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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08320/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8320/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3704/2025* * CC 16/12/2025* DI * Relatore * 34618/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/12/2024 della Corte d appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che insiste per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza presentata nell interesse di * * direttaad ottenere l applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a ad un ordinanza della Corte di appello in data 13 ottobre 2022 unificantein sede esecutiva i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data22/11/2015 irrevocabile l 8/03/2017 di condanna per detenzione illecita di stupefacenti exart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di cui alla sentenza della Corte di appellodi Catanzaro in data 20/10/2020 irrevocabile il 3/03/2022 operazione c.d. * dicondanna per associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 del suddetto decretooperante in Crotone dall 1.1.2014 fino al 19.7.2019 e per una serie di detenzioni illecite distupefacenti commesse nel 2014 in [OSCURATO:PERSONA] * * e [OSCURATO:PERSONA] b alla sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16/12/2020 irrevocabile il23/09/2022 c.d. operazione * * di condanna per associazione finalizzata alnarcotraffico operante in Crotone e nel territorio italiano nel 2016 e in epoca antecedente esusseguente sino alla data della sentenza di primo grado del 6/07/2018 e per detenzioneillecita continuata di stupefacenti accertata il 26.4.2011 in Genova e *2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore* deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniegodella continuazione nonché assenza di motivazione con riguardo alla continuazione con ireati di cui alla sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022.* la difesa che con la richiesta di continuazione si era evidenziato che al episodio di spaccio posto in essere nel 2011 di cui al capo 36 di imputazione dellasentenza in ultimo menzionata e inserito nei reati fine dell associazione che si manifestava inconcreto nel 2016 operazione * * era prova del fatto che il sodalizio era già radicatoin quel periodo sovrapponendosi temporalmente al sodalizio dell operazione * chesi manifestava concretamente tra il 2014 e 2015 oltre che territorialmente operandoentrambi nella provincia di Crotone b nei due sodalizi il condannato aveva sempre e soloricoperto il ruolo di corriere c lo stato di tossicodipendenza del medesimo era risalente al2014.* che a fronte di tali rilievi la Corte territoriale non ha riconosciuto lacontinuazione pur emergendo nitidamente dalle sentenze di condanna che * avevaideato fin dall origine una propria strategia criminale che si sarebbe attuata tramite le dueassociazioni.* che tale tesi è rafforzata dalle dichiarazioni rese dal collaborante ** in ordine alla posizione di * evidenziandone il doppio ruolo del medesimocome sodale e simultaneamente “battitore libero”.Aggiunge che il Giudice dell esecuzione ha omesso di considerare che il ricorrentetramite le condotte poste in essere ha espresso la volontà di sfruttare la rete di contattiall interno delle due associazioni criminali per perseguire il proprio programma criminosodelineato nelle sue linee essenziali.Si duole che sia stato altresì trascurato lo stato di tossicodipendenza di *risalente al 2014 come documentato dagli esami biochimici che veniva eseguiti il 17 aprile2014 in occasione del suo ingresso in carcere a seguito dell arresto avvenuto nell ambitodell operazione ** infine la difesa che ai fini del riconoscimento della continuazione non è statavalutata la sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022 citata dalGiudice dell esecuzione ai fini della competenza in relazione alle altre tre sentenze oggettodell istanza difensiva.* per l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.1.1.

Va invero premesso che il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l unificazione e quanto meno gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi spettando al giudice dell esecuzione l individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso * 1 n. 28762 del 28/04/2023 El* 284970 per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti * 5 n. 21326 del 06/05/2010 * * 247356 in senso conforme * 1 n. 35806del 20/04/2016 * 267580 e * 3 n. 17738 del 14/12/2018 * * 275451 qualora sia riconosciuta l appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi èpossibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di unaspecifica indagine sulla natura dei vari sodalizi sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo avuto riguardo ai profili della contiguità temporale dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione non essendoa tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo edell omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose * 4 n. 3337 del 22/12/2016dep. 2017 * * 268786 fattispecie relativa all esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato di cui all art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione perdelinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il trafficodi sostanze stupefacenti che di reati diversi in cui la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reatirilevando che nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la lorotendenziale omogeneità le modalità concrete di consumazione dei vari delitti eranosintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti e nonall attuazione di un progetto criminoso unitario conforme * 1 n. 50122 dell 8/11/2023* non massimata quanto all incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell istituto previsto dall art.81 comma secondo cod. pen. * 1 n. 50716 del 07/10/2014 * * 261490 non viola però l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannatoche risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. * 1 n. 881 del 29/09/2015dep. 2016 * * 265716 fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati .1.2.

L ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero nell escludere l unicità del disegno criminoso evidenzia che le dueassociazioni si caratterizzano per compagini del tutto diverse ruotando la prima sulla figuraapicale di * * e la seconda su quella di * la partecipazione di* nell associazione di cui all operazione * era stata del tutto contenuta alivello temporale dal gennaio all aprile 2014 interrotta di fatto la sua operatività quando eraintervenuto il suo arresto in quel contesto malavitoso il suddetto pur occupandosi diapprovvigionamenti di droga in diverse province calabresi destinati comunque al mercatocrotonese si era distinto soprattutto per la gestione di un immobile sito in località Capo* comparendo formalmente come locatario e detentore delle chiavi dello stessoladdove invece era di fatto * ad affrontarne le spese sul quale dopo la scoperta dellaprecedente base la cosca aveva concentrato i suoi interessi adibendolo a luogo di depositodello stupefacente ed a servizio dei componenti del gruppo la realtà criminale ricostruitainvece nell ambito dell operazione * * appare del tutto diversa e soprattutto si collocatemporalmente a distanza di anni dall arresto di * nell aprile del 2014 ed a fronte diun operatività di quella cosca accertata a partire dal 2016 nel diverso sodalizio di cui* è stato ritenuto partecipe il suo coinvolgimento risulta caratterizzato dalla suavicinanza a * * ed alla cosca di * * elementi che finisconoper distinguere totalmente la nuova associazione dedita al narcotraffico da quellaprecedente a cui il suddetto aveva aderito cambiando peraltro l ambito territoriale dioperatività che ferma la presenza su Crotone vede quest ultimo operativo nella città diGenova secondo quanto peraltro dichiarato dal collaboratore * * tra le dueconsorterie illecite sorte in momenti diversi e caratterizzate da compagini interessi edassetti del tutto diversi non può ravvisarsi alcuna continuità o collegamento il fatto che* fosse dedito all attività illecita di spaccio di droga e che in diversi periodi della suavita si fosse associato ad altri per organizzare e gestire i suoi traffici non significa che lostesso fosse stato in grado di ideare preventivamente la sua adesione nel tempo a contesticriminali organizzati e diversi quanto alle dichiarazioni di * il fatto che ilcollaboratore avesse parlato del suddetto come colui che gestiva una piazza di spaccio suCrotone ed altra su Genova vale soltanto a cristallizzare la sua operatività in tali traffici illecitigià comprovata dalle condanne riportate ma non certo a collegare preventivamente nelsenso voluto dalla difesa le attività illecite che in taluni frangenti erano state da lui gestite informa associata neppure appare dirimente il fatto che nell ambito dell operazione ** * era stato condannato per un episodio di spaccio commesso in Genova e* nel 2011 consentendo ciò solo di affermare che lo stesso era operativo nellacittà di Genova sin dal 2011 ma non certo di ritenere che già a quell epoca lo stesso avesseideato la sua partecipazione al sodalizio illecito di * accertato nell ambitodell operazione * nell ambito di tale sodalizio il suddetto e i suoi sodali risultanoaver concentrato per quegli anni i loro interessi nel territorio calabrese e in particolarecrotonese e non invece su Genova i fatti di reato di cui si è macchiato il medesimocompiutamente esaminati e valutati nelle loro caratteristiche e specificità valgono soltanto arappresentare la costante e variegata dedizione al crimine del prevenuto.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte si veda quanto all ultimo profilo evidenziatodall ordinanza ex plurimis * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 secondo cui intema di reato continuato la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specieanche se dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non integra di per sél unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale già insieme presentialla mente del reo che caratterizza l istituto disciplinato dall art. 81 secondo comma cod.pen. che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettualecriminosa il ricorso che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti invece considerati e offre una diversa valutazionedel dato temporale affermando del tutto genericamente l esistenza di una matrice comunedei reati nonché si duole dell omessa considerazione di uno stato di tossicodipendenza –documentato solo dal 2022 ma che si assume coevo all epoca dei fatti sulla base della solacertificazione di esami biochimici eseguiti all atto di accesso al carcere nel 2014 – edell omessa valutazione di una sentenza di condanna non oggetto di specifica richiesta diunificazione ma citata dal Giudice dell esecuzione ai soli fini della sua competenza si rivelainfondato.2.

Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8320/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3704/2025* * CC 16/12/2025* DI * Relatore * 34618/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/12/2024 della Corte d appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che insiste per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza presentata nell interesse di * * direttaad ottenere l applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a ad un ordinanza della Corte di appello in data 13 ottobre 2022 unificantein sede esecutiva i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data22/11/2015 irrevocabile l 8/03/2017 di condanna per detenzione illecita di stupefacenti exart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di cui alla sentenza della Corte di appellodi Catanzaro in data 20/10/2020 irrevocabile il 3/03/2022 operazione c.d. * dicondanna per associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 del suddetto decretooperante in Crotone dall 1.1.2014 fino al 19.7.2019 e per una serie di detenzioni illecite distupefacenti commesse nel 2014 in [OSCURATO:PERSONA] * * e [OSCURATO:PERSONA] b alla sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16/12/2020 irrevocabile il23/09/2022 c.d. operazione * * di condanna per associazione finalizzata alnarcotraffico operante in Crotone e nel territorio italiano nel 2016 e in epoca antecedente esusseguente sino alla data della sentenza di primo grado del 6/07/2018 e per detenzioneillecita continuata di stupefacenti accertata il 26.4.2011 in Genova e *2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore* deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniegodella continuazione nonché assenza di motivazione con riguardo alla continuazione con ireati di cui alla sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022.* la difesa che con la richiesta di continuazione si era evidenziato che al episodio di spaccio posto in essere nel 2011 di cui al capo 36 di imputazione dellasentenza in ultimo menzionata e inserito nei reati fine dell associazione che si manifestava inconcreto nel 2016 operazione * * era prova del fatto che il sodalizio era già radicatoin quel periodo sovrapponendosi temporalmente al sodalizio dell operazione * chesi manifestava concretamente tra il 2014 e 2015 oltre che territorialmente operandoentrambi nella provincia di Crotone b nei due sodalizi il condannato aveva sempre e soloricoperto il ruolo di corriere c lo stato di tossicodipendenza del medesimo era risalente al2014.* che a fronte di tali rilievi la Corte territoriale non ha riconosciuto lacontinuazione pur emergendo nitidamente dalle sentenze di condanna che * avevaideato fin dall origine una propria strategia criminale che si sarebbe attuata tramite le dueassociazioni.* che tale tesi è rafforzata dalle dichiarazioni rese dal collaborante ** in ordine alla posizione di * evidenziandone il doppio ruolo del medesimocome sodale e simultaneamente “battitore libero”.Aggiunge che il Giudice dell esecuzione ha omesso di considerare che il ricorrentetramite le condotte poste in essere ha espresso la volontà di sfruttare la rete di contattiall interno delle due associazioni criminali per perseguire il proprio programma criminosodelineato nelle sue linee essenziali.Si duole che sia stato altresì trascurato lo stato di tossicodipendenza di *risalente al 2014 come documentato dagli esami biochimici che veniva eseguiti il 17 aprile2014 in occasione del suo ingresso in carcere a seguito dell arresto avvenuto nell ambitodell operazione ** infine la difesa che ai fini del riconoscimento della continuazione non è statavalutata la sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022 citata dalGiudice dell esecuzione ai fini della competenza in relazione alle altre tre sentenze oggettodell istanza difensiva.* per l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.1.1.

Va invero premesso che il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l unificazione e quanto meno gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi spettando al giudice dell esecuzione l individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso * 1 n. 28762 del 28/04/2023 El* 284970 per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti * 5 n. 21326 del 06/05/2010 * * 247356 in senso conforme * 1 n. 35806del 20/04/2016 * 267580 e * 3 n. 17738 del 14/12/2018 * * 275451 qualora sia riconosciuta l appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi èpossibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di unaspecifica indagine sulla natura dei vari sodalizi sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo avuto riguardo ai profili della contiguità temporale dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione non essendoa tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo edell omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose * 4 n. 3337 del 22/12/2016dep. 2017 * * 268786 fattispecie relativa all esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato di cui all art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione perdelinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il trafficodi sostanze stupefacenti che di reati diversi in cui la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reatirilevando che nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la lorotendenziale omogeneità le modalità concrete di consumazione dei vari delitti eranosintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti e nonall attuazione di un progetto criminoso unitario conforme * 1 n. 50122 dell 8/11/2023* non massimata quanto all incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell istituto previsto dall art.81 comma secondo cod. pen. * 1 n. 50716 del 07/10/2014 * * 261490 non viola però l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannatoche risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. * 1 n. 881 del 29/09/2015dep. 2016 * * 265716 fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati .1.2.

L ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero nell escludere l unicità del disegno criminoso evidenzia che le dueassociazioni si caratterizzano per compagini del tutto diverse ruotando la prima sulla figuraapicale di * * e la seconda su quella di * la partecipazione di* nell associazione di cui all operazione * era stata del tutto contenuta alivello temporale dal gennaio all aprile 2014 interrotta di fatto la sua operatività quando eraintervenuto il suo arresto in quel contesto malavitoso il suddetto pur occupandosi diapprovvigionamenti di droga in diverse province calabresi destinati comunque al mercatocrotonese si era distinto soprattutto per la gestione di un immobile sito in località Capo* comparendo formalmente come locatario e detentore delle chiavi dello stessoladdove invece era di fatto * ad affrontarne le spese sul quale dopo la scoperta dellaprecedente base la cosca aveva concentrato i suoi interessi adibendolo a luogo di depositodello stupefacente ed a servizio dei componenti del gruppo la realtà criminale ricostruitainvece nell ambito dell operazione * * appare del tutto diversa e soprattutto si collocatemporalmente a distanza di anni dall arresto di * nell aprile del 2014 ed a fronte diun operatività di quella cosca accertata a partire dal 2016 nel diverso sodalizio di cui* è stato ritenuto partecipe il suo coinvolgimento risulta caratterizzato dalla suavicinanza a * * ed alla cosca di * * elementi che finisconoper distinguere totalmente la nuova associazione dedita al narcotraffico da quellaprecedente a cui il suddetto aveva aderito cambiando peraltro l ambito territoriale dioperatività che ferma la presenza su Crotone vede quest ultimo operativo nella città diGenova secondo quanto peraltro dichiarato dal collaboratore * * tra le dueconsorterie illecite sorte in momenti diversi e caratterizzate da compagini interessi edassetti del tutto diversi non può ravvisarsi alcuna continuità o collegamento il fatto che* fosse dedito all attività illecita di spaccio di droga e che in diversi periodi della suavita si fosse associato ad altri per organizzare e gestire i suoi traffici non significa che lostesso fosse stato in grado di ideare preventivamente la sua adesione nel tempo a contesticriminali organizzati e diversi quanto alle dichiarazioni di * il fatto che ilcollaboratore avesse parlato del suddetto come colui che gestiva una piazza di spaccio suCrotone ed altra su Genova vale soltanto a cristallizzare la sua operatività in tali traffici illecitigià comprovata dalle condanne riportate ma non certo a collegare preventivamente nelsenso voluto dalla difesa le attività illecite che in taluni frangenti erano state da lui gestite informa associata neppure appare dirimente il fatto che nell ambito dell operazione ** * era stato condannato per un episodio di spaccio commesso in Genova e* nel 2011 consentendo ciò solo di affermare che lo stesso era operativo nellacittà di Genova sin dal 2011 ma non certo di ritenere che già a quell epoca lo stesso avesseideato la sua partecipazione al sodalizio illecito di * accertato nell ambitodell operazione * nell ambito di tale sodalizio il suddetto e i suoi sodali risultanoaver concentrato per quegli anni i loro interessi nel territorio calabrese e in particolarecrotonese e non invece su Genova i fatti di reato di cui si è macchiato il medesimocompiutamente esaminati e valutati nelle loro caratteristiche e specificità valgono soltanto arappresentare la costante e variegata dedizione al crimine del prevenuto.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte si veda quanto all ultimo profilo evidenziatodall ordinanza ex plurimis * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 secondo cui intema di reato continuato la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specieanche se dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non integra di per sél unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale già insieme presentialla mente del reo che caratterizza l istituto disciplinato dall art. 81 secondo comma cod.pen. che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettualecriminosa il ricorso che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti invece considerati e offre una diversa valutazionedel dato temporale affermando del tutto genericamente l esistenza di una matrice comunedei reati nonché si duole dell omessa considerazione di uno stato di tossicodipendenza –documentato solo dal 2022 ma che si assume coevo all epoca dei fatti sulla base della solacertificazione di esami biochimici eseguiti all atto di accesso al carcere nel 2014 – edell omessa valutazione di una sentenza di condanna non oggetto di specifica richiesta diunificazione ma citata dal Giudice dell esecuzione ai soli fini della sua competenza si rivelainfondato.2.

Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8320/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3704/2025* * CC 16/12/2025* DI * Relatore * 34618/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/12/2024 della Corte d appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che insiste per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza presentata nell interesse di * * direttaad ottenere l applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a ad un ordinanza della Corte di appello in data 13 ottobre 2022 unificantein sede esecutiva i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data22/11/2015 irrevocabile l 8/03/2017 di condanna per detenzione illecita di stupefacenti exart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di cui alla sentenza della Corte di appellodi Catanzaro in data 20/10/2020 irrevocabile il 3/03/2022 operazione c.d. * dicondanna per associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 del suddetto decretooperante in Crotone dall 1.1.2014 fino al 19.7.2019 e per una serie di detenzioni illecite distupefacenti commesse nel 2014 in [OSCURATO:PERSONA] * * e [OSCURATO:PERSONA] b alla sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16/12/2020 irrevocabile il23/09/2022 c.d. operazione * * di condanna per associazione finalizzata alnarcotraffico operante in Crotone e nel territorio italiano nel 2016 e in epoca antecedente esusseguente sino alla data della sentenza di primo grado del 6/07/2018 e per detenzioneillecita continuata di stupefacenti accertata il 26.4.2011 in Genova e *2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore* deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniegodella continuazione nonché assenza di motivazione con riguardo alla continuazione con ireati di cui alla sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022.* la difesa che con la richiesta di continuazione si era evidenziato che al episodio di spaccio posto in essere nel 2011 di cui al capo 36 di imputazione dellasentenza in ultimo menzionata e inserito nei reati fine dell associazione che si manifestava inconcreto nel 2016 operazione * * era prova del fatto che il sodalizio era già radicatoin quel periodo sovrapponendosi temporalmente al sodalizio dell operazione * chesi manifestava concretamente tra il 2014 e 2015 oltre che territorialmente operandoentrambi nella provincia di Crotone b nei due sodalizi il condannato aveva sempre e soloricoperto il ruolo di corriere c lo stato di tossicodipendenza del medesimo era risalente al2014.* che a fronte di tali rilievi la Corte territoriale non ha riconosciuto lacontinuazione pur emergendo nitidamente dalle sentenze di condanna che * avevaideato fin dall origine una propria strategia criminale che si sarebbe attuata tramite le dueassociazioni.* che tale tesi è rafforzata dalle dichiarazioni rese dal collaborante ** in ordine alla posizione di * evidenziandone il doppio ruolo del medesimocome sodale e simultaneamente “battitore libero”.Aggiunge che il Giudice dell esecuzione ha omesso di considerare che il ricorrentetramite le condotte poste in essere ha espresso la volontà di sfruttare la rete di contattiall interno delle due associazioni criminali per perseguire il proprio programma criminosodelineato nelle sue linee essenziali.Si duole che sia stato altresì trascurato lo stato di tossicodipendenza di *risalente al 2014 come documentato dagli esami biochimici che veniva eseguiti il 17 aprile2014 in occasione del suo ingresso in carcere a seguito dell arresto avvenuto nell ambitodell operazione ** infine la difesa che ai fini del riconoscimento della continuazione non è statavalutata la sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022 citata dalGiudice dell esecuzione ai fini della competenza in relazione alle altre tre sentenze oggettodell istanza difensiva.* per l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.1.1. Va invero premesso che il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l unificazione e quanto meno gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi spettando al giudice dell esecuzione l individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso * 1 n. 28762 del 28/04/2023 El* 284970 per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti * 5 n. 21326 del 06/05/2010 * * 247356 in senso conforme * 1 n. 35806del 20/04/2016 * 267580 e * 3 n. 17738 del 14/12/2018 * * 275451 qualora sia riconosciuta l appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi èpossibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di unaspecifica indagine sulla natura dei vari sodalizi sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo avuto riguardo ai profili della contiguità temporale dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione non essendoa tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo edell omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose * 4 n. 3337 del 22/12/2016dep. 2017 * * 268786 fattispecie relativa all esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato di cui all art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione perdelinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il trafficodi sostanze stupefacenti che di reati diversi in cui la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reatirilevando che nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la lorotendenziale omogeneità le modalità concrete di consumazione dei vari delitti eranosintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti e nonall attuazione di un progetto criminoso unitario conforme * 1 n. 50122 dell 8/11/2023* non massimata quanto all incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell istituto previsto dall art.81 comma secondo cod. pen. * 1 n. 50716 del 07/10/2014 * * 261490 non viola però l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannatoche risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. * 1 n. 881 del 29/09/2015dep. 2016 * * 265716 fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati .1.2. L ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero nell escludere l unicità del disegno criminoso evidenzia che le dueassociazioni si caratterizzano per compagini del tutto diverse ruotando la prima sulla figuraapicale di * * e la seconda su quella di * la partecipazione di* nell associazione di cui all operazione * era stata del tutto contenuta alivello temporale dal gennaio all aprile 2014 interrotta di fatto la sua operatività quando eraintervenuto il suo arresto in quel contesto malavitoso il suddetto pur occupandosi diapprovvigionamenti di droga in diverse province calabresi destinati comunque al mercatocrotonese si era distinto soprattutto per la gestione di un immobile sito in località Capo* comparendo formalmente come locatario e detentore delle chiavi dello stessoladdove invece era di fatto * ad affrontarne le spese sul quale dopo la scoperta dellaprecedente base la cosca aveva concentrato i suoi interessi adibendolo a luogo di depositodello stupefacente ed a servizio dei componenti del gruppo la realtà criminale ricostruitainvece nell ambito dell operazione * * appare del tutto diversa e soprattutto si collocatemporalmente a distanza di anni dall arresto di * nell aprile del 2014 ed a fronte diun operatività di quella cosca accertata a partire dal 2016 nel diverso sodalizio di cui* è stato ritenuto partecipe il suo coinvolgimento risulta caratterizzato dalla suavicinanza a * * ed alla cosca di * * elementi che finisconoper distinguere totalmente la nuova associazione dedita al narcotraffico da quellaprecedente a cui il suddetto aveva aderito cambiando peraltro l ambito territoriale dioperatività che ferma la presenza su Crotone vede quest ultimo operativo nella città diGenova secondo quanto peraltro dichiarato dal collaboratore * * tra le dueconsorterie illecite sorte in momenti diversi e caratterizzate da compagini interessi edassetti del tutto diversi non può ravvisarsi alcuna continuità o collegamento il fatto che* fosse dedito all attività illecita di spaccio di droga e che in diversi periodi della suavita si fosse associato ad altri per organizzare e gestire i suoi traffici non significa che lostesso fosse stato in grado di ideare preventivamente la sua adesione nel tempo a contesticriminali organizzati e diversi quanto alle dichiarazioni di * il fatto che ilcollaboratore avesse parlato del suddetto come colui che gestiva una piazza di spaccio suCrotone ed altra su Genova vale soltanto a cristallizzare la sua operatività in tali traffici illecitigià comprovata dalle condanne riportate ma non certo a collegare preventivamente nelsenso voluto dalla difesa le attività illecite che in taluni frangenti erano state da lui gestite informa associata neppure appare dirimente il fatto che nell ambito dell operazione ** * era stato condannato per un episodio di spaccio commesso in Genova e* nel 2011 consentendo ciò solo di affermare che lo stesso era operativo nellacittà di Genova sin dal 2011 ma non certo di ritenere che già a quell epoca lo stesso avesseideato la sua partecipazione al sodalizio illecito di * accertato nell ambitodell operazione * nell ambito di tale sodalizio il suddetto e i suoi sodali risultanoaver concentrato per quegli anni i loro interessi nel territorio calabrese e in particolarecrotonese e non invece su Genova i fatti di reato di cui si è macchiato il medesimocompiutamente esaminati e valutati nelle loro caratteristiche e specificità valgono soltanto arappresentare la costante e variegata dedizione al crimine del prevenuto.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte si veda quanto all ultimo profilo evidenziatodall ordinanza ex plurimis * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 secondo cui intema di reato continuato la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specieanche se dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non integra di per sél unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale già insieme presentialla mente del reo che caratterizza l istituto disciplinato dall art. 81 secondo comma cod.pen. che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettualecriminosa il ricorso che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti invece considerati e offre una diversa valutazionedel dato temporale affermando del tutto genericamente l esistenza di una matrice comunedei reati nonché si duole dell omessa considerazione di uno stato di tossicodipendenza –documentato solo dal 2022 ma che si assume coevo all epoca dei fatti sulla base della solacertificazione di esami biochimici eseguiti all atto di accesso al carcere nel 2014 – edell omessa valutazione di una sentenza di condanna non oggetto di specifica richiesta diunificazione ma citata dal Giudice dell esecuzione ai soli fini della sua competenza si rivelainfondato.2. Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8320/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 3704/2025* * CC 16/12/2025* DI * Relatore * 34618/2025* * *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 16/12/2024 della Corte d appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal Consigliere * Di *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che insiste per ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro in funzione di giudicedell esecuzione ha rigettato l istanza presentata nell interesse di * * direttaad ottenere l applicazione della disciplina del reato continuato in executivis in relazione allefattispecie di cui a ad un ordinanza della Corte di appello in data 13 ottobre 2022 unificantein sede esecutiva i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data22/11/2015 irrevocabile l 8/03/2017 di condanna per detenzione illecita di stupefacenti exart. