CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 19863/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato he, il giudice del merito ha adeguatamente motivato sulla sussistenza dell'elemento soggettivo alle pp.4-5 della sentenza impugnata, là dove si evidenzia che la Baldini, in concorso con il fidanzato Sacchi, già prima di entrare nella tabaccheria, aveva la consapevolezza di non voler pagare la ricarica della carta prepagata, così perpetuando una condotta già realizzata non saldando il conto finale dell'albergo in cui avevano alloggiato le due notti precedenti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità in quanto sviluppa argomentazioni di merito; esso, , inoltre, è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e conforme al principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché sviluppa argomentazioni di merito; esso, inoltre, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; considerato che nella specie l'onere argomentativo del giudice dell'appello è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, così come si evince da pagina 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito afferma che non sono presenti elementi positivi valutabili né ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, né ai fini di una pena inferiore a quella prevista, la quale risulta congrua in relazione alla gravità della condotta e del danno causato; Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]