CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51250/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di appello di Cagliari - Sezione Distaccata di Sassari, del 26.5.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento, senza rinvio, per intervenuta estinzione dei reati in quanto prescritti. [OSCURATO:PERSONA] (q2 1. [OSCURATO:PERSONA] di Sassari della Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui, in data 20.5.2015, il Tribunale di Sassari aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di rapina in concorso, violenza privata aggravata e danneggiamento aggravato in concorso e lo aveva condannato, per il capo a), ritenuto il concorso anomalo e la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 400 di multa; per i capi b) e c), ritenuta la continuazione tra le due violazioni di legge, lo aveva condannato alla pena complessiva e finale di mesi 4 di reclusione; aveva invece dichiarato la propria incompetenza per materia quanto al delitto di lesioni personali; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore lamentando: 2.1 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 116 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di responsabilità per il delitto di rapina: rileva che la Corte ha erroneamente applicato l'art. 116 cod. pen. laddove ha ritenuto che, concorrendo inizialmente nel delitto di violenza privata in danno del titolare del bar, la rapina posta in essere dal coimputato nonostante la sua opposizione, chiaramente percepita dalla vittima, avesse rappresentato il prevedibile sviluppo di tale iniziativa; aggiunge che i giudici di merito hanno confuso il piano della prevedibilità con quello dell'obbligo giuridico di impedire l'evento; sottolinea, invece, come proprio lo svolgimento dei fatti avrebbe dovuto portare a ritenere non prevedibile l'improvvisa iniziativa del coimputato e che, nelle due sentenze di merito, è stata considerata frutto di un vero e proprio raptus, come tale non prevedibile con prognosi ex antea; 2.2 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 56, comma terzo, cod. pen., e vizio di motivazione in ordine alla desistenza volontaria: rileva che la Corte di appello ha valutato la condotta di opposizione alla iniziativa del coimputato in termini di prevedibilità della progressione criminosa laddove, con l'atto di appello, si era evidenziato come fosse invece emblematica del suo tentativo di impedire l'evento; 2.3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo agli artt. 178, 179 e 522 cod. proc. pen., 517 e 521 cod. proc. pen. e difetto di motivazione quanto alla contestazione della aggravante di cui al comma secondo dell'art. 628 cod. pen.: rileva, infatti, che l'episodio risale al 2008 quando la aggravante ritenuta dai giudici di merito non era stata ancora introdotta nell'ordinamento e, peraltro, non emersa dalla istruttoria dibattimentale ma già nota all'atto del rinvio a giudizio; 2.4 inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. in ordine al concorso "anomalo" e vizio di motivazione sulla richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione: rileva che l'eccezione di nullità di Clli al terzo motivo del ricorso impone una rivalutazione del giudizio relativo alla intervenuta prescrizione del reato anche all'esito della esclusione della recidiva; 2.5 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.: ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove la Corte di appello ha giudicato inammissibili, perché generici, i motivi di impugnazione sui delitti di violenza privata e danneggiamento avendo l'atto di gravame individuato le ragioni di diritto e quelle di fatto su cui era stato possibile incardinare la richiesta di riforma della sentenza di primo grado e la assoluzione dell'imputato; 2.6 inosservanza o erronea applicazione degli artt. 591 e 597 cod. proc. pen., 157 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione: rileva che la Corte di appello, avendo giudicato inammissibili i motivi di merito articolati sui fatti di danneggiamento e violenza privata, ha erroneamente esteso questa valutazione anche all'autonomo motivo di doglianza con cui se ne era sollecitata la declaratoria di estinzione che, peraltro, rientra nella piena disponibilità cel giudice di appello anche indipendentemente da una specifica richiesta o senza che debba formare oggetto di motivo di appello; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta loro prescrizione: rileva l'infondatezza del primo motivo del ricorso avendo i giudici di merito evidenziato come l'imputato, dopo avere in un primo momento tentato di dissuadere il correo dal sottrarre il denaro contenuto nella cassa, successivamente non abbia opposto alcuna condotta impeditiva ma, al contrario, avesse sostenuto l'Erre sia moralmente che concretamente, rendendo perciò prevedibile lo sviluppo dell'azione con l'uso di violenza e minaccia e l'impossessamento di denaro e liquori da parte del correo; osserva che infondato è anche il secondo motivo di ricorso che, peraltro, propone una censura non sollevata con i motivi di appello ma che, in ogni caso, non considera che le due sentenze di merito hanno ricostruito il fatto nel senso della adesione all'azione del coimputato con un'escalation di aggressività a cui il ricorrente aveva partecipato in prima persona; rileva, ancora, l'inammissibilità del terzo motivo, sia in quanto la censura non era stata dedotta con i motivi di appello, sia in quanto generica; segnala, invece, la fondatezza del quarto e del sesto motivo del ricorso atteso che, nonostante l'esplicita sollecitazione della difesa, la Corte di Appello ha omesso di pronunciarsi in merito q/R alla declaratoria di estinzione del reato di rapina in quanto prescritto in data antecedente rispetto alla pronuncia di appello; aggiunge che, nel dichiarare inammissibile il secondo motivo di appello, i giudici di merito hanno altresì omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di dichiarare l'intervenuta prescrizione dei reati di danneggiamento e violenza privata, così incorrendo nel denunciato vizio motivazionale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie, del delitto di rapina commesso, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], danno del titolare del bar "[OSCURATO:PERSONA]", minacciato e colpito con pugni, schiaffi impossessandosi di 30 euro circa, di una bottiglia di whisky e di alcuni cioccolatini; del delitto di lesioni personali in danno del medesimo Meloni nonché, ancora, del delitto di danneggiamento aggravato e di violenza privata per aver costretto il predetto Meloni a tenere aperto il bar per due ore oltre l'orario di chiusura. 1. Il giudice di primo grado aveva valorizzato, ai fini della affermazione di responsabilità del ricorrente per tutte le ipotesi di reato ascrittegli, le dichiarazioni del Meloni e quelle di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il Meloni aveva riferito che, alle 13,00 del 15.11.2008, si era recato al suo bar per chiudere l'esercizio sostituendo nell'occasione la sua dipendente, [OSCURATO:PERSONA], che aveva dovuto allontanarsi in anticipo per una visita medica; era accaduto, secondo quanto riportato in sentenza, che, mentre la Derudas ne usciva, erano entrati nel bar il Fadda e l'Erre, entrambi già ubriachi, pretendendo di avere da bere gratis; il Meloni aveva tentato di farli uscire perché doveva chiudere ma i due lo avevano costretto a tenere aperto minacciandolo, aggredendolo fisicamente e rompendo oggetti e suppellettili; il Fadda aveva dapprima tentato di frapporsi tra Erre e Meloni e di indurre il primo a desistere ma poi, alla presenza della Derudas (che era tornata sui suoi passi in poiché, avendo chiamato telefonicamente il Meloni, aveva avvertito, in sottofondo, le voci concitate, trovando i due ed il bar messo a soqquadro) associandosi alle condotte violente dell'amico. I due, sempre secondo il racconto propinato dal Meloni, si erano innervositi (forse pensando che costui avesse richiamato la donna in aiuto), tanto che il Fatta gli aveva sferrato due pugni e l'Erre aveva tentato di aggredire la donna che si era rifugiata nella sua vettura; l'Erre aveva a quel punto scavalcato il bancone appropriandosi dell'incasso, di una bottiglia di whisky e di cioccolatini mentre il Fadda aveva tentato di dissuaderlo ("... no questo non farglielo, lascia stare i soldi, non fargli questo"). 2. Con l'atto di appello la difesa aveva dedotto la impossibilità di attribuire al ricorrente la rapina materialmente commessa dall'Erre come, anche, le condotte di violenza privata e di danneggiamento; aveva inoltre eccepito la intervenuta prescrizione del reato una volta esclusa la recidiva. Rileva il collegio che, al contrario, le considerazioni spese dai giudici di appello per replicare alle argomentazioni difensive non prestano il fianco ai rilievi di legittimità formulati dalla difesa sia sotto il profilo della violazione di legge che, in particolare, del vizio di motivazione. 3.1 Il primo motivo del ricorso ripropone, in sede di legittimità, la censura relativa alla responsabilità del Fadda per il delitto di rapina, secondo la difesa a lui non ascrivibile nemmeno ai sensi dell'art. 116 cod. pen. poiché l'iniziativa del coimputato, come risulterebbe dalla stessa sentenza impugnata, sarebbe stata il frutto di un improvviso ed imprevedibile raptus avendo finito, i giudici di appello, per confondere la prevedibilità della condotta del correo con l'obbligo giuridico di impedirla. Il motivo è articolato, invero, prescindendo dalla ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito in termini concordi e sulla scorta di una conforme valutazione delle emergenze istruttorie, dando conto del fatto che il ricorrente aveva dapprima tentato di dissuadere l'Erre ma che, per un verso, aveva sino a quel momento prestato totale adesione alle condotte di costui che si erano sviluppate in atti di violenza, minaccia e danneggiamento; in secondo luogo, hanno fatto presente che, all'esito ed in conseguenza del sopraggiungere della Derudas, l'episodio aveva preso una direzione più violenta, avendo lo stesso Fadda, che pur avendo in precedenza assunto un atteggiamento diverso da quello del correo, iniziato ad aggredire e colpire il Meloni tanto che, a partire da quel momento, la progressione criminosa verso una condotta di rapina era divenuto prevedibile, considerata anche la personalità dell'Erre, dallo stesso Fadda definito pericoloso mentre, come pure ben evidenziato dalle due sentenze di merito, entrambi avevano commesso fatti di violenza privata e danneggiamento al fine di ottenere delle consumazioni gratuite. 3.2 Il secondo motivo denunzia violazione di legge in punto di desistenza volontaria avendo la Corte d'appello, secondo la difesa, valutato la condotta di opposizione alla iniziativa del coimputato sotto il profilo della prevedibilità della progressione criminosa mentre, come evidenziato con l'atto di gravame, essa fosse invece emblematica del suo tentativo di impedire l'evento. I giudici della impugnazione di merito hanno correttamente e puntualmente argomentato nel senso di ritenere la condotta e l'atteggiamento del Fadda inidonei ad integrare la ipotesi delineata dall'art. 56 cod. pen. poiché "... tale dissociazione si sarebbe spiegata in termini troppo poco incisivi e non tali da elidere il contributo causale ..." (cfr., pag. 6 della sentenza) in quanto si sarebbe risolta in una mera manifestazione verbale di dissenso (peraltro riferita alla sola asportazione della somma di denaro custodita in cassa) rispetto ad una azione criminosa che il correo stava consumando di fronte a lui. La Corte territoriale ha spiegato che, per integrare i presupposti fattuali della desistenza, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi in maniera più incisiva, anche fisicamente, per elidere il contributo fornito sino ad allora nel creare le premesse su cui si era innestata la iniziativa dell'Erre. Si tratta di una considerazione del tutto corretta in diritto, avendo questa Corte chiarito che, in tema di tentativo, il concorrente nel reato plurisoggettivo, per beneficiare della desistenza volontaria, non può limitarsi ad interrompere la propria azione criminosa, occorrendo, invece, un "quid pluris" consistente nell'annullamento del contributo dato alla realizzazione collettiva e nella eliminazione delle conseguenze dell'azione che fino a quel momento si sono prodotte (cfr., in tal senso, Sez. 2 - „ n. 22503 del 24/04/2019, Calabrò, Rv. 275421 - 01; conf., Sez. 1, n. 9284 del 10/01/2014, Losurdo, Rv. 259250 - 01; Sez. 1, n. 9775 del 01/02/2008, Rosmin, Rv. 239175 - 01). 3.3 II terzo ed il quarto motivo sono infondati: è sufficiente, infatti, rilevare come il Tribunale (cfr., fg. V della sentenza di primo grado) avesse ritenuto sussistenti i presupposti della aggravante delle più persone riunite (giudicata idoneamente contestata in fatto) ancorché, in sede di bilanciamento delle circostanze, giudicata subvalente rispetto alle attenuanti di cui all'art. 62 n. 4 e 116 cod. pen.. Sul punto, peraltro, non era stato proposto alcun motivo di appello. Il termine di prescrizione per il delitto di rapina, perciò, dovendosi prendere in considerazione la pena stabilita al terzo comma, non era sicuramente decorso alla data della sentenza di primo grado ma nemmeno a tutt'oggi, essendo appena il caso di ribadire che, ai fini della prescrizione, va comunque tenuto conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il qÌR giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr., Sez. 5 , n. 25962 del 03/03/2022, Magliano, Rv. 283815 - 01; Sez. 5 - , n. 48891 del 20/09/2018, Donatacci, Rv. 274601 - 01). 3.4 Diversamente deve ritenersi per quanto concerne i delitti di violenza privata e di danneggiamento che, alla data della sentenza di appello, erano indubbiamente estinti per prescrizione che va, di conseguenza, dichiarata in questa sede con correlativa eliminazione della pena inflitta in aumento, per la continuazione con il più grave delitto di rapina aggravata, nella misura di mesi 4 di reclusione. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione ai c