CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Fulvio BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura presso il Tribunale di Palermo avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale della stessa città del 14/05/2021, ha ripristinato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio del pubblico ufficio di amministratore giudiziario, liquidatore ed amministratore per la durata di mesi otto in relazione al reato di peculato commesso in qualità di amministratore giudiziario della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., confermando nel resto l'ordinanza impugnata. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo di ricorso. 2.1. Con il motivo di ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. 2.2. Dopo aver evidenziato la vicenda relativa alla propria posizione e la decisione del Tribunale del riesame a seguito dell'annullamento con rinvio da parte della Sesta sezione della Corte di cassazione, il ricorrente ha lamentato la mancata considerazione da parte del Tribunale del requisito dell'attualità del pericolo nel realizzare la valutazione relativa alle esigenze cautelari. In particolare il Tribunale avrebbe omesso del tutto di considerare la rilevanza del dato temporale, valorizzando esclusivamente l'esercizio attuale della professione dell'indagato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato, generico e non consentito. Il ricorrente ha lamentato l'omessa considerazione da parte del Tribunale del riesame del requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione di condotte criminose ai sensi dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. La lettura dell'ordinanza impugnata evidenzia come non ricorra la violazione di legge lamentata con particolare riferimento all'obliterazione del fattore temporale, atteso che il requisito dell'attualità deve essere necessariamente letto in correlazione al momento e all'epoca della contestazione, e non ad ora e con riferimento al momento attuale, risolvendosi altrimenti in una valutazione di merito non consentita in questa sede. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, infatti, Il Tribunale del riesame con motivazione logica, persuasiva e del tutto priva di aporie, ha chiaramente evidenziato il pericolo di reiterazione e l'attualità conseguente al materiale svolgimento da parte del Sanfilippo di attività in tutto assimilabili a quelle oggetto di valutazione e per le quali è stata ritenuta, con ampia considerazione degli elementi emersi e con motivazione del tutto logica e persuasiva, la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza (pag. 8 e 9 dell'ordinanza in particolare). 1.1. La motivazione sul punto si presenta analitica e chiara e si relaziona in modo coerente all'attuale svolgimento di funzioni similari a quelle oggetto di indagine e contestazione da parte dell'autorità procedente. Nell'analizzare caratteri, portata e attualità delle funzioni ricoperte dal ricorrente, il Tribunale ha puntualmente realizzato la valutazione prognostica circa la possibilità di condotte reiterative e dello stesso genere di quelle oggetto di accertamento, sulla base di accurata analisi delle fattispecie concrete, mediante specifico richiamo alle risultanze investigative, quindi con una considerazione esplicita non solo delle modalità con cui la condotta è stata realizzata, ma anche della personalità del soggetto (che ha costantemente cercato di sminuire la portata dei comportamenti posti in essere secondo la prospettazione del Tribunale) e del suo contesto socio- ambientale, con particolare riferimento alla professione svolta ed agli incarichi attualmente ricoperti. 1.2. Il Tribunale con la sua chiara e persuasiva motivazione ha, dunque, fatto buon governo dei principi sul tema, affermati ripetutamente dalla giurisprudenza di questa Corte, tenendo in considerazione una pluralità di dati oltre all'epoca di realizzazione delle condotte contestate, non potendosi nella considerazione del Tribunale evidentemente ritenere disgiunta la valutazione del tempo intercorso rispetto alla particolare gravità delle condotte contestate, come emergente dalle modalità di commissione del reato, indicativa all'evidenza delle particolari qualità e capacità di gestione del Sanfilippo nell'esercizio della propria attività di amministratore giudiziario (da ultimo tra le molte su questo tema Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767-01; Sez. Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991-01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor