CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07395/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
VESE ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Cagliari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui in data 30.1.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha rigettato un’istanza di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; Premesso che l’istanza è stata rigettata in modo congruo sulla base della relazione di sintesi dell’equipe di osservazione, che rileva l’indisponibilità della famiglia ad offrire supporto al condannato (gravato da numerosi precedenti) e consiglia la prosecuzione del programma trattamentale, nonché sulla base delle negative informazioni di polizia sul datore di lavoro del condannato (peraltro, [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto solo pochi giorni prima del provvedimento cumulo di pene concorrenti); Rilevato che il ricorso non è idoneo a inficiare la decisione assunta, in quanto lamenta che il Tribunale di sorveglianza: a) non abbia preso in considerazione gli elementi positivi che emergono dalla relazione di sintesi, laddove invece tali elementi sono stati espressamente citati nell’ordinanza impugnata sebbene ritenuti recessivi; b) abbia ritenuto insufficiente il lavoro per la scarsa moralità del datore, mentre in realtà l’ordinanza non formula considerazioni di tipo etico ma si riferisce ai precedenti penali dell’uomo e alla sua contiguità con la criminalità organizzata (tra l’altro, [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe fare l’autotrasportatore, risulta denunciato nel 2022 per guida senza patente); c) abbia fatto dipendere dalla indisponibilità dei familiari, e quindi di terzi, la decisione di rigetto, laddove la prognosi eventualmente favorevole sull’affidamento dipende del tutto ragionevolmente dalle risorse, anche di tipo familiare, di cui il condannato può disporre in vista del buon esito di un percorso rieducativo esterno; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso si risolve nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec