Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 09944/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]/dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente delle ragioni che imponevano l'assoluzione dall'ipotesi di reato ascritto all'imputato.

Infine, in data 06/10/2021, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare all'originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia.

Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente, depositata il 06/10/2021.

La rinuncia all'impugnazione della parte civile è Causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di determinare in cinquecento euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]= Centonze rnhi O S I TATA ;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2019 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]/dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 677 cod. pen., commesso a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], quale parte civile, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente delle ragioni che imponevano l'assoluzione dall'ipotesi di reato ascritto all'imputato. Infine, in data 06/10/2021, la parte civile [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di rinunciare all'originario ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per intervenuta rinuncia. Deve, in proposito, rilevarsi che, dopo il deposito del ricorso, perveniva rituale rinuncia all'impugnazione da parte della ricorrente, depositata il 06/10/2021. La rinuncia all'impugnazione della parte civile è Causa di inammissibilità del ricorso introduttivo del presente procedimento ai sensi dell'art. 591, lett. d), cod. proc. pen. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene di determinare in cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]= Centonze rnhi O S I TATA ;
Sentenza Cassazione n. 09944/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris