Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 12075/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3803/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Livorno, alla piazza E. Benamozegh, n. 17, è elettivamente domiciliato; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; -intimata — contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli 3vv.ti Lucia BORA e Arianna PAOLETTI, dell'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1816/09/2017 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19.04.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento di quanto dovuto da [OSCURATO:PERSONA] per la tassa automobilistica relativa all'anno 2009, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] rilevando la tempestività della notifica della cartella rispetto al termine prescrizionale della pretesa impositiva ex art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1983, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e rigettava l'appello incidentale del contribuente sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la cartella di pagamento era stata «notificata da Equitalia a mezzo del servizio di raccomandata postale direttamente recapitata al ricorrente (come da cartolina depositata)»; che era legittima «la maggiorazione applicata [...] in quanto collegata alle spese del procedimento di esazione della tassa evasa, non essendo previsto nel procedimento di esazione alcune previo avviso bonario» ed in applicazione del principio della soccombenza condannava l'appellato alle spese processuali.

Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica con controricorso la sola Regione [OSCURATO:PERSONA], mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione è rimasta intimata, non avendo proposto alcun controricorso.

Il contribuente ha depositato memorie ex art. 380 - bis cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA]

2. La unica ed articolata censura attinge la sentenza impugnata ex art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ. per violazione di norme di diritto e nullità o inesistenza della notifica della cartella, assumendo che la cartella era stata notificata a mezzo corriere privato, lamentando che i giudici territoriali hanno erroneamente ritenuto che essa fosse stata disposta tramite agenti postali, contrariamente a quanto si evince dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito (doc. 1-4 prodotti da Equitalia).

Deduce, sotto altro profilo, l’omessa comunicazione dell’avviso bonario o dell’avviso di accertamento, citando all’uopo, sulla necessità dei prodromici atti, la sentenza di questa Corte n. 1532/2012 e la legge finanziaria 27 gennaio 2006, n. 296, art. 1 che prevede l’obbligo di notifica dell’avviso di accertamento. 3.Con il terzo profilo della censura, si lamenta la prescrizione della pretesa creditoria, affermando la durata biennale del termine prescrizionale ex art. 25, lett. c ) , d .

P .

R . 29 settembre 1 973, n. 602, per cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cu l’avviso si era reso definitivo; e poiché l’avviso non risulta notificato, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere emessa entro il biennio dalla scadenza del pagamento.

4. La medesima doglianza, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., attinge la sentenza impugnata per motivazione apparente, non avendo i giudici territoriali approfondito la questione sottoposta con il gravame incidentale in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite. 4.1 Con le memorie depositate ex art. 380-bis cod proc.civ., il ricorrente espone che, nelle more del giudizio, è stata emanata dal legislatore l’art. 46 della legge 29 dicembre 2022 , n.197 che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000,00 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31.12.2015 con cancellazione automatica; che, nel caso di specie, il debito, con cartella notificata in data 13.09.2012, è relativo ad una tassa automobilistica per l’anno 2009 (e precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni è pari ad euro 282,81) e pertanto rientra nello stralcio, previsto dalla normativa sopraindicata, posto che il valore è inferiore a mille euro; chiedendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

7. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati .

La cartella di pagamento oggetto di contenzioso (notificata nel 2012) riguarda, infatti, un carico affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione entro il predetto periodo per un debito complessivo di euro 282,81 per bollo auto relativo all'anno 2009.

La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone - e lo avrebbe imposto anche di ufficio - di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da Cass. 18.04.2017, n. 9753).

Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure , prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit.

La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione «per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili» nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori.

L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere».

Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legisdella controversia, vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di tut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3803/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio legale sito in Livorno, alla piazza E. Benamozegh, n. 17, è elettivamente domiciliato; -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE — RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore; -intimata — contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli 3vv.ti Lucia BORA e Arianna PAOLETTI, dell'[OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza Barberini, n. 12, presso lo studio legale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1816/09/2017 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19.04.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.In controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento di quanto dovuto da [OSCURATO:PERSONA] per la tassa automobilistica relativa all'anno 2009, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] rilevando la tempestività della notifica della cartella rispetto al termine prescrizionale della pretesa impositiva ex art. 5, comma 51, d.l. 30 dicembre 1983, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 e rigettava l'appello incidentale del contribuente sostenendo, per quanto ancora qui di interesse, che la cartella di pagamento era stata «notificata da Equitalia a mezzo del servizio di raccomandata postale direttamente recapitata al ricorrente (come da cartolina depositata)»; che era legittima «la maggiorazione applicata [...] in quanto collegata alle spese del procedimento di esazione della tassa evasa, non essendo previsto nel procedimento di esazione alcune previo avviso bonario» ed in applicazione del principio della soccombenza condannava l'appellato alle spese processuali. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica con controricorso la sola Regione [OSCURATO:PERSONA], mentre l'Agenzia delle entrate - Riscossione è rimasta intimata, non avendo proposto alcun controricorso. Il contribuente ha depositato memorie ex art. 380 - bis cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 2. La unica ed articolata censura attinge la sentenza impugnata ex art. 360, comma primo, n. 3), cod.proc.civ. per violazione di norme di diritto e nullità o inesistenza della notifica della cartella, assumendo che la cartella era stata notificata a mezzo corriere privato, lamentando che i giudici territoriali hanno erroneamente ritenuto che essa fosse stata disposta tramite agenti postali, contrariamente a quanto si evince dalla documentazione prodotta nel giudizio di merito (doc. 1-4 prodotti da Equitalia). Deduce, sotto altro profilo, l’omessa comunicazione dell’avviso bonario o dell’avviso di accertamento, citando all’uopo, sulla necessità dei prodromici atti, la sentenza di questa Corte n. 1532/2012 e la legge finanziaria 27 gennaio 2006, n. 296, art. 1 che prevede l’obbligo di notifica dell’avviso di accertamento. 3.Con il terzo profilo della censura, si lamenta la prescrizione della pretesa creditoria, affermando la durata biennale del termine prescrizionale ex art. 25, lett. c ) , d . P . R . 29 settembre 1 973, n. 602, per cui la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cu l’avviso si era reso definitivo; e poiché l’avviso non risulta notificato, la cartella esattoriale avrebbe dovuto essere emessa entro il biennio dalla scadenza del pagamento. 4. La medesima doglianza, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., attinge la sentenza impugnata per motivazione apparente, non avendo i giudici territoriali approfondito la questione sottoposta con il gravame incidentale in ordine al capo relativo alla condanna alle spese di lite. 4.1 Con le memorie depositate ex art. 380-bis cod proc.civ., il ricorrente espone che, nelle more del giudizio, è stata emanata dal legislatore l’art. 46 della legge 29 dicembre 2022 , n.197 che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di 1.000,00 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 31.12.2015 con cancellazione automatica; che, nel caso di specie, il debito, con cartella notificata in data 13.09.2012, è relativo ad una tassa automobilistica per l’anno 2009 (e precisamente, comprendendo anche gli interessi e le sanzioni è pari ad euro 282,81) e pertanto rientra nello stralcio, previsto dalla normativa sopraindicata, posto che il valore è inferiore a mille euro; chiedendo pertanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere. 7. Detta norma, al comma 1, prevede segnatamente che «i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati . La cartella di pagamento oggetto di contenzioso (notificata nel 2012) riguarda, infatti, un carico affidato dall'ente impositore all'agente della riscossione entro il predetto periodo per un debito complessivo di euro 282,81 per bollo auto relativo all'anno 2009. La pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra, quindi, per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento nell'ambito operativo della disposizione sopra riportata, il che impone - e lo avrebbe imposto anche di ufficio - di dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla suindicata cartella di pagamento in quanto riferita a debiti del contribuente annullati ex lege (cfr. Cass. del 24.09.2022, n. 28069; Cass. del 12 maggio 2021, n. 16362; Cass. del 18 maggio 2021, 13345; Cass. del 21 maggio 2021, n. 11656), con conseguente cassazione della sentenza impugnata (v., amplius, Cass. 23.09.2011, n. 19533 richiamata da Cass. 18.04.2017, n. 9753). Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure , prevedendo la legge l'automaticità dell'annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio previsto dalla normativa citata) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell'agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell'art. cit. La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione «per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili» nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori. L'annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legisdella controversia, vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere; compensa integralmente le spese di tut
Sentenza Cassazione n. 12075/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris