CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29337/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta 'la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in punto di negata applicazione dell'art. 131 bis c.p. nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia, in conferma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato cui all'art.73, comma 5, d.p.R. 309/1990, limitatamente alla condotta di detenzione a fini di spaccio, di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 1,8. In relazione alla condotta di detenzione a fini di spaccio di grammi 34,83 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contestata anch' essa nel capo di imputazione, il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione. 2. Avverso la sentenza in epigrafe indicata, l'imputato ricorre per cassazione, affidando il ricorso a due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod. pen. La Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione del contenuto delle conversazioni via chat rintracciate sul telefonino dell'imputato, dalle quali - ad avviso del giudice - •emerge il riferimento ad un' intensa attività di spaccio sistematica e per nulla occasionale. Così argomentando, tuttavia, il giudice territoriale ha affermato erroneamente la sussistenza di condizioni ostative alla concessione del beneficio sulla base di affermazioni meramente congetturali. Tale condizione ostativa pertanto manca nel caso in esame, posto che l'abitualità della condotta e la commissione di più reati della stessa indole non può certamente evincersi dal contenuto dei messaggi rinvenuti nel cellulare, ché certamente non indizino la effettiva sussistenza di più reati. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio dell'applicazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in relazione alla fattispecie di minore gravità prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Al riguardo, il ricorrente richiama il recente principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 24.990 del 2020 con cui è stata affermata la piena compatibilità della circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità con l'autonoma fattispecie di reato di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio in punto di negata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. nonché della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.1.1. In ordine alla prima doglianza, si osserva che Sez. U, 27/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], ha condivisibilmente stabilito che la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione può risultare ostativa alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non di per sé, ma soltanto se è ritenuta, in concreto, dal giudice idonea ad integrare una o più delle condizioni previste tassativamente dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale. Infatti, il riconoscimento della suddetta causa di non punibilil:à richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha negato la causa di non punibilità facendo richiamo al tenore dei messaggi e delle comunicazioni intercorse tra il ricorrente e altri soggetti, che disvelano un'attività di spaccio sistematica che non solo non è oggetto di accertamento, ma che persino esula dal capo di imputazione, senza effettuare alcuna valutazione del fatto in termini di tenuità, né qualificare il comportamento come abituale. 1.2. Anche la seconda doglianza è fondata. Si richiama al riguardo quanto affermato da Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020 ) Rv. 279499 - 02, secondo cui, in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Nel caso in disamina, il giudice di merito ha affermato erroneamente che la circostanza attenuante del lucro di speciale tenuità non è compatibile con la fattispecie attenuata di Cui al comma 5 dell'art. 73 cl.P.R.309/1990. 2. La sentenza impugnata deve, dunque, esser annullata con rinvio per nuovo giudizio al limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art.62, '3.4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. PQM Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla applicabilità della causa di non punibilità per speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. e della circostanza attenuante di cui all'art.62, n.4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso il 12 Marzo