CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03613/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è formulato in termini generici, in quanto limitato ad un'assertiva deduzione di vizi della sentenza impugnata, non correlata a specifici profili; Ritenuto che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte ha debitamente valutato il profilo della prescrizione dei reati, in particolare di quello di resistenza, in ordine al quale ha operato un corretto calcolo, tenendo conto dell'applicata recidiva reiterata e infraquinquennale nonché di un lungo periodo di sospensione, tale da spostare il termine finale oltre la data della sentenza di appello, essendo inconferente, a fronte dell'inammissibilità del ricorso, il periodo successivo; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente