CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2026
Cassazione n. 23063/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di ex soci della S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cancellata dal registro delle imprese;-intimati-avverso la [OSCURATO:PERSONA]’UMBRIA n. 81/01/17 depositata il 27 febbraio 2017;udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] di Perugia dell’Agenzia delle Entrateemetteva nei confronti della società in nome collettivo [OSCURATO:PERSONA] diCorradi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, esercente attività artigiana dilaboratorio di gastronomia, un avviso di accertamento con il qualeNumero registro generale 6713/2018Numero sezionale 5286/2026Numero di raccolta generale 23063/2026Data pubblicazione 11/07/2026rideterminava il reddito d’impresa dalla stessa dichiarato in relazioneall’anno 2011, recuperando a tassazione:(a) una maggior plusvalenza realizzata dalla contribuente per effettodella cessione di un fabbricato;(b) componenti negativi, indebitamente dedotti, costituiti da unasopravvenienza passiva derivante dalla perdita del credito da regresso exart. 1950 c.c. nei confronti della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], sorto dal pagamentodella somma di 335.000 euro effettuato a séguito dell’escussione di unagaranzia fideiussoria prestata nell’interesse di quest’ultima, nonché dallespese legali, ammontanti a 18.046,48 euro, sostenute per la conclusionedi un accordo transattivo con gli istituti bancari beneficiari della dettagaranzia.2. Il medesimo Ufficio notificava, inoltre, ai soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA] altri tre distinti avvisi di accertamento mediante i qualiimputava a ciascuno di loro, in proporzione alla rispettiva quota dipartecipazione agli utili, il maggior reddito così ricostruito in capo all’entecollettivo.3. La società e i soci impugnavano gli atti impositivi proponendoquattro distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA](CTP) di Perugia, la quale, riuniti i procedimenti e riconosciute solo inparte fondate le ragioni addotte dai contribuenti, annullava le ripreserelative ai componenti negativi di reddito portati in deduzione.4. La decisione di primo grado veniva successivamente confermatadalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’Umbria, che consentenza n. 81/01/17 del 27 febbraio 2017 rigettava l’appello erariale.5. Contro questa sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali ilricorso è stato notificato nella veste di ex soci della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] diCorradi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, cancellata dal registro delleNumero registro generale 6713/2018Numero sezionale 5286/2026Numero di raccolta generale 23063/2026Data pubblicazione 11/07/2026imprese, sono rimasti intimati.7. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso sono denunciate, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art.109 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c.1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente ritenuto dimostrato ilrequisito dell’inerenza dei componenti negativi (sopravvenienza passivaper perdita su credito e spese legali) che la società contribuente avevadedotto dal reddito dichiarato per l’anno 2011.1.2 Il ricorso è fondato, nei termini in appresso esplicitati.1.3 Va anzitutto ribadito, richiamando le considerazioni svolte sulpunto dalla Commissione regionale, che in ordine al primo rilievo fiscaleposto a base dell’accertamento, ovvero quello relativo al maggior valore diuna plusvalenza patrimoniale realizzata dalla s.n.c. [OSCURATO:PERSONA], si èformato il giudicato interno.1.4 Tanto premesso, va notato che le altre due riprese operatedall’Ufficio si riferiscono alla contestata deduzione di componenti negatividi reddito costituiti:(a) dall’importo di 335.000 euro pagato dalla contribuente agli istitutibancari a favore dei quali essa aveva prestato fideiussione a garanziadell’adempimento delle obbligazioni della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA],successivamente ammessa a concordato preventivo;(b) dall’ulteriore importo di 18.046,48 euro per spese legali sostenutedalla stessa contribuente ai fini della conclusione di un accordo transattivocon i predetti istituti.1.5 Per quanto attiene al rilievo sub (a), occorre tener presente che lasomma portata in deduzione corrisponde all’ammontare del credito daNumero registro generale 6713/2018Numero sezionale 5286/2026Numero di raccolta generale 23063/2026Data pubblicazione 11/07/2026regresso ex art. 1950 c.c. vantato dalla fideiubente verso la debitriceprincipale a séguito del pagamento dei debiti garantiti; credito che, inbase a quanto appurato dai giudici di seconde cure, era stato dalla [OSCURATO:SOCIETA] «[...] prudenzialmente stimato totalmente irrecuperabile»,avendo il commissario giudiziale previsto che le sue possibilità disoddisfacimento oscillassero «[...] fra lo zero ed il 15% [...]».1.6 Ciò posto, va osservato che le perdite su crediti devono farsirientrare fra le sopravvenienze passive, atteso che l’art. 101, comma 4,del t.u.i.r. definisce tali «[...] il mancato conseguimento di ricavi o altriproventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, ilsostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventiche hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e lasopravvenuta insussistenza di attività iscritte in bilancio in precedentiesercizi diverse da quelle di cui all’articolo 87».Il successivo comma 5, nel testo, applicabile ratione temporis,anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 160, lett. b), dellalegge n. 147 del 2013, soggiunge che le perdite su crediti «[...] sonodeducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso [...] se ildebitore è assoggettato a procedure concorsuali [...]».1.7 Sull’argomento questa Corte ha avuto modo di chiarire che, incaso di assoggettamento del debitore a procedura concorsuale. ladeducibilità della sopravvenienza passiva è automatica, sempre chesussista il fondamentale requisito dell’inerenza di cui all’art. 109, comma5, del t.u.i.r. (cfr. Cass. n. 5787/2021, Cass. n. 8714/2024, Cass. n.4223/2025, Cass. n. 4885/2026).È stato, inoltre, posto in risalto che le sopravvenienze passive – comesi ricava dal chiaro tenore letterale del precitato art. 101, quarto comma,del t.u.i.r. - trovano una necessaria corrispondenza attiva in unprecedente esercizio e conseguono al mutamento di una voce contabileche, nel trapasso da un esercizio a un altro, da attiva si trasforma inNumero registro generale 6713/2018Numero sezionale 5286/2026Numero di raccolta generale 23063/2026Data pubblicazione 11/07/2026passiva (cfr. Cass. n. 27482/2014).Non si è, in proposito, mancato di puntualizzare che, ai fini delladeducibilità della perdita su crediti quale componente negativo del redditod’impresa, il contribuente è onerato della prova dell’inerenza dei creditiall’attività imprenditoriale e deve, quindi, dimostrare che la deduzione siriferisca a una pregressa tassazione del ricavo o provento divenuto poiinesigibile.Infatti, in tanto il legislatore ha previsto la deducibilità della perdita, inquanto il contribuente abbia previamente subìto la tassazione del ricavo oprovento, da reputare indebita in conseguenza della mancata riscossionedel credito (cfr. Cass. n. 9784/2019).Tale approdo interpretativo trova conferma nel disposto dell’art. 109,comma 5, del t.u.i.r. dianzi citato, il quale stabilisce che i componentinegativi sono deducibili «[...] se e nella misura in cui si riferiscono adformare il reddito».1.8 Venendo ora al caso in esame, dalla ricostruzione della vicenda dicausa compiuta dalla Commissione regionale non è dato comprendere:(a) quando la s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] abbia provveduto al pagamento deidebiti della s.r.l. il Gastronomo verso gli istituti bancari beneficiari dellagaranzia fideiussoria;(b) in ipotesi di pagamento avvenuto anteriormente all’anno 2011, seil credito da regresso vantato dalla fideiubente nei confronti della debitriceprincipale fosse stato dichiarato e tassato nel corrispondente periodod’imposta.1.9 In difetto di tali necessari accertamenti, risulta falsamenteapplicata alla fattispecie di causa la norma di cui all’art. 109, comma 5 delt.u.i.r..1.10 Riguardo, invece, alle spese legali dedotte dalla contribuente,deve constatarsi che il collegio di secondo grado le ha ritenute inerenti solNumero registro generale 6713/2018Numero sezionale 5286/2026Numero di raccolta generale 23063/2026Data pubblicazione 11/07/2026perché «connesse» con il credito da regresso, utilizzando la stessamotivazione per entrambe le riprese fiscali («[...] l’inerenza delle speselegali connesse alla gestione dell’esposizione debitoria della s.r.l. eall’escussione della fidejussione sussiste per i medesimi motivi per cui si èritenuta sussistente l’inerenza del costo [...]»).Il giudizio dovrà essere, pertanto, rivisto alla luce delle considerazioniche precedono, fermo restando l’incensurato rilievo della CTR circa lamancata riproposizione in appello della questione relativa al «difetto dicompetenza temporale».2. Per le ragioni illustrate, va disposta, nei limiti precisati, lacassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado (già CTR) dell’Umbria, in diversacomposizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversiauniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, nei termini dicui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 2 luglio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano