione sul punto. 1.2. Parte ricorrente evidenzia, inoltre, che in applicazione dell'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., l'avvenuta notifica in primo grado, quale controinteressata, alla provincia di Bologna, ora [OSCURATO:PERSONA] di Bologna, avrebbe comportato in applicazione dell'art. 49 cod. proc. amm. la adozione dell'ordine di integrazione del contraddittorio. Denunzia pertanto violazione del principio del giusto processo e delle connesse garanzie rappresentate dal diritto di difesa, dal diritto al contraddittorio, dal principio della "parità delle armi" tra le parti del giudizio. Ric. 2021 n. 18713 sez. SU - ud. 27-09-2022 -3- 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Secondo recente arresto della Suprema Corte, consolidatosi in esito a Corte Cost. n. 6 del 2018, l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale nella pronunzia richiamata, nozione che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo (cfr., tra le altre,: Cass. Sez. Un. 15/04/2020, n. 7839; Cass. Sez. Un.11/11/2019, n. 29082; Cass. Sez. Un. 20/03/2019, n. 7926); tale principio è stato ribadito anche in relazione alle ipotesi in cui venga in rilievo la violazione da parte del giudice speciale di norme del diritto dell'Unione europea o della CEDU che si risolva in un error in iudicando (sia pure de iure procedendi) ed in questa prospettiva è stato escluso che potesse trovare accoglimento la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il giudice speciale nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di Ric. 2021 n. 18713 sez. SU - ud. 27-09-2022 -4- diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione (cfr., tra le altre,: Cass. Sez. Un. 18/01/2022, n. 1454; Cass. sez. Un.06/03/2020 n. 6460). 2.2. L'esclusione della possibilità di far valere, attraverso il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione, errores in judicando o "in procedendo" del giudice amministrativo che si traducano in violazioni del diritto dell'UE ha trovato l'avallo anche della Corte di Giustizia la quale, sollecitata da queste Sezioni Unite a pronunciarsi in ordine all'interpretazione degli artt. 4, par. 3, e 19, par. 1, del TUE e dell'art. 1, par. 1 e 3, della direttiva 89/665/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2014/23/UE, ha affermato che tali disposizioni, lette alla luce dell'art. 47 della CDFUE, devono essere interpretate nel senso che non ostano a una disposizione di diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, produce l'effetto che i singoli, quali gli offerenti che hanno partecipato a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, non possono contestare la conformità al diritto dell'Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa di tale Stato membro nell'ambito di un ricorso dinanzi all'organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro. A sostegno di tale conclusione è stato richiamato il principio dell'autonomia procedurale, affermandosi che spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali dei rimedi giurisdizionali per assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, a condizione che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe disciplinate dal diritto interno (principio di equivalenza) e non rendano in pratica impossibile Ric. 2021 n. 18713 sez. SU - ud. 27-09-2022 -5- o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'Unione, in violazione del principio di effettività (Corte di giustizia C-497/2020). 2.3. Tale insindacabilità non si pone in contrasto con gli artt. 52, par. 1 e 47, della Carta fondamentale dei diritti dell'Unione europea, in quanto l'ordinamento processuale italiano garantisce comunque ai singoli l'accesso a un giudice indipendente, imparziale e precostituito per legge, come quello amministrativo, non prevedendo alcuna limitazione all'esercizio, dinanzi a tale giudice, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione; costituisce, quindi, ipotesi estranea al perimetro del sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione la denuncia di un diniego di giustizia da parte del giudice amministrativo di ultima istanza, derivante dallo stravolgimento delle norme di riferimento, nazionali o unionali, come interpretate in senso incompatibile con la giurisprudenza della CGUE, risultando coerente con il diritto dell'Unione la riferita interpretazione in senso riduttivo degli art. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez. Un. 30/08/2022, n. 25503). 3. In base agli arresti richiamati il controllo riservato alla Corte di cassazione non include, quindi, il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (cfr., tra le altre,: Cass. Sez. Un.04/12/2020 n. 17770; Cass. Sez. Un. 25/03/2019, n. 8311). 4. Dalle superiori considerazioni discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto esclusivamente inteso alla denunzia di errores in procedendo, e quindi di un vizio già in astratto riconducibile all'ambito dei limiti interni alla giurisdizione, sottratto in Ric. 2021 n. 18713 sez. SU - ud. 27-09-2022 -6- quanto tale al sindacato della Corte di cassazione confinato dall'art.111, comma 8, Cost. ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. 5. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo gli intimati svolto attività difensiva. 6. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo
Decreto Cassazione n. 33075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris