CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 dicembre 2025
Cassazione n. 26437/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; uditi: il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza; gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili costituite, che hanno chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1256/2025, emessa all'esito dell'udienza predibattimentale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Potenza, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 113 c.p. e 44, comma 1, lett. c) del d.P.R. 380/2001 perché il fatto non sussiste. Il procedimento penale trae origine da una complessa vicenda urbanistica relativa a un'area sita nel Comune di Venosa, in origine disciplinata dal [OSCURATO:PERSONA]V1, approvato nel 1979. Secondo l'ipotesi accusatoria, prospettante l'integrazione di una lottizzazione abusiva cartolare, seguita da una lottizzazione abusiva materiale, tale area, pur avendo esaurito la propria capacità edificatoria residenziale in attuazione del suddetto piano, era stata oggetto di una nuova e illegittima pianificazione attraverso una pluralità di atti amministrativi, primo fra tutti l'adozione del [OSCURATO:PERSONA], adottato con delibera del Consiglio comunale del 25/9/2012, n. 24, che avevano portato al rilascio di due permessi di costruire in favore delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha ritenuto insussistente il reato contestato fondando la propria decisione sul principio della inesauribilità del potere pianificatorio della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, decorso il termine di efficacia del [OSCURATO:PERSONA] particolareggiato, l'[OSCURATO:PERSONA] comunale riacquista un potere ampiamente discrezionale di dare un nuovo assetto urbanistico alle aree non realizzate, non essendo vincolata dalle precedenti previsioni. Pertanto, l'adozione del nuovo [OSCURATO:PERSONA] urbanistico nel 2012 è stata considerata una legittima espressione di tale potestà, idonea a superare la disciplina previgente, senza che ciò configuri un'ipotesi di lottizzazione abusiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 608 c.p.p. la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Si lamenta l'erronea applicazione dell'art. 44, lett. c) del d.P.R. 380/2001, in relazione all'art. 30 del medesimo d.P.R., e la violazione di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 17 della I. n. 1150/1942 e l'art. 21 della I. Regione Basilicata n. 23/1999. In relazione all'art. 17 I. n. 1150/1942, il Pubblico Ministero contesta la lettura fornita dal Tribunale, secondo cui l'ultrattività delle prescrizioni di un piano particolareggiato scaduto opererebbe solo nei confronti dei privati e non limiterebbe la discrezionalità della P.A. Al contrario, il ricorrente sostiene che la ratio della norma è quella di garantire un "ordinato sviluppo urbanistico". Pertanto, 2la discrezionalità dell'ente nel rípianificare un'area parzialmente attuata non è assoluta, ma deve esercitarsi in coerenza con la pianificazione preesistente per non alterare l'armonia dell'assetto territoriale. L'intervento del 2012, stravolgendo la precedente pianificazione e la sua parziale attuazione, si porrebbe in contrasto con tale principio. In secondo luogo, si osserva, richiamando quanto al riguardo esposto dai consulenti tecnici, che l'area oggetto della programmazione edilizia incriminata non era "giuridicamente libera" per nuove edificazioni. La sua capacità edificatoria era stata, infatti, interamente "spesa" o "asservita" per consentire la realizzazione dei fabbricati residenziali già costruiti in altre porzioni della zona omogenea Fl, restando inattuata in relazione al verde pubblico e alle attrezzature sociali. Si assume, quindi, che l'amministrazione comunale non avrebbe potuto "limitarsi a regolare la porzione di area non edificata, attribuendole una certa capacità edificatoria, senza considerare che in una determinata quantità (totale, nel caso di specie) tale capacità edificatoria è stata già spesa, tramite il necessario asservimento alle volumetrie altrove realizzate". Da tali considerazioni, il ricorrente fa discendere anche la violazione dell'art. 21 della legge 23/1999 della Regione Basilicata, che impone che "tutti i processi di pianificazione istituzionale devono essere caratterizzati da continuità e ordinarietà". La nuova disciplina urbanistica, trasformando un'area destinata a verde e ad altre strutture di rilievo pubblico, in misura tale da servire l'edilizia preesistente, in una nuova area edificabile, avrebbe creato una netta frattura con la pianificazione precedente in quanto aveva determinato una drastica riduzione delle aree a servizio dei fabbricati già esistenti, compromettendo l'equilibrio urbanistico. Alla violazione della regola della continuità e ordinarietà che dovrebbero sovrintendere la pianificazione urbanistica si aggiunge, secondo il ricorrente, la violazione dell'obbligo di "verifica dello stato di pianificazione", poiché l'[OSCURATO:PERSONA] si sarebbe limitata a una constatazione meramente formale della scadenza del vincolo, senza una valutazione sostanziale dello stato di attuazione e dell'asservimento volumetrico dell'area. Tali motivi di illegittimità degli atti adottati erano stati ignorati dal Tribunale, risultando la sentenza fondata sull'affermazione della piena discrezionalità del Comune di Venosa, in ordine alla pianificazione del territorio. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia il "vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.)". Si evidenzia come il Tribunale abbia completamente omesso di confrontarsi con l'argomento tecnico centrale dell'accusa, ovvero l'avvenuto esaurimento della capacità edificatoria dell'area per effetto dell'asservimento. La sentenza si sarebbe 3trincerata dietro l'astratto principio della discrezionalità amministrativa, senza confutare nel merito le conclusioni unanimi dei consulenti. Si richiama, quindi, Cass. 37785/2020 per ricordare che il giudice, pur potendo discostarsi dalle conclusioni tecniche, ha l'onere di fornire una motivazione adeguata, che nel caso di specie è del tutto assente. In secondo luogo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione rilevando che il ragionamento del Tribunale, portato alle estreme conseguenze, consentirebbe a un'amministrazione di ripianificare all'infinito piccole porzioni di un comparto, erodendo progressivamente le aree a standard e creando un'edificazione massiva e insostenibile. In secondo luogo, un simile approccio svuoterebbe di contenuto il reato di lottizzazione abusiva cartolare, poiché qualsiasi strumento urbanistico, anche se in palese contrasto con la realtà fattuale e giuridica, agirebbe come una sorta di "sanatoria" ex ante, rendendo l'operato dell'amministrazione non sindacabile penalmente. 3. Le parti civili e gli imputati hanno trasmesso memorie difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del PM va qualificato come appello. Non può, infatti essere condiviso il risultato interpretativo cui perviene il ricorrente nel capitolo dedicato al "mezzo di impugnazione". Secondo il Procuratore della Repubblica, infatti, l'art. 593 comma 2, cod. proc. pen. in quanto norma generale, perimetrerebbe "il potere" di impugnazione, "di talché, ogni volta lo stesso sia attribuito, viene in rilievo per come generalmente riconosciuto". Da tale premessa il ricorrente fa discendere che l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza, stante la sua inappellabilità da parte della Procura, sarebbe costituito dal ricorso per Cassazione, "da qualificarsi come ordinario e non per saltum, data la non fruibilità dell'appello", ai sensi dell'art. 568 comma 2 c.p.p. 2. L'art. 554-quater cod. proc. pen. in relazione al potere di impugnazione del pubblico ministero, prevede, al comma 1 che, "contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'articolo 593-bis, comma 2" e, al comma 6, che "sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa". Questa Corte (Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 - 01) ha precisato che la norma prevede un "regime impugnatorio chiuso e speciale che deroga a quello generale". A sostegno di tale conclusione si è sottolineato: 4la differente appellabilità riconosciuta — con la sola limitazione oggettiva delle sentenze relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa — al pubblico ministero dal citato art. 554-quater rispetto al disposto dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., il quale, a seguito delle modifiche di cui alla legge n. 114 del 2024, addirittura esclude in toto la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 (vale a dire per tutti quelli oggetto di citazione diretta); la "peculiare natura delle sentenze di non luogo a procedere ex art. 554-ter cod. proc. pen.", risultando il provvedimento suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 554 -quinquies cod. proc. pen. 3. Va, infine, escluso, sia per quanto esposto nel paragrafo relativo al mezzo di impugnazione, sia per il tenore delle censure esposte nel ricorso, che il Pubblico Ministero ricorrente abbia inteso impugnare il provvedimento ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen. Va, comunque, per completezza precisato che le sentenze che hanno affrontato il tema dei mezzi di impugnazione esperibili contro la sentenza ex artt. 554-quater cod. proc. pen. hanno escluso la possibilità del ricorso per cassazione "per saltum", essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569, cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, il primo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate (Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Pmt, Rv. 286724 - 01; Sez. 5, n. 6068 del 11/12/2025, dep. 2026, Pg, Rv. 289327 - 01). 4. L'impugnazione proposta deve essere, quindi, qualificata come appello, facendo ricorso al potere ufficioso riconosciuto dall'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. che impone, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, al giudice che riceve l'atto di "limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente" (Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). 5• 5. Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Potenza perché proceda al giudizio di appello secondo le forme e i principi dettati dall'art. 554-quater cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificat P.Q.M