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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48757/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2

I. 895/67, 23

I. 110/75 e 648 cod. pen.

Rilevato che i due motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato.

Invero, in ordine alla sussistenza dei reati, a fronte di una motivazione scevra da profili di illegittimità del collegio giudicante che argomenta sulla disponibilità dell'arma, sulla prova del delitto di ricettazione e sull'elemento soggettivo dei reati, il ricorrente oppone delle censure aspecifiche, prospettando in maniera generica la possibilità che terzi possano aver inserito la pistola all'interno dello zainetto in uso all'imputato, nonostante, peraltro, quest'ultimo ne avesse ammesso la detenzione.

Quanto, invece, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, il giudice di merito ha effettuato una valutazione globale inerente al trattamento sanzionatorio nel suo complesso; di contro, il ricorrente omette di indicare gli specifici elementi in forza dei quali il giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti nella loro massima estensione.

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 2 I. 895/67, 23 I. 110/75 e 648 cod. pen. Rilevato che i due motivi di ricorso non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato. Invero, in ordine alla sussistenza dei reati, a fronte di una motivazione scevra da profili di illegittimità del collegio giudicante che argomenta sulla disponibilità dell'arma, sulla prova del delitto di ricettazione e sull'elemento soggettivo dei reati, il ricorrente oppone delle censure aspecifiche, prospettando in maniera generica la possibilità che terzi possano aver inserito la pistola all'interno dello zainetto in uso all'imputato, nonostante, peraltro, quest'ultimo ne avesse ammesso la detenzione. Quanto, invece, alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, il giudice di merito ha effettuato una valutazione globale inerente al trattamento sanzionatorio nel suo complesso; di contro, il ricorrente omette di indicare gli specifici elementi in forza dei quali il giudice avrebbe dovuto concedere le attenuanti nella loro massima estensione. Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24
Sentenza Cassazione n. 48757/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris