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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 10372/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LONGO Rosa, n. il 25/4/1968 a Battipaglia; avverso la sentenza del 30/3/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 4 febbraio 2022 dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 30 marzo 2021 la Corte di appello di Salerno confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal tribunale dello stesso capoluogo il 6 febbraio 2020, con la quale la stessa era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivo unico della impugnazione la seguente inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità: Art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.

Il 24 marzo 2021 il difensore della ricorrente aveva trasmesso -a mezzo p.e.c.- alla cancelleria della Corte di Salerno una istanza di differimento dell'udienza camerale non partecipata (art. 23, d.l. n. 149/2020) fissata per il successivo 30 marzo.

L'istanza era motivata dalla comunicazione della adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi della categoria ([OSCURATO:PERSONA]).

La Corte d'appello non teneva conto della rituale comunicazione di adesione alla astensione (Sez. 2, n. 4655, del 8/1/2020, Rv. 272800) e della istanza di differimento, trattando il processo in palese violazione del diritto di assistenza tecnica all'imputato.

Dal che consegue la nullità della udienza camerale celebrata (Sez.

U. n. 15232, del 30/10/2020, Rv. 263021; Sez. 5, n. 4819, del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 265928) e della sentenza emessa a seguito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Ai sensi dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Ai sensi del comma 4 del citato art. 23, la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.1.1.

Nel caso di specie, la Corte dà atto che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo doveva essere trattato in camera di consiglio non partecipata; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23, le parti avevano infatti fatto pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta presso la Cancelleria della Corte.

Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 9 novembre 2020, n. 149.

L'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non imponeva dunque all'organo della giurisdizione di differire la data di trattazione del procedimento (negli esatti termini Sez. 4, n. 42081, del 28/9/2021, Rv. 282067; Sez. 3, n. 30330, del 25/6/2021, Rv. 281724; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata).

D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore; essendo pacifico sul punto che allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, Orci. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633).

Tale principio, partecipando evidentemente della eadem ratio è applicabile anche al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: LONGO Rosa, n. il 25/4/1968 a Battipaglia; avverso la sentenza del 30/3/2021 della Corte di appello di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. in data 4 febbraio 2022 dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 30 marzo 2021 la Corte di appello di Salerno confermava, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza emessa dal tribunale dello stesso capoluogo il 6 febbraio 2020, con la quale la stessa era stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore, deducendo a motivo unico della impugnazione la seguente inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità: Art. 606, comma 1, lett. c, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. Il 24 marzo 2021 il difensore della ricorrente aveva trasmesso -a mezzo p.e.c.- alla cancelleria della Corte di Salerno una istanza di differimento dell'udienza camerale non partecipata (art. 23, d.l. n. 149/2020) fissata per il successivo 30 marzo. L'istanza era motivata dalla comunicazione della adesione del difensore alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi rappresentativi della categoria ([OSCURATO:PERSONA]). La Corte d'appello non teneva conto della rituale comunicazione di adesione alla astensione (Sez. 2, n. 4655, del 8/1/2020, Rv. 272800) e della istanza di differimento, trattando il processo in palese violazione del diritto di assistenza tecnica all'imputato. Dal che consegue la nullità della udienza camerale celebrata (Sez. U. n. 15232, del 30/10/2020, Rv. 263021; Sez. 5, n. 4819, del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 265928) e della sentenza emessa a seguito del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. 1. Ai sensi dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, dalla data di entrata in vigore di detto decreto legge e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello deve procedere in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. Ai sensi del comma 4 del citato art. 23, la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall'imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza.1.1. Nel caso di specie, la Corte dà atto che nessuna delle parti ha avanzato richiesta di discussione orale e che il processo doveva essere trattato in camera di consiglio non partecipata; il contraddittorio tra le parti, pertanto, era assicurato dagli adempimenti previsti dal comma 2 del citato art. 23, le parti avevano infatti fatto pervenire le rispettive conclusioni in forma scritta presso la Cancelleria della Corte. Il decreto legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» è stato abrogato dall'art. 1, comma 2 della legge 18 dicembre 2020, n. 176, riguardante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.», ma, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 9 novembre 2020, n. 149. L'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione delle [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza camerale fissata per la trattazione scritta del giudizio in appello non imponeva dunque all'organo della giurisdizione di differire la data di trattazione del procedimento (negli esatti termini Sez. 4, n. 42081, del 28/9/2021, Rv. 282067; Sez. 3, n. 30330, del 25/6/2021, Rv. 281724; Sez. 5, n. 34501 del 12/07/2021, Occhioni, non massimata). D'altronde, le modalità di attuazione del contraddittorio previste dal comma 2 dell'art. 23 d.l. cit. ricalcano quelle previste dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., per l'udienza camerale non partecipata innanzi alla Corte di cassazione, che pure si svolge senza l'intervento del difensore; essendo pacifico sul punto che allorquando, in Cassazione, il procedimento si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del difensore, nessuna rilevanza, ai fini del richiesto rinvio, assume la partecipazione del difensore all'astensione dalle udienze proclamate da organismi di categoria (Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, Abbaco, Rv. 255353; Sez. 5, Orci. n. 1596 del 06/06/1995, Pierotti, Rv. 202633). Tale principio, partecipando evidentemente della eadem ratio è applicabile anche al giudizio di appello, laddove esso debba svolgersi mediante trattazione cartolare. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della parte privata che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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