CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 29104/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c7.9 RG. 13699/25 ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di determinazione degli aumenti di pena per la cd. continuazione interna sono manifestamente infondate, atteso che la pluralità di persone offese configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte offendono distinte vittime; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente