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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 35802/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025 relativo al procedimento R.G. n. 11283/2025; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato segnalato l'errore materiale, contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025, in quanto laddove è scritto «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.» deve invece leggersi «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.».

Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel 4dispo itivo all'udienza 11 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al procedimento R.G. n. 5 nel senso laddove leggesi "[OSCURATO:PERSONA] il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", leggasi "[OSCURATO:PERSONA] il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulla segnalazione di errore materiale contenuto nel ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025 relativo al procedimento R.G. n. 11283/2025; visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato segnalato l'errore materiale, contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell'udienza del 13 giugno 2025, in quanto laddove è scritto «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.» deve invece leggersi «[OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali.». Il rilievo è esatto e deve, quindi, procedersi alla correzione dell'errore materiale senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel 4dispo itivo all'udienza 11 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al procedimento R.G. n. 5 nel senso laddove leggesi "[OSCURATO:PERSONA] il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.", leggasi "[OSCURATO:PERSONA] il ricorso della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta nel resto i ricorsi del P.G. e della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. e condanna quest'ultima al pagamento delle spese processuali. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35802/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris