Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 28873/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del19/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammis sibil e; uditol'avvocato di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammis sibile o, in subordine, che sia rigettato; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 luglio 2023 il G iudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA],in sede di rito abbreviato,ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 377-biscod. pen ., p erché , quale difensore di fiducia di alcuni imputatinel corso del procedimento penale n. 13069/2019 RGNR , u sava minaccia nei confronti del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto a programma di protezione-nel corso della sua escussione co me imputato di reato connesso, c hiedendogli come si chiamasse , se avesse cambiato cognom e, affermando allusivamente“io penso di saperlo però…”, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a interferire sulla genuinità delle sue dichiarazioni.

La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato le circostanze attenuanti generiche e ha,conseguentemente, ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado

2. Avverso tale sentenza h a proposto ricorso per c assazione il difensore dell'imputato,deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Contraddittorietà della motivazione derivante da travisamento della prova,poiché, contrariamente a quanto sostenuto nell a sentenza impugnata , le dichiarazioni che il collaboratore di giustizia stava rendendo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all ’ estorsi one oggetto di quel procedimento, non erano conformia quelle rese sul medesimo argomento nel diverso procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale,all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Nella prospettazione difensiva , infatti , in tale ultimo contesto il collaboratore aveva dichiarato di avere tratto un utile economico diretto dall'estorsione incui, quindi, rivestiva il ruolo di concorrente , cosa , questa , negata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per questa ragione il controesame è stato particolarmente incalzante,peraltro condotto con domande che non sono state oggetto di opposizione d e l p ubblico ministero e che sono state ammesse dal Presidente, attesa la loro pertinenza .

I n questo contesto , sarebbe stato il collaboratore a t ene re un atteggiamento irrispettoso , offensivo e provocatorio , oltre che strumentalmente evasivo, nei confronti del ri corrente , giungendo a minacciarlo.Solo dopo, il ricorrente , evidentemente provocato , ha pronunciato la frase riportata nel capo di imputazione,che certamente rappresenta una reazione scomposta ma non concretamente minacciosa.

Con i motiviaggiunti, tempestivamente depositati, la difesa ha dedotto che il denunciato travisamento trova conferma nella sentenza, divenuta definitiva, emessa dalla Corte di appello di Bologna nel giudizio celebrato con rito abbreviato. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 49 cod . pen.La difesa ha evidenziato, in primo luogo, che le domande relative al le nuove generalità sarebbero state giustificate da necessità difensive,dovendo l’avvocato presentare istanza ex art.335 cod. proc. pen. per acquisire i carichi pendenti del dichiarantee, in secondo luogo, che il collaboratore di giustizia non aveva mai avuto generalità diverse dalle propriee che, circa due mesi prima dell'udienza , era stato privato anche dei documenti di copertura.

Ciò rendeva oggettivamente impossibile intimidirlo,assumendo di conoscere le generalità di copertura.

Sotto altro profilo la difesa ha sottolinea to che la frase asseritamente minacciosa è stata pronunciata soloalla fine del controesame e non all'inizio dello stesso,come sarebbe stato logico se avesseha avuto una finalità di intimidazione . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoe va respinto.

2. Il primomotivo di ricorso è inammissibile perché si l imita a sollecita re una diversa lettura delle risultanze probatorie che sono adeguatamente valutate dalle conformi sentenze di primo e secondo grado.

Sul punto va ribadito che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ( Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01) , cosa che non è accaduta nel caso di specie.

La sentenza impugnata ha evidenzia to che le prime dichiarazioni rese all'udienza del 05/10/20 17 in altro procedimento erano state acquisite con il consenso delle partinell’ambito del procedimento n. 13069/2019 RGNR , per cui facevano parte integrante del materiale probatorio utilizzabile nell ’ a m bito d i quest’ultimo; da ciò conseguechele domande, in sede di esame e di controesame , avrebbero dovuto essere limitate a chiarimenti.

La presunta difform ità tra le dichiarazioni, quindi, era già valutabile dal Tr ibunale e non doveva essere fatta emergere attraverso il controesame, rivolto, evidentemente, a uno scopo diverso, quale quello di ottenere il mutamento, in senso favorevole ai propri assistiti,d i quelle dichiarazioni.

La Corte d i appello ha riporta to ampi stralci delle dichiarazioni rese il 04/07/2022 e di quelle rese il 05/10/2017, ritenendole del tutto conformi , e ha ricostruitodiversi momenti del controesame condotto dal ricorrente , costellato da frequentissimi richiami del Presidente, interruzioni , commenti alle risposte ricevute,domande revocate in esito risposte non gradite, circostanze tut te che confermano la volontà del ricorrentedi ottenere risposte diverse da quelle rese dal collaboratore nel corso di entrambi i processi.

La lettura di tali dichiarazioni, secondo la adeguata motivazione della Corte di appello, consente di escludere il dedotto travisamento della prova, in quanto in entrambi i casi il dichiaranteha narrato di un accordo tra ‘ndranghetisti del gruppo di cui faceva parte,volto a dividere tra i sodali una somma di denaro collegata ad un affare illecito,aggiungendo che, una volta avuta la disponibilità d el denaro , DomenicoOppido aveva iniziato a spender e, tanto che i correi gli avevano chiesto conto della mancata suddivisione e gli avevano intimato di versare il dovuto .

Avevano, quindi, concordato che la prima tranche venisse data a tale D iletto , mentre il dichiarante e tale Blasco avrebbero dovuto emettere false fatture per giustificare l'esborso di denaro,per poi ricevere “trenta/quaranta”, denaro questo però mai ricevuto.

Néi motivi aggiunti, con cui è stato dedotto che il travisamento della prova troverebbe conferma nella sentenzaemessa dalla Corte di appello di Bologna nel giudizio celebrato con rito abbreviato, che ha riconosciuto che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito una parte dell’importo dovuto da [OSCURATO:PERSONA], sono rilevanti, in quantole dichiarazioni rese dal collaboratore sul punto all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano pienamente conformi a quelle rese in precedenza, e tale valutazione non può essere intaccata dal fisiologico esito difforme di un distinto giudizio a prova contratta, basato su una diversa piattaforma probatoria.

3. Il secondo motivodi ricorso è infondato.

Il reato previsto dall'art. 377 bis cod. pen. è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente dichiarazioni mendaci all'attività giudiziaria.

In particolare, quanto al risultato cui deve tendere la condotta, possono distinguersi un evento immediato, psicologico, cioè la induzione derivante dalla condotta in questione e un evento processuale, esterno, che manifesta e consuma il reato e che attiene al silenzio o alla falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria(Sez. 6 - , Sentenza n. 991 del 19/09/2018, Campi, Rv. 274937 –01).

Trattandosi di un reato d'evento, la giurisprudenza di legittimità non dubita della configurabilità del tentativo.

La Corte di appello, ricostruitoin modo molto esteso l ’ e same del collaboratore di giustizia, sentito ex art. 210 cod. proc. pen., da parte del ricorrente , ha evidenziatoche da esso trasparenitidamente l’intenzione dell’avvocato di ottenere risposte diverse da quelle ricevute.Tale intenzione , second o le con formi sentenze di merito,ha condotto il ricorrente a intimidir lo , rivolgendogli domande sul suo statusdi collaboratore, sulla sua famiglia e sulle generalità di copertura , domande del tutto estranee al giudizioe finalizzate a incutere timore per la sua sicurezza e per l'adeguata protezione sua e dei suoi familiari, mentredel tutto pretestuosa è stata considerata la giustificazione addotta da l ricorrente nell ’atto di appello, secondo cui la domanda sulle diverse generalità era finalizzata a ottenere il certificato dei carichi pendenti e dei precedenti penali,perché avulsa dalle ulteriori domande poste dal difensore, oltreche logicamente incompatibile con l'a s s er it a conoscenza delle generalità di copertura.

Dalla trascrizione dell’esame, nella parte di interesse, emerge, in particolare, cheil ricorrente ha chiesto l'entità della somma pagata dallo Stato al collaboratore; avuta risposta, gli ha chiesto se vedevai propri familiari e, poi, se aveva cambi ato cognome.

L’ultima domanda è stata oggetto di opposizionee i l P residente non l’ha ammessa.A quel punto il difensore h a affermato “ N on è ammessa .

Non sappiamo come si chiama oggi,io penso di saperlo però.

Va bene ”.

Immediatamente il collaboratore ha dichiarato di essere terrorizzato, di sentirsi” sotto scacco ndranghetistico ” essendo chiari i messaggi che gli stavano pervenendo,ha rilevato che la moglie e la figlia erano sotto protezione e che era intimidito.

S i è , poi, rifiutato di proseguire nell'esame per lo stato di paura e agitazione.

La Corte ha, altresì, evidenziato,che nel corso dell'udienza l'avvocato aveva pronunciato anche la seguente frase “ se sposti il pa r a v ento ti faccio vedere io ….

Chi vedi della tua famiglia?Quanto prendi dallo Stato? Dimmi , una cifra che tutto si può aggiustare”, con tono intimidatorio.

2. La difesaha dedotto che il reato sarebbe impossibile (art. 49 cod. pen.).in quanto il collaboratore di giustizia non avrebbe mai cambiato generalità, per cui l’allusione alla conoscenza di queste ultime non poteva avere alcuna valenza intimidatoria.

Secondo il condivisibile orientamento di questa C orte , i n tema di reatoimpossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente ( Sez. 1 , n. 870 del 17/10/2019 , Mazzarella,Rv. 278085 – 01 ).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando che i documenti di copertura eranostati effettivamente consegnati al collaboratore ma,poi,ritirati in occasione del suo arresto per il sopraggiungere di una condanna definitiva(cioè durante la carcerazione); non era stata presentata istanza per il cambiamento delle generalità.

Tuttavia, trattandosi di materia altamente riservata , il collaboratore di giustizia non poteva sapere, néescludere, se , una volta terminata l'esecuzione della pena inflitta,le generalità di copertura sarebbero state le stesse o sarebbero cambiate.Per questo la valenza intimidatoria delle domande poste d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente.A comprova di ciò, la sentenza ha rilevato che aseguito di quanto accaduto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di escludere la potenziale compromissione del nominativo di copertura, il servizio centrale di protezione ha disposto l'attribuzione di un nuovo nominativo al collaboratore dopo esecuzionedella pena.

Da ciò consegue, in applicazione dei criteri sopra indicati , che la condotta posta in essere dal ricorrente, nel momento in cui èstata posta in essere, aveva carattere intimidatorio, avendo l’avvocatoindirettamente minacciato nel corso del suo esame di fare uso delle generalità di copertura, che conosceva, così esponendo a concreti rischi l’incolumitàdel collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione, e della sua famiglia.

Tale condotta er a certamente idonea provoc are la contaminazione processuale che l’art. 377-bismira ad evitare, restando, così fuori dal perimetro delreato impossibile per rientrare in quello del tentativo.

3. In conclusione il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

C ondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile V

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del19/11/2024 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleFabio Picuti che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammis sibil e; uditol'avvocato di [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammis sibile o, in subordine, che sia rigettato; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 18 luglio 2023 il G iudice per le indagini preliminari di [OSCURATO:PERSONA],in sede di rito abbreviato,ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 56, 377-biscod. pen ., p erché , quale difensore di fiducia di alcuni imputatinel corso del procedimento penale n. 13069/2019 RGNR , u sava minaccia nei confronti del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto a programma di protezione-nel corso della sua escussione co me imputato di reato connesso, c hiedendogli come si chiamasse , se avesse cambiato cognom e, affermando allusivamente“io penso di saperlo però…”, così ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a interferire sulla genuinità delle sue dichiarazioni. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha applicato le circostanze attenuanti generiche e ha,conseguentemente, ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza di primo grado 2. Avverso tale sentenza h a proposto ricorso per c assazione il difensore dell'imputato,deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Contraddittorietà della motivazione derivante da travisamento della prova,poiché, contrariamente a quanto sostenuto nell a sentenza impugnata , le dichiarazioni che il collaboratore di giustizia stava rendendo all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in ordine all ’ estorsi one oggetto di quel procedimento, non erano conformia quelle rese sul medesimo argomento nel diverso procedimento pendente innanzi al medesimo Tribunale,all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nella prospettazione difensiva , infatti , in tale ultimo contesto il collaboratore aveva dichiarato di avere tratto un utile economico diretto dall'estorsione incui, quindi, rivestiva il ruolo di concorrente , cosa , questa , negata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per questa ragione il controesame è stato particolarmente incalzante,peraltro condotto con domande che non sono state oggetto di opposizione d e l p ubblico ministero e che sono state ammesse dal Presidente, attesa la loro pertinenza . I n questo contesto , sarebbe stato il collaboratore a t ene re un atteggiamento irrispettoso , offensivo e provocatorio , oltre che strumentalmente evasivo, nei confronti del ri corrente , giungendo a minacciarlo.Solo dopo, il ricorrente , evidentemente provocato , ha pronunciato la frase riportata nel capo di imputazione,che certamente rappresenta una reazione scomposta ma non concretamente minacciosa. Con i motiviaggiunti, tempestivamente depositati, la difesa ha dedotto che il denunciato travisamento trova conferma nella sentenza, divenuta definitiva, emessa dalla Corte di appello di Bologna nel giudizio celebrato con rito abbreviato. 2.2.Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 49 cod . pen.La difesa ha evidenziato, in primo luogo, che le domande relative al le nuove generalità sarebbero state giustificate da necessità difensive,dovendo l’avvocato presentare istanza ex art.335 cod. proc. pen. per acquisire i carichi pendenti del dichiarantee, in secondo luogo, che il collaboratore di giustizia non aveva mai avuto generalità diverse dalle propriee che, circa due mesi prima dell'udienza , era stato privato anche dei documenti di copertura. Ciò rendeva oggettivamente impossibile intimidirlo,assumendo di conoscere le generalità di copertura. Sotto altro profilo la difesa ha sottolinea to che la frase asseritamente minacciosa è stata pronunciata soloalla fine del controesame e non all'inizio dello stesso,come sarebbe stato logico se avesseha avuto una finalità di intimidazione . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoe va respinto. 2. Il primomotivo di ricorso è inammissibile perché si l imita a sollecita re una diversa lettura delle risultanze probatorie che sono adeguatamente valutate dalle conformi sentenze di primo e secondo grado. Sul punto va ribadito che nel caso di cosiddetta "doppia conforme", il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ( Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, Rv. 283777 – 01) , cosa che non è accaduta nel caso di specie. La sentenza impugnata ha evidenzia to che le prime dichiarazioni rese all'udienza del 05/10/20 17 in altro procedimento erano state acquisite con il consenso delle partinell’ambito del procedimento n. 13069/2019 RGNR , per cui facevano parte integrante del materiale probatorio utilizzabile nell ’ a m bito d i quest’ultimo; da ciò conseguechele domande, in sede di esame e di controesame , avrebbero dovuto essere limitate a chiarimenti. La presunta difform ità tra le dichiarazioni, quindi, era già valutabile dal Tr ibunale e non doveva essere fatta emergere attraverso il controesame, rivolto, evidentemente, a uno scopo diverso, quale quello di ottenere il mutamento, in senso favorevole ai propri assistiti,d i quelle dichiarazioni. La Corte d i appello ha riporta to ampi stralci delle dichiarazioni rese il 04/07/2022 e di quelle rese il 05/10/2017, ritenendole del tutto conformi , e ha ricostruitodiversi momenti del controesame condotto dal ricorrente , costellato da frequentissimi richiami del Presidente, interruzioni , commenti alle risposte ricevute,domande revocate in esito risposte non gradite, circostanze tut te che confermano la volontà del ricorrentedi ottenere risposte diverse da quelle rese dal collaboratore nel corso di entrambi i processi. La lettura di tali dichiarazioni, secondo la adeguata motivazione della Corte di appello, consente di escludere il dedotto travisamento della prova, in quanto in entrambi i casi il dichiaranteha narrato di un accordo tra ‘ndranghetisti del gruppo di cui faceva parte,volto a dividere tra i sodali una somma di denaro collegata ad un affare illecito,aggiungendo che, una volta avuta la disponibilità d el denaro , DomenicoOppido aveva iniziato a spender e, tanto che i correi gli avevano chiesto conto della mancata suddivisione e gli avevano intimato di versare il dovuto . Avevano, quindi, concordato che la prima tranche venisse data a tale D iletto , mentre il dichiarante e tale Blasco avrebbero dovuto emettere false fatture per giustificare l'esborso di denaro,per poi ricevere “trenta/quaranta”, denaro questo però mai ricevuto. Néi motivi aggiunti, con cui è stato dedotto che il travisamento della prova troverebbe conferma nella sentenzaemessa dalla Corte di appello di Bologna nel giudizio celebrato con rito abbreviato, che ha riconosciuto che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva percepito una parte dell’importo dovuto da [OSCURATO:PERSONA], sono rilevanti, in quantole dichiarazioni rese dal collaboratore sul punto all’udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] erano pienamente conformi a quelle rese in precedenza, e tale valutazione non può essere intaccata dal fisiologico esito difforme di un distinto giudizio a prova contratta, basato su una diversa piattaforma probatoria. 3. Il secondo motivodi ricorso è infondato. Il reato previsto dall'art. 377 bis cod. pen. è un reato di evento: la condotta deve infatti produrre il risultato che il soggetto indotto rinunci effettivamente a rendere dichiarazioni, ovvero renda effettivamente dichiarazioni mendaci all'attività giudiziaria. In particolare, quanto al risultato cui deve tendere la condotta, possono distinguersi un evento immediato, psicologico, cioè la induzione derivante dalla condotta in questione e un evento processuale, esterno, che manifesta e consuma il reato e che attiene al silenzio o alla falsa dichiarazione della persona chiamata davanti all'autorità giudiziaria(Sez. 6 - , Sentenza n. 991 del 19/09/2018, Campi, Rv. 274937 –01). Trattandosi di un reato d'evento, la giurisprudenza di legittimità non dubita della configurabilità del tentativo. La Corte di appello, ricostruitoin modo molto esteso l ’ e same del collaboratore di giustizia, sentito ex art. 210 cod. proc. pen., da parte del ricorrente , ha evidenziatoche da esso trasparenitidamente l’intenzione dell’avvocato di ottenere risposte diverse da quelle ricevute.Tale intenzione , second o le con formi sentenze di merito,ha condotto il ricorrente a intimidir lo , rivolgendogli domande sul suo statusdi collaboratore, sulla sua famiglia e sulle generalità di copertura , domande del tutto estranee al giudizioe finalizzate a incutere timore per la sua sicurezza e per l'adeguata protezione sua e dei suoi familiari, mentredel tutto pretestuosa è stata considerata la giustificazione addotta da l ricorrente nell ’atto di appello, secondo cui la domanda sulle diverse generalità era finalizzata a ottenere il certificato dei carichi pendenti e dei precedenti penali,perché avulsa dalle ulteriori domande poste dal difensore, oltreche logicamente incompatibile con l'a s s er it a conoscenza delle generalità di copertura. Dalla trascrizione dell’esame, nella parte di interesse, emerge, in particolare, cheil ricorrente ha chiesto l'entità della somma pagata dallo Stato al collaboratore; avuta risposta, gli ha chiesto se vedevai propri familiari e, poi, se aveva cambi ato cognome. L’ultima domanda è stata oggetto di opposizionee i l P residente non l’ha ammessa.A quel punto il difensore h a affermato “ N on è ammessa . Non sappiamo come si chiama oggi,io penso di saperlo però. Va bene ”. Immediatamente il collaboratore ha dichiarato di essere terrorizzato, di sentirsi” sotto scacco ndranghetistico ” essendo chiari i messaggi che gli stavano pervenendo,ha rilevato che la moglie e la figlia erano sotto protezione e che era intimidito. S i è , poi, rifiutato di proseguire nell'esame per lo stato di paura e agitazione. La Corte ha, altresì, evidenziato,che nel corso dell'udienza l'avvocato aveva pronunciato anche la seguente frase “ se sposti il pa r a v ento ti faccio vedere io …. Chi vedi della tua famiglia?Quanto prendi dallo Stato? Dimmi , una cifra che tutto si può aggiustare”, con tono intimidatorio. 2. La difesaha dedotto che il reato sarebbe impossibile (art. 49 cod. pen.).in quanto il collaboratore di giustizia non avrebbe mai cambiato generalità, per cui l’allusione alla conoscenza di queste ultime non poteva avere alcuna valenza intimidatoria. Secondo il condivisibile orientamento di questa C orte , i n tema di reatoimpossibile, l'inidoneità dell'azione - da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma - deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell'agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell'evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorché riferibili all'agente ( Sez. 1 , n. 870 del 17/10/2019 , Mazzarella,Rv. 278085 – 01 ). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando che i documenti di copertura eranostati effettivamente consegnati al collaboratore ma,poi,ritirati in occasione del suo arresto per il sopraggiungere di una condanna definitiva(cioè durante la carcerazione); non era stata presentata istanza per il cambiamento delle generalità. Tuttavia, trattandosi di materia altamente riservata , il collaboratore di giustizia non poteva sapere, néescludere, se , una volta terminata l'esecuzione della pena inflitta,le generalità di copertura sarebbero state le stesse o sarebbero cambiate.Per questo la valenza intimidatoria delle domande poste d a ll'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta sussistente.A comprova di ciò, la sentenza ha rilevato che aseguito di quanto accaduto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], al fine di escludere la potenziale compromissione del nominativo di copertura, il servizio centrale di protezione ha disposto l'attribuzione di un nuovo nominativo al collaboratore dopo esecuzionedella pena. Da ciò consegue, in applicazione dei criteri sopra indicati , che la condotta posta in essere dal ricorrente, nel momento in cui èstata posta in essere, aveva carattere intimidatorio, avendo l’avvocatoindirettamente minacciato nel corso del suo esame di fare uso delle generalità di copertura, che conosceva, così esponendo a concreti rischi l’incolumitàdel collaboratore di giustizia, sottoposto a programma di protezione, e della sua famiglia. Tale condotta er a certamente idonea provoc are la contaminazione processuale che l’art. 377-bismira ad evitare, restando, così fuori dal perimetro delreato impossibile per rientrare in quello del tentativo. 3. In conclusione il ricorso va respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. C ondanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile V