CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 44750/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento, in primo luogo, alla omessa citazione dell'imputato per il giudizio di appello, in quanto all'accertata irreperibilità del TANZI al domicilio dichiarato ha fatto seguito "l'avvenuto deposito" presso la casa comunale, anziché la notifica presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; in secondo luogo, alla confisca illegittimamente disposta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del predetto articolo; rilevato, quanto al primo motivo, che il difensore omette di confrontarsi con il fatto che il decreto di citazione in appello era stato notificato, ai sensi dell'art. 161i comma 4, cod. proc. pen., al difensore d'ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], e che in ogni caso la nullità della notifica non è stata tempestivamente dedotta in vista della prima udienza con il nuovo difensore di fiducia del TANZI (ud. 09/05/2022), il quale non risulta peraltro aver proposto l'eccezione neppure in vista dell'udienza che ha definito il giudizio (cfr. il riepilogo delle doglianze formulate in appello, il cui contenuto non è stato contestato dalla difesa); ritenuto altresì che il secondo motivo sia manifestamente infondato, alla luce del pacifico orientamento di questa Suprema Corte secondo cui «in materia di reati tributari, sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra il reato di cui all'art. 12-bis, comma secondo, D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 158), che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato e la fattispecie prevista dall'art. 322 ter cod. pen., richiamato dall'art. 1, comma 143, I. 24 dicembre 2007, n. 244, abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 158 del 2015» (Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, ge che il TANZI debba essere conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in a, A.22 se