CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 23367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 28425-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], N.927, sito in ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIATUSCOLANA, N. 1312, rappresentat e e difese dalla prima -controricorrenti - - avverso la sentenza n. 1199/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2019 n. 28425 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 2 - 1. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevanoal Tribunale di Roma, ex art. 702-bisss. cod. proc. civ., al fine di vedere riconosciuto il loro credito professionale nei confronti delCondominio di via Casilina n. 927, che restava contumace. 1.1. Il Tribunale, in composizione monocratica , accoglieva parzialmente l'istanza e condannava il condominio a pagare alle attrici la somma di €. 27.169,43,oltre interessi e accessori di legge. Avverso detta pronuncia interponeva gravame ex art. 702 - quater cod. proc. civ. il Condominio. 2. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1199/2019, dichiarava inammissibile il gravame ritenendo che il giudizio di primo grado fosse stato introdotto con il rito speciale, di cui alla legge n. 794 del 1942, art. 28, nuovo testo, e d.lgs. n 150 del 2011, art. 14. Pertanto, doveva farsi applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che haaffermato il principio per cui le controversie per la liquidazione delle spese degli onorari e dei diritti degli dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dalle disposizioni citate devono essere trattate con la procedura prevista dell'articolo 14 del decreto legislativo citato, anche nelle ipotesi in cui la domanda riguardi l'andella pretesa, senza possibilità per il giudice adìto di trasformare il rito sommario in ordinario o di dichiarare l'inammissibilità della domanda. Ne discende che, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 14 citato, l'ordinanza del Tribunale di Roma che definiva il giudizio era inappellabile, e poteva, quindi, essere impugnata con ricorso straordinario per Cassazione. 3. Contro la sentenza predetta ricorreper Cassazione il Condominio di via Casilina n. 927 conquattro motivi. Resistono i due legali In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositatomemoria. Ric. 2019 n. 28425 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 3 - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702 - ter cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 50-quater, 158 e 161 cod. proc. civ., e con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile il gravame senza prima rilevare il vizio radicale dell’ordinanza emessa da un giudice monocratico anziché collegiale e senza tener conto del principio dell’ultrattività del rito e dell’apparenza. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702 - ter cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 50-quater, 158 e 161 cod. proc. civ., e con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. – errores in procedendo– nullità del procediment o e della sentenza. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 3, 4 e 14 d.lgs. n. 150 del 2011 e degli artt. 702-bis e 702 - ter cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 50-quater, 158 e 161 cod. proc. civ., e con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. 4. Con il quarto motivo si deduce violazione e/o errata applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 140 e 702-bis, comma 3, cod. proc. civ. dell'art. 48 disp. att. cod. proc. civ. e dell'art. 1131 cod. civ. - conseguente violazione del combinato disposto di cui all'art. 101 cod. proc. civ. e 111 Cost. - inesistenza e/o nullità e/o mancato perfezionamento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e conseguente violazione del principio del contraddittorio, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3) e/o n. 4) cod. proc. civ. Ric. 2019 n. 28425 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 4 - 1.1. Il motivoprimo è fondato. Benché le ricorrenti avessero agitoex art. 702 - bis cod. proc. civ., chiedendo perònel ricorso la pronuncia in composizione collegiale, il giudice di prime cure ha, inspiegabilmente, emesso ordinanza in composizione monocraticacome prescrive il rito sommario codicistico, con ciò implicitamente escludendol’applicazione dell’art. 14 d.lgs. n. 150/2011. Pertanto, nel caso di specie, nonostante l'inequivocabile disposto dell'ultimo comma del citato art. 14 del d. lgs. n. 150/2011, sussistevano, invero, le condizioni per l'applicazione del principio – dominante nelle decisioni di questa Corte -della tutela dell'affidamento e dell’apparenza processuale in favore del ricorrente, in virtù del quale l'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata, a tutela dell'affidamento della parte e in ossequio al principio dell'apparenza, con riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni assunte secondo il rito in concreto adottato, in relazione alla qualificazione dell'azione (giusta o sbagliata che sia) effettuata dal giudice (ex plurimis: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 17646 del 21.06.2021; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23390 del 23.10.2020; Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 13.02.2015 - Rv. 634382 -01; Cass. Sez. U, n. 390 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). [OSCURATO:PERSONA] intende seguire l’orientamento dominante sopra citato: anche nel caso di specie decisiva è, infatti, la qualificazione dell’azione attribuita n concreto dal giudice, precludente alla parte soccombente di scegliere il mezzo d’impugnazione secondo una propria diversa qualificazione (Cass. Sez. U, n. 390/2011 cit.). Del resto, dalla lettura dell’ordinanza monocratica resa in prime cure non vi è alcun riferimento al rito sommario speciale ex art. 14 del d. lgs. n. 150/2011. Ric. 2019 n. 28425 sez. S2 -ud. 06-07-2023 - 5 - La sentenza della Corte d’Appello di Roma, che ha prescelto un esito abortivo del giudizio (guardato sempre con sfavore dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Cedu: cfr. in proposito SSUU n. 27199/2017 in motivazione), trascurando di confrontarsi col principio dell’apparenza, merita, dunque, di essere cassata, con rinvi o alla medesima Corte in diversa composizioneper la trattazione dell’appello e la regolamentazione anche delle spese di questo giudizio. L’accoglimento del primo motivo comporta logicamente l’assorbimento dei restanti motivi. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà an