CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29628/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /Q)Rilevato che, con sentenza del 31 gennaio 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di coltivazione illecita di sostanza stupefacente del tipo marijuana, così riqualificata la fattispecie contestata al capo A), e di resistenza al pubblico ufficiale; che, avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione e violazione degli artt. 521 e 522 cod, proc. pen., per la mancata correlazione tra chiesto e pronunciato, essendo stata contestata originariamente una fattispecie di commercio e non di coltivazione di sostanza stupefacente, senza che la difesa avesse potuto interloquire sul punto; 2) vizi della motivazione in relazione alla mancata considerazione del fatto che la coltivazione era destinata esclusivamente all'uso personale, in presenza di una quantità ricavata molto modesta e di una serra artigianale, che in realtà era un box di 1 m quadrato di superficie, in mancanza di indici tipici dello spaccio, mentre le telecamere poste all'interno dell'abitazione non erano funzionanti. Considerato che le censure articolate sono riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito, con corrette argomentazioni, e sono volte a prefigurare una valutazione alternativa delle fonti probatorie, anche ponendosi in contrasto con consolidati orientamenti di legittimità; che, in particolare, è manifestamente insussistente la prospettata mancata di mancanza di corrispondenza fra imputazione e condanna, perché lo stesso imputato, sottoposto a interrogatorio, ha affermato di avere coltivato la sostanza stupefacente sottoposta al sequestro, seppure per uso personale, dando per scontato che l'accusa mossa nei suoi confronti, fosse quella di coltivazione e proponendo una linea difensiva proprio contro tale accusa; che, inoltre, dalla stessa formulazione dell'imputazione, emerge che il commercio contestato era un elemento ulteriore rispetto alla detenzione della sostanza ricavata dalla coltivazione; elemento ritenuto non sufficientemente provato già dal giudice di primo grado; che anche il secondo motivo di doglianza è inammissibile, perché la rudimentalità della coltivazione è meramente asserita dalla difesa, pur a fronte di un notevole numero di dosi ricavabili (104) e di un notevole livello di organizzazione, con serra dotata di areazione, aspirazione, impianto di videosorveglianza e lampade; che correttamente , dunque, i giudici di merito hanno ritenuto insussistenti i requisiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità per l'esclusione della tipicità, ovvero una coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione 7esclusiva all'uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante, da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 16/04/2020, Rv. 278624); che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M5- FIJN7f.0f000`i., .;:f..)171ARld