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e di cui alla sentenza della Corte di appellodi Catanzaro in data 20/10/2020 irrevocabile il 3/03/2022 operazione c.d. * dicondanna per associazione finalizzata al narcotraffico ex art. 74 del suddetto decretooperante in Crotone dall 1.1.2014 fino al 19.7.2019 e per una serie di detenzioni illecite distupefacenti commesse nel 2014 in [OSCURATO:PERSONA] * * e [OSCURATO:PERSONA] b alla sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 16/12/2020 irrevocabile il23/09/2022 c.d. operazione * * di condanna per associazione finalizzata alnarcotraffico operante in Crotone e nel territorio italiano nel 2016 e in epoca antecedente esusseguente sino alla data della sentenza di primo grado del 6/07/2018 e per detenzioneillecita continuata di stupefacenti accertata il 26.4.2011 in Genova e *2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore* deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniegodella continuazione nonché assenza di motivazione con riguardo alla continuazione con ireati di cui alla sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022.* la difesa che con la richiesta di continuazione si era evidenziato che al episodio di spaccio posto in essere nel 2011 di cui al capo 36 di imputazione dellasentenza in ultimo menzionata e inserito nei reati fine dell associazione che si manifestava inconcreto nel 2016 operazione * * era prova del fatto che il sodalizio era già radicatoin quel periodo sovrapponendosi temporalmente al sodalizio dell operazione * chesi manifestava concretamente tra il 2014 e 2015 oltre che territorialmente operandoentrambi nella provincia di Crotone b nei due sodalizi il condannato aveva sempre e soloricoperto il ruolo di corriere c lo stato di tossicodipendenza del medesimo era risalente al2014.* che a fronte di tali rilievi la Corte territoriale non ha riconosciuto lacontinuazione pur emergendo nitidamente dalle sentenze di condanna che * avevaideato fin dall origine una propria strategia criminale che si sarebbe attuata tramite le dueassociazioni.* che tale tesi è rafforzata dalle dichiarazioni rese dal collaborante ** in ordine alla posizione di * evidenziandone il doppio ruolo del medesimocome sodale e simultaneamente “battitore libero”.Aggiunge che il Giudice dell esecuzione ha omesso di considerare che il ricorrentetramite le condotte poste in essere ha espresso la volontà di sfruttare la rete di contattiall interno delle due associazioni criminali per perseguire il proprio programma criminosodelineato nelle sue linee essenziali.Si duole che sia stato altresì trascurato lo stato di tossicodipendenza di *risalente al 2014 come documentato dagli esami biochimici che veniva eseguiti il 17 aprile2014 in occasione del suo ingresso in carcere a seguito dell arresto avvenuto nell ambitodell operazione ** infine la difesa che ai fini del riconoscimento della continuazione non è statavalutata la sentenza emessa dal * del Tribunale di Crotone in data 28/06/2022 citata dalGiudice dell esecuzione ai fini della competenza in relazione alle altre tre sentenze oggettodell istanza difensiva.* per l annullamento dell ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.1.1. Va invero premesso che il riconoscimento della continuazione necessita anche in sede di esecuzione nondiversamente che nel processo di cognizione di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori quali l omogeneità delle violazioni e del bene protetto la contiguitàspazio temporale le singole causali le modalità della condotta la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita e del fatto che al momento della commissione del primo reato isuccessivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali non essendosufficiente a tal fine valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea * U n. 28659 del18/05/2017 * * 270074 in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato è onere delcondannato indicare i reati di cui richiede l unificazione e quanto meno gli elementi specificisintomatici della riconducibilità a una preventiva programmazione unitaria anche dei reatisuccessivi spettando al giudice dell esecuzione l individuazione degli elementi sostanzialidai quali sia desumibile il medesimo disegno criminoso * 1 n. 28762 del 28/04/2023 El* 284970 per tale onere di allegazione non è sufficiente il mero riferimento alla contiguitàcronologica degli addebiti ovvero all identità o analogia dei titoli di reato in quanto indicisintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitualitàcriminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti * 5 n. 21326 del 06/05/2010 * * 247356 in senso conforme * 1 n. 35806del 20/04/2016 * 267580 e * 3 n. 17738 del 14/12/2018 * * 275451 qualora sia riconosciuta l appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi èpossibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di unaspecifica indagine sulla natura dei vari sodalizi sulla loro concreta operatività e sulla lorocontinuità nel tempo avuto riguardo ai profili della contiguità temporale dei programmioperativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione non essendoa tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo edell omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose * 4 n. 3337 del 22/12/2016dep. 2017 * * 268786 fattispecie relativa all esclusione del vincolo dellacontinuazione tra il reato di cui all art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quello di associazione perdelinquere di stampo mafioso finalizzata alla consumazione sia di reati concernenti il trafficodi sostanze stupefacenti che di reati diversi in cui la Corte di cassazione ha rigettato ilricorso avverso la sentenza che aveva negato il riconoscimento del vincolo tra i due reatirilevando che nonostante la contiguità geografica e cronologica delle condotte e la lorotendenziale omogeneità le modalità concrete di consumazione dei vari delitti eranosintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti e nonall attuazione di un progetto criminoso unitario conforme * 1 n. 50122 dell 8/11/2023* non massimata quanto all incidenza dello stato di tossicodipendenza sulla continuazione detto statodeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell istituto previsto dall art.81 comma secondo cod. pen. * 1 n. 50716 del 07/10/2014 * * 261490 non viola però l obbligo di motivazione su circostanza rilevante ai fini della decisioneil giudice che non prenda in considerazione lo stato di tossicodipendenza del condannatoche risulti solo genericamente dedotto e non sia accompagnato da alcun elemento che lorenda plausibile e suscettibile di essere considerato né emerga altrimenti dalle sentenzeacquisite anche d ufficio ex art. 186 disp. att. cod. proc. pen. * 1 n. 881 del 29/09/2015dep. 2016 * * 265716 fattispecie nella quale la pretesa tossicodipendenzadell interessato risultava non certificata e non coeva ai fatti giudicati .1.2. L ordinanza impugnata fa corretto uso dei principi sopra indicati e ne dà conto conargomentazioni assolutamente logiche e non contraddittorie.Invero nell escludere l unicità del disegno criminoso evidenzia che le dueassociazioni si caratterizzano per compagini del tutto diverse ruotando la prima sulla figuraapicale di * * e la seconda su quella di * la partecipazione di* nell associazione di cui all operazione * era stata del tutto contenuta alivello temporale dal gennaio all aprile 2014 interrotta di fatto la sua operatività quando eraintervenuto il suo arresto in quel contesto malavitoso il suddetto pur occupandosi diapprovvigionamenti di droga in diverse province calabresi destinati comunque al mercatocrotonese si era distinto soprattutto per la gestione di un immobile sito in località Capo* comparendo formalmente come locatario e detentore delle chiavi dello stessoladdove invece era di fatto * ad affrontarne le spese sul quale dopo la scoperta dellaprecedente base la cosca aveva concentrato i suoi interessi adibendolo a luogo di depositodello stupefacente ed a servizio dei componenti del gruppo la realtà criminale ricostruitainvece nell ambito dell operazione * * appare del tutto diversa e soprattutto si collocatemporalmente a distanza di anni dall arresto di * nell aprile del 2014 ed a fronte diun operatività di quella cosca accertata a partire dal 2016 nel diverso sodalizio di cui* è stato ritenuto partecipe il suo coinvolgimento risulta caratterizzato dalla suavicinanza a * * ed alla cosca di * * elementi che finisconoper distinguere totalmente la nuova associazione dedita al narcotraffico da quellaprecedente a cui il suddetto aveva aderito cambiando peraltro l ambito territoriale dioperatività che ferma la presenza su Crotone vede quest ultimo operativo nella città diGenova secondo quanto peraltro dichiarato dal collaboratore * * tra le dueconsorterie illecite sorte in momenti diversi e caratterizzate da compagini interessi edassetti del tutto diversi non può ravvisarsi alcuna continuità o collegamento il fatto che* fosse dedito all attività illecita di spaccio di droga e che in diversi periodi della suavita si fosse associato ad altri per organizzare e gestire i suoi traffici non significa che lostesso fosse stato in grado di ideare preventivamente la sua adesione nel tempo a contesticriminali organizzati e diversi quanto alle dichiarazioni di * il fatto che ilcollaboratore avesse parlato del suddetto come colui che gestiva una piazza di spaccio suCrotone ed altra su Genova vale soltanto a cristallizzare la sua operatività in tali traffici illecitigià comprovata dalle condanne riportate ma non certo a collegare preventivamente nelsenso voluto dalla difesa le attività illecite che in taluni frangenti erano state da lui gestite informa associata neppure appare dirimente il fatto che nell ambito dell operazione ** * era stato condannato per un episodio di spaccio commesso in Genova e* nel 2011 consentendo ciò solo di affermare che lo stesso era operativo nellacittà di Genova sin dal 2011 ma non certo di ritenere che già a quell epoca lo stesso avesseideato la sua partecipazione al sodalizio illecito di * accertato nell ambitodell operazione * nell ambito di tale sodalizio il suddetto e i suoi sodali risultanoaver concentrato per quegli anni i loro interessi nel territorio calabrese e in particolarecrotonese e non invece su Genova i fatti di reato di cui si è macchiato il medesimocompiutamente esaminati e valutati nelle loro caratteristiche e specificità valgono soltanto arappresentare la costante e variegata dedizione al crimine del prevenuto.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici anzi conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte si veda quanto all ultimo profilo evidenziatodall ordinanza ex plurimis * 1 n. 39222 del 26/02/2014 B. * 260896 secondo cui intema di reato continuato la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specieanche se dovuta ad una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attivitàdelittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità non integra di per sél unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale già insieme presentialla mente del reo che caratterizza l istituto disciplinato dall art. 81 secondo comma cod.pen. che evidenziano i dati dissonanti rispetto alla prospettata unitarietà progettualecriminosa il ricorso che lamenta la mancata considerazione degli indici rivelatori dell unicitàdel disegno criminoso sottostante ai fatti invece considerati e offre una diversa valutazionedel dato temporale affermando del tutto genericamente l esistenza di una matrice comunedei reati nonché si duole dell omessa considerazione di uno stato di tossicodipendenza –documentato solo dal 2022 ma che si assume coevo all epoca dei fatti sulla base della solacertificazione di esami biochimici eseguiti all atto di accesso al carcere nel 2014 – edell omessa valutazione di una sentenza di condanna non oggetto di specifica richiesta diunificazione ma citata dal Giudice dell esecuzione ai soli fini della sua competenza si rivelainfondato.2. Al rigetto dell impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.* il provvedimento oggetto di esame sulla tossicodipendenza del condannatova disposto l oscuramento come da dispositivo. *Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso 16/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* DI * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris