CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 agosto 2022
Cassazione n. 44444/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad Africo avverso la ordinanza del 08/08/2022 del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 8 agosto 2022 il Tribunale di Genova ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 28 luglio 2022 con la quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova applicava nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui agli artt. 353, 416-bis 1 cod. pen., con riferimento ad una serie di condotte minatorie poste in essere durante l'accesso di due persone - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ad un alloggio (di proprietà del fratello dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]) che costituiva oggetto di un'asta pubblica indetta dal Tribunale di Savona nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 12;2021. 2. Avverso la su indicata decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con un primo motivo violazioni di legge e vizi della motivazione, anche per omessa pronuncia sulle questioni dalla difesa prospettate in una memoria depositata in sede di riesame cautelare, in relazione alla configurabilità dell'aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi del metodo mafioso, non avendo il Tribunale chiarito le ragioni per le quali le condotte intimidatorie ascritte all'indagato sono state ritenute sussumibili nello schema legale della su indicata previsione. Si assume, al riguardo, che le condotte oggetto del tema d'accusa formulato in sede cautelare sarebbero, al più, sintomatiche di un'intimidazione tipica della condotta descritta nella fattispecie di cui all'art. 353 cod. pen., laddove l'ordinanza impugnata ha omesso di indicare, per ciascuna delle fonti di prova ivi richiamate, gli eiementi di fatto che specificamente dimostrerebbero l'evocazione del metodo mafioso, anche attraverso il riferimento a persone appartenenti a sodalizi criminali organizzati, limitandosi, di converso, ad illustrare una serie di condotte (l'aver urtato una scopa contro il soffitto, l'anticipo di una consistente somma di denaro per l'acquisto dell'immobile, ecc.) esplicative della mera volontà di minacciare il soggetto passivo. Con riferimento allo sfruttamento della contiguità mafiosa che, secondo l'ordinanza impugnata, sarebbe emerso anche dall'esposizione, sull'ingresso dell'alloggio oggetto della procedura di aggiudicazione, di articoli di giornale relativi alle vicende criminali della famiglia del Fotia, si pongono in rilievo la riconducibilità di tale condotta al fratello dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], e l'assenza di qualsiasi riferimento agli articoli ivi affissi nel corso del colloquio intrattenuto dall'indagato con la persona offesa, peraltro verificatosi esclusivamente all'esterno Non potrebbe attribuirsi alcun rilievo, ad avviso del ricorrente, alla circostanza secondo cui l'indagato avrebbe fatto riferimento alla "famiglia Fotia" - trattandosi di una dicitura presente sul citofono dell'abitazione oggetto di asta pubblica - né ad una annotazione di Polizia giudiziaria che indicava l'indagato come punto di riferimento locale di ambienti della criminalità organizzata, versandosi in presenza di dati in contrasto con provvedimenti giurisdizionali che avevano rigettato una proposta di prevenzione formulata nei suoi confronti, negando qualunque genere di relazioni con sodalizi di tipo mafioso.Analoghe considerazioni devono svolgersi, inoltre, con riferimento ad una misura di prevenzione attualmente applicata all'indagato, i cui presupposti giustificativi non consentono di ravvisare, come segnalato nella richiamata memoria difensiva, alcun elemento di riscontro a sostegno della sua contiguità all'ambiente mafioso. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono analoghi vizi in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per avere il Tribunale rinvenuto il pericolo di recidiva in un precedente penale (per oltraggio a pubblico ufficiale) privo di qualunque significato indiziario e in una serie di pendenze giudiziarie che nessuna concreta valenza potevano avere in relazione alla prospettata esigenza cautelare, senza rispondere, peraltro, alle contrarie deduzioni al riguardo formulate dalla difesa nella richiamata memoria. 3. Con una memoria del 19 agosto 2022, sottoscritta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], si assume: a) che l'ordinanza impugnata ha attribuito all'indagato la veste di concorrente con il fratello - [OSCURATO:PERSONA], non indagato nella vicenda in esame - nell'allestimento scenico dell'appartamento messo all'asta, senza tener conto del fatto che il buio ivi asseritamente procurato dall'abbassamento ad arte delle tapparelle, unitamente alla presenza di locandine evocanti non meglio precisate vicende giudiziarie, ha impedito alla maggior parte dei visitatori, comprese le persone offese nel procedimento de quo, di accorgersi delle locandine; b) che, in relazione ad una quindicina di persone interessate all'immobile, solo le odierne persone offese avrebbero subito dall'indagato un comportamento minatorio volto a scoraggiarne l'acquisto; c) che tale comportamento è da ricondurre ad una risposta, ritenuta sgarbata, che una delle persone offese diede al Fotia al momento dell'accesso all'immobile in questione. 4. Nell'interesse dell'indagato, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato alla Cancelleria di questa Suprema Corte, in data 26 settembre 2022, motivi nuovi, deducendo violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cit. e al conseguente effetto che tale riconoscimento ha determinato in ordine alla configurabilità delle esigenze cautelari. Si richiamano, al riguardo, gli argomenti già esposti nei motivi principali dell'atto di ricorso, insistendo sul rilievo che, nell'affermare la sussistenza di tale aggravante, l'ordinanza impugnata non ha indicato alcun elemento obiettivo in grado di dimostrare che il contenuto delle minacce dall'indagato rivolte alle vittime era caratterizzato da termini, allusioni o richiami all'esistenza di un apparato organizzativo criminale mafioso di cui veniva evocata la capacità di intimidazione. Si insiste, pertanto, nelle già formulate richieste, ponendo in evidenza il fatto che l'ordinanza impugnata non ha valorizzato la presenza di alcuna qualità soggettiva riferibile direttamente al ricorrente, né ha fatto riferimento a contesti ambientali e territoriali evocativi della presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso, ma ha fatto leva sul timore indotto dalle minacce proferite dall'indagato, che non possono di per sé costituire l'indice della mafiosità del metodo utilizzato, in assenza di correlazioni a dati obiettivi, espressivi di un contesto mafioso noto alla generalità dei soggetti che vivono ed operano in un determinato ambito territoriale e sociale, ovvero della riconosciuta appartenenza a sodalizi mafiosi ivi radicati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato, avendo l'ordinanza impugnata congruamente ed esaustivamente esaminato e disatteso le medesime ragioni di doglianza dal ricorrente in questa Sede reiterate, procedendo ad una valutazione anaLtica e globale degli elementi indiziari emersi in ordine alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cit., sì come provvisoriamente contestata in sede cautelare. Entro tale prospettiva, deve rilevarsi come l'ordinanza impugnata abbia fatto buon governo dei principi che regolano la materia in esame (ex multis v. Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103; Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033), replicando puntualmente alle obiezioni difensive e ponendo al contempo in rilievo, sulla base delle emergenze indiziarie ivi compiutamente rappresentate: a) l'irrilevanza, ai fini della sussistenza della predetta aggravante, della organicità del ricorrente ad un sodalizio di stampo mafioso, sufficiente dovendosi ritenere, al riguardo, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; b) la natura minatoria delle condotte ripetutamente poste in essere dall'indagato al momento della visita nell'alloggio da parte delle su indicate persone, sottolineando la circostanza della sua "appartenenza alla famiglia Fotia" e rimarcando il fatto che, all'occorrenza, egli "sarebbe venuto a cercare" il Giusto, in caso di acquisto del bene immobile; c) la ostentata sicurezza riguardo all'esito dell'asta pubblica in favore della propria famiglia e la ben visibile esposizione, sulle pareti del locale, di locandine di giornali che riportavano, a grandi caratteri, espressioni quali "mafia", "sequestri" e "arresti" associandole alla famiglia del ricorrente; d) la circostanza che lo stesso indagato fece riferimento, durante il breve colloquio intercorso con la il Giusto e l'Alessandria, ai "titoli criminali" della propria famiglia; e) la circostanza della sua ostentata impunità, pur a fronte di numerose vicende giudiziarie nelle quali egli sarebbe rimasto coinvolto; f) la diretta correlazione causale fra le condotte poste in essere dall'indagato e la mancata presentazione di alcuna offerta da parte della coppia Giusto-Alessandria nel corso della relativa procedura d'incanto. 2. Dal complesso di tali specifici e convergenti elementi di fatto, partitamente e globalmente valutati, il Tribunale ha coerentemente desunto il ricorso ad un metodo evocativo, nei confronti delle persone minacciate, di una forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, così giustificando, con argomenti immuni da vizi in questa Sede deducibili, il percorso decisorio tracciato in ordine alla configurabilità dell'aggravante de qua. A fronte di tale completo apprezzamento delle emergenze procedimentali, esposto attraverso un insieme di sequenze motivazionali chiare e prive di vizi logici, deve peraltro rilevarsi come il ricorrente non abbia individuato, di contro, passaggi o punti della decisione tali da inficiare la complessiva tenuta del discorso argomentativo delineato dal Tribunale, limitandosi ad esporre una diversa o alternativa, e come tale non consentita, lettura delle risultanze indiziarie offerte dagli atti processuali, ovvero questioni in punto di fatto il cui vaglio delibativo esula dai confini propri del sindacato di legittimità da questa Suprema Corte esercitabile. 3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alla prognosi di specifica recidiva, che il Tribunale, anche a prescindere dalla non superata presunzione normativa di pericolosità sociale e adeguatezza della prescelta misura cautelare, ha motivatamente formulato, giustificando, allo stato, il vaglio di inidoneità di una diversa misura cautelare sulla base di una serie di elementi relativi, fra l'altro, alla particolare gravità della condotta, reiteratamente posta in essere nel corso di una procedura di vendita giudiziaria, all'esistenza di uno specifico precedente penale a carico, alla pendenza di altro procedimento penale per un fatto di reato analogo, alla sua attuale sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, accompagnata dalla circostanza del mancato effetto dissuasivo in ragione della commissione di ulteriori condotte ritenute penalmente rilevanti in costanza di applicazione della misura: elementi, queN testé indicati, che, globalmente valutati, assumono valenza assorbente nella prospettiva di escludere la sussistenza di elementi idonei a superare, allo stato, la richiamata presunzione. Giova altresì ribadire, sotto il profilo del rilevato pericolo di reiterazione, il principio - affermato da questa Suprema Corte in ordine alla valenza attribuibile a condotte delittuose in fase di accertamento nell'ambito di altri procedimenti penali (Sez. 2, n. 7045 del 12/11/2013, dep. 2014, Notarangelo, Rv. 258786) - secondo cui, in tema di esigenze cautelari, fra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ben possono essere presi in considerazione, oltre ai precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà l'espletamento degli incombenti relativi al disposto di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla