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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 40363/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIORDANO Gennaro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALBANESI Raffaele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dall'ALBANESI e l'annullamento della sentenza emessa nei confronti del GENNARO limitatamente alla intervenuta prescrizione delle condotte poste in essere fino maggio 2013. [OSCURATO:PERSONA]

1. GIORDANO Gennaro ed ALBANESI Raffaele, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 27 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza deliberata, in data 16 gennaio 2020, dal Tribunale di Milano, ha condannato il GIORDANO alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione e l'ALBANESI alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 640, 642, 477, 482 e 489 cod. pen. ed ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione delle condotte anteriori al 25/01/2013.2.

Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen. e dell'art. 83, comma 4 del D.L. 18/2020.

Secondo la difesa risultano prescritte anche le condotte poste in essere nel 2013 in quanto l'udienza di trattazione dell'appello, con provvedimento emesso in data 16/06/2020, è stata fissata in data 08/09/2020 e, quindi, in un momento successivo al periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale (09/03/2020-11/05/2020).

3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen.; secondo la difesa la querela sporta dalla società [OSCURATO:PERSONA] è tardiva con conseguente improcedibilità del reato di cui alla lettera A) del capo di imputazione.

La persona offesa ha depositato la querela in data 12/02/2013 nonostante fosse a conoscenza della falsità delle polizze fin dal 12/10/2012 come desumibile inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese dai testimoni VALLEFUOCO e BOLZONI.

4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 61 n.11 cod. pen.

Secondo la difesa la condotta è stata posta in essere dal GIORDANO quale privato contraente e non quale agente o sub agente assicurativo.

Nessun rapporto di collaborazione è mai insorto tra le compagnie assicurative ed il ricorrente, circostanza desumibile dalla deposizione del teste SPITALE, funzionario dell'ufficio anti-frode dalla compagnia assicurativa AXA e dalla intestazione al GIORDANO delle polizze di cui al capo di imputazione.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in un unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 642 cod. pen. (capo b) dell'imputazione); Secondo la difesa, la Corte territoriale, con motivazione apodittica, ha fondato la responsabilità dell'Albanesi esclusivamente in considerazione del rapporto di convivenza del ricorrente con il GIORDANO, omettendo di argomentare in ordine alle specifiche doglianze difensive inerenti la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dell'ALBANESI di conseguire illecitamente l'indennizzo di una assicurazione per sé o altri ed in relazione ad un accordo delinquenziale tra i due coimputati.

6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un nuovo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 83, comma 4 del D.L. 18/2020 e la conseguente prescrizione delle condotte rubricate.

Secondo la difesa l'udienza di trattazione dell'appello è stata fissata in un momento successivo al periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale con conseguente inapplicabilità della sospensione pandemica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso del GIORDANO ed il motivo nuovo dedotto dall'ALBANESI, che possono esser trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima doglianza, sono manifestamente infondati.

1.1. I ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 83 cit., nonostante, a giudizio delle difese, non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell'emergenza sanitaria, tale affermazione si basa su una erronea interpretazione della normativa speciale in tema di contrasto della pandemia da Covid 19.

1.2. Deve esser, in proposito, notato che l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, precisato che la sospensione della prescrizione può operare per tutti i procedimenti in relazione ai quali la disciplina introdotta dall'art. 83 cit., abbia provocato una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia.

La sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione» (vedi Sez.

U, n. 5292/2021 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02).

Tale interpretazione ha trovato conferma e precisazione nelle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del di. 18 del 17/0372020.

Con tali decisioni i giudici delle leggi hanno affermato che la sospensione prevista dalla normativa pandemica, è riconducibile alla causa generale di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. e, di conseguenza, riguarda la generalità dei termini -di qualsiasi natura- previsti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (vedi Corte Cost., n. 278 del 23/12/2020 e n. 140 del 06/07/2021).

1.3. L'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale in esame va inquadrato, pertanto, nell'ambito della previsione di cui all'art. 159 cod. pen., che costituisce una «norma in bianco» che demanda l'individuazione della causa di sospensione ad un'altra fonte normativa; nel caso di specie l'art. 83 cit. -come già osservato da questa Corte- la sospensione della prescrizione non opera in virtù di una norma sopravvenuta, ma in ottemperanza ad un principio generale e previgente contenuto appunto nell'art. 159 cod. pen., rispetto al quale la norma emergenziale costituisce solo l'individuazione del fatto che genera la necessità della sospensione.

In sintesi, attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni, intento che era stato perseguito con modalità analoghe in pregressi casi di sospensione dei processi collegati a situazioni di emergenza derivate da eventi sismici.

Una diversa interpretazione sarebbe, peraltro, elusiva di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenl:i civili e penali», disposizione che, come già visto, ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale.

2. Dall'applicazione di tali principi di diritto deriva che nel presente procedimento ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale e che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'intervenuta prescrizione del reato contestato in data anteriore all'emissione della sentenza oggetto di ricorso, con conseguente manifesta infondatezza dei motivi di ricorso.

Nel periodo di interesse -e quindi dopo la proposizione dell'appello in data 3 marzo 2020- è stato, infatti, emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza dell'08 settembre 2020.Ritiene il Collegio che la fattispecie oggetto di scrutinio rappresenti una situazione di stasi che imponeva la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo previsto dall'art. 83 cit., ciò in considerazione del fatto che il Presidente della Corte non ha potuto fissare l'udienza di trattazione nel periodo di lockdown stante la generale sospensione dell'attività giurisdizionale imposta dalla normativa emergenziale e la conseguente calendarizzazione bloccata dei procedimenti fino alla data del 12 maggio 2020.

3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal GIORDANO è meramente reiterativo di analoga doglianza correttamente affrontata dalla Corte territoriale e dal giudice di primo grado.

I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità, hanno motivato in ordine alla tempestività della querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], indicando, in modo conforme alle risultanze processuali ed ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela nella data in cui la compagnia assicurativa ha avuