CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 19495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29478/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] TRICARICO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]', 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]' 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende ; -interveniente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 1828/2016depositata il 11/11/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1828/2016, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in controversia promossa dalla [OSCURATO:PERSONA] srl – Casa di [OSCURATO:PERSONA], struttura privata in regime di accreditamento, nei confronti della Regione Calabria e della ASL n. 1 di Paola, cui nelle more era succeduta la ASP di Cosenza, per sentirle condannare in solido, in via principale, al pagamento della somma di € 60.729.313,58, a titolo di indennizzo ex art.2041 c.c. per i ricoveri negli anni tra il 1995 ed il 2000, in esubero e non retribuiti, o, in via subordinata, al pagamento della minor somma di € 23.889.030,45, sempre a titolo di indennizzo ex art.2041c.c., per prestazioni rese, nel periodo 1995/2000, in favore dell’utenza proveniente da fuori dell’ambito territoriale della ASL n. 1 o della Regione, ha confermato la sentenza del Tribunale di Paola, che aveva respinto tutte le domande attoree . In particolare, i giudici di appello, accertato il giudicato formatosi sul difetto di titolarità del rapporto in oggetto in capo alla Regione Calabria, richiamati, in particolare, i principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 10798/2015, in tema di azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], con superamento del requisito dell’utilitas per l’amministrazione ed introduzione del divieto dell’arricchimento imposto, nella specie: a) non era stato provato dalla Casa di Cura il miglioramento o il mantenimento degli standardqualitativi esistenti con spesa minore arrecato al servizio sanitario regionale, non essendo sufficiente il risparmio di spesa; b) la Casa di Cura aveva volontariamente eseguito le prestazioni sanitarie, pur sapendo o dovendo comunque sapere (sin dall’entrata in vigore della legge n. 549/1995, che aveva introdotto il meccanismo dei tetti di spesa in materia sanitaria) che esse erano state poste in essere contra legem, in violazione delle tassative previsioni di budget scaturenti dalla programmazione regionale e il rifiuto delle prestazioni da parte dell’Amministrazione doveva ritenersi implicito, non potendo l’amministrazione accettare prestazioni rese contra legem ; c) neppure poteva essere accolta la domanda subordinata avente ad oggetto prestazioni extra budget erogate in favore di cittadini no n residenti nella Regione o nell’ambito territoriale della ASL n. 1, atteso che le convenzioni in essere e la legislazione vigente non prevedono alcuna differenziazione. Avverso la suddetta pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] srl –Casa di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 7/14 - 12/2017, affidato ad unico motivo, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza (che resiste con controricorso, notificato il 16/1/2018) e della Regione Calabria (che non svolge difese). La controricorrente ha depositato memoria. Si è costituito, con deposito di atto in data 8/5/23, il Fallimento «della società di fatto esistente tra l’[OSCURATO:PERSONA] srl, Casa di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», «in riassunzione o in prosecuzione», dando atto che la società ricorrente è stata, successivamente alla proposizione del presente ricorso per cassazione, dichiarata fallita, nel luglio 2018, e che successivamente è stata dichiarata fallita anche la società di fatto tra la [OSCURATO:PERSONA], la Casa di [OSCURATO:PERSONA] srl e i signori Rosano, insistendo, previa eventuale fissazione di altra udienza, per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, va ribadito che «Il fallimento di una delle parti che si verifichi nel giudizio di Cassazione non determina l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c., trattandosi di procedimento dominato dall'impulso di ufficio. Ne consegue che, una volta instauratosi il giudizio di Cassazione con la notifica ed il deposito del ricorso, il curatore del fallimento non è legittimato a stare in giudizio in luogo del fallito, essendo irrilevanti i mutamenti della capacità di stare in giudizio di una delle parti e non essendo ipotizzabili, nel giudizio di cassazione, gli adempimenti di cui all'art.302 c.p.c. (il quale prevede la costituzione in giudizio di coloro ai quali spetta di proseguirlo)» (Cass. 3630/2021). Di conseguenza, va dichiarato inammissibile l’intervento (così dovendosi qualificare la memoria di costituzione depositata «in riassunzione o in prosecuzione» da parte del Fallimento della società di fatto esistente tra l’[OSCURATO:PERSONA] srl, Casa di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si è aderito alle conclusioni del ricorso. 2. La ricorrente in bonis lamenta, con unico motivo, in relazione solo al rigetto della domanda subordinata di condanna della ASP di Cosenza al pagamento, ex art.2041, dell’importo di € 23.889.030,45, la nullità della sentenza, ex art.360 n. 3 c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art.2041 c.c., nonché degli artt.4, coma 7bis, 8 quinquies, 8 sexiese 12 d.lgs. n. 502/1992, 2, comma 8, l.28/12/1995, 1, commi 32 e 34, l. 662/1996, 32 l. 449/1997, D.M. 15/4/1994 e D.M. 14/12/1994. La ricorrente denuncia l’erroneità della decisione impugnata laddove si è ritenuto che le prestazioni rese dalla Casa di Cura nei confronti dell’utenza [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fuori dalla Regione Calabria fossero ricomprese nel budget annualmente fissato dalla Regione e dalla ASP di competenza, atteso che esso, invece, si riferisce ai soli residenti, non essendosi tenuto conto dei criteri generali per la compensazione dell’assistenza prestata a cittadini in regioni diverse a quelle di residenza (c.d. mobilità sanitaria) e del fatto che, nel periodo in esame (1995-2000) le prestazioni in questione erano remunerate sulla base di note del Ministero della Salute, facenti riferimento al tariffario vigente nella Regione ove la prestazione era effettivamente resa. 4. La censura è infondata. Il Consiglio di Stato (Cons. Stat. n. 217/2012; conf. Cons. St. N. 679/2013 e n. 567/2016) ha affermato che la determinazione regionale circa l'inclusione nel budget di spesa individuale delle prestazioni rese in favore di assistiti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] «trova ragionevole fondamento nella considerazione che il principio di programmazione e controllo della spesa sanitaria, affidati alle regioni, risponde allo scopo di realizzare il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione del sistema sanitario, naturalmente con riguardo all'intero contesto nazionale di cui quello della singola regione è parte» e che «il meccanismo di compensazione (in relazione alla c.d. mobilità sanitaria) non solo richiede tempo affinché si realizzi, sicché nelle more i relativi costi restano a carico della medesima Regione …, ma ben può accadere, ad esempio, che le prestazioni siano contestate, con conseguente allungamento dei tempi di definizione occorrenti, ovvero la contestazione si risolva negativamente, sicché le rispettive somme non siano poste in compensazione». Sempre il Consiglio di Stato (sent. 495/2012) ha chiarito che «per le Regioni che… hanno un forte assorbimento di mobilità e quindi risultano creditrici di importi rilevanti nei confronti delle altre regioni per le prestazioni erogate da strutture accreditate in favore di non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] tutto il sistema dei tetti di spesa regionali risulterebbe vanificato se non venissero limitate anche le prestazioni erogabili in favore di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] giustificata la fissazione di specifici tetti di spesa anche per le prestazioni sanitarie rese in favore di residenti fuori Regione o, più genericamente, considerata anche l'esigenza di un complessivo equilibrio del sistema, l'inclusione nei tetti di spesa delle prestazioni rese (anche) in favore dei soggetti non residenti. E tali tetti possono essere determinati anche a seguito di accordi sottoscritti fra regioni confinanti. Ma l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore dei non residenti non può poi considerarsi irrilevante… neppure sotto il profilo puramente economico». Di conseguenza si è ritenuta giustificata la fissazione di specifici tetti di spesa anche per le prestazioni sanitarie rese in favore di residenti fuori Regione o l'inclusione in tali tetti di spesa delle prestazioni rese anche in favore dei soggetti non residenti. L’unica censura si rivela quindi infondata, essendo basata, in relazione alla statuizione circa il difetto dei presupposti per l’azione di ingiustificato arricchimento, anche in relazione alla domanda subordinata correlata a prestazioni rese, nel periodo 1995/2000, in favore dell’utenza proveniente da fuori dell’ambito territoriale della ASL n. 1 o della Regione, essenzialmente sul non essere state le suddette prestazioni poste in essere contra legem, in violazione delle tassative previsioni di budget scaturenti dalla programmazione regionale, con conseguente rifiuto sia pure implicito delle prestazioni da parte dell’Amministrazione. Questa Corte, applicando i principi posti dalle Sezioni unite nella sentenza n. 10798 del 2015, alle prestazioni sanitarie extra budget, ha avuto occasione di precisare che l'arricchimento imposto non è un presupposto sostitutivo del riconoscimento della utilitas da parte dell'arricchito; al contrario, «l'imposizione non comporta indennizzo alcuno a chi l'imposizione ha effettuato, secondo i principi generali contrari alla coazione/costrizione nei rapporti tra i soggetti...Diversamente, lo strumento indennitario dell'art. 2041 c.c., anziché ripianare una situazione che ha perduto un corretto equilibrio economico, servirebbe per abusare delle capacità patrimoniali del soggetto cui l'indennizzo viene richiesto». Ciò posto, l'imposizione è ravvisabile ogniqualvolta la P.A. abbia deliberato un tetto di spesa, adempiendo ai suoi obblighi di legge di «sana gestione delle finanze pubbliche» e lo abbia comunicato agli interessati, così manifestando «inequivocamente il suo diniego di una spesa superiore,ovvero la sua volontà contraria a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel limite di spesa»(Cass. n. 11209/2019). Il principio è stato ribadito in Cass. 13884/2020 («L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.» ; conf. Cass. 36654/2021). 4. Per tutto quanto sopra esposto, dichiarato inammissibile l’intervento del Fallimento, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza nel rapporto ricorrete/controricorrente, mentre vanno compensate nel rapporto ricorrente/Fallimento intervenuto, avendo questi aderito alle conclusioni del ricorso chiedendone l’accoglimento. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile l’intervento del Fallimento della società di fatto esistente tra l’[OSCURATO:PERSONA] srl, Casa di [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e respinge il ricorso; cond anna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], in complessivi € 25.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge; dichiara integralmente compensate tra le parti -ricorrente/Fallimento intervenuto - le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versam