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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 44507/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la condanna alle pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 23/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte, a proposito del profitto del reato, ha correttamente evidenziato, conformemente ai principi di diritto, che esso può avere natura anche non patrimoniale, secondo la stessa prospettazione difensiva (cfr., negli esatti termini del caso in esame di uso di farmaco drogante quale terapia del dolore Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516).

L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta con i motivi di appello e neanche nelle conclusioni scritte nel processo di secondo grado, sicché si deve escludere che la Corte territoriale avesse l'obbligo di rilevarla di ufficio peraltro in presenza di soggetto plurirecidivo specifico.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e. nte GiusØp, Sgadari T 5 A • di /.

T [OSCURATO:PERSONA] .1Z \ lev'`

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la condanna alle pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Pescara in data 23/01/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile. La Corte, a proposito del profitto del reato, ha correttamente evidenziato, conformemente ai principi di diritto, che esso può avere natura anche non patrimoniale, secondo la stessa prospettazione difensiva (cfr., negli esatti termini del caso in esame di uso di farmaco drogante quale terapia del dolore Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Ceccarelli, Rv. 266516). L'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta con i motivi di appello e neanche nelle conclusioni scritte nel processo di secondo grado, sicché si deve escludere che la Corte territoriale avesse l'obbligo di rilevarla di ufficio peraltro in presenza di soggetto plurirecidivo specifico. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 12.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e. nte GiusØp, Sgadari T 5 A • di /. T [OSCURATO:PERSONA] .1Z \ lev'`
Sentenza Cassazione n. 44507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris