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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06487/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il reato di furto.

A motivi di ricorso lamenta violazione di legge, carenza di motivazione, eccessività della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto.

Le doglianze risultano manifestamente infondate.

I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto idonei a sostenere o ogni richiesta.

Nella specie le argomentazioni addotte risultano del tutto generiche e sprovviste della pur minima giustificazione a sostegno.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Mariar sada [OSCURATO:PERSONA] ta Ciamii [OSCURATO:PERSONA] 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la sentenza del Tribunale di Verona di condanna per il reato di furto. A motivi di ricorso lamenta violazione di legge, carenza di motivazione, eccessività della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto. Le doglianze risultano manifestamente infondate. I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto idonei a sostenere o ogni richiesta. Nella specie le argomentazioni addotte risultano del tutto generiche e sprovviste della pur minima giustificazione a sostegno. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte Mariar sada [OSCURATO:PERSONA] ta Ciamii [OSCURATO:PERSONA] 2
Sentenza Cassazione n. 06487/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris