CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1999
Cassazione n. 41864/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13.07.1999 avverso la sentenza del 21 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art.337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche; Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività della pena, la Corte territoriale ha motivato in maniera coerente, logica e puntuale, osservando che, rispettivamente, non emergevano elementi positivamente valutabili a tale fine e come al suddetto riconoscimento vi ostassero tanto la gravità del fatto, quanto la personalità dell'imputato; inoltre, l'ammontare della pena era congruo, in considerazione della natura della sostanza stupefacente destinata a terzi e della capacità a delinquere dell'imputato che ha perseverato nella realizzazione di condotte delittuose nonostante la presenza di un obbligo di presentazione alla p.g; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre 2022 Il liwstenso