CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 05286/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; _ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 il Tribunale di Sorveglianza ha disposto - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - la revoca della misura alternativa della detenzione domicilare. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze si dirigono ad un rivalutazione di aspetti del fatto, estranea ai poteri del giudice di legittimità, a fronte di percorso argomentativo del tutto congruo e basato sulla emersione di condotte incompatibili con la applicazione di misura alternativa. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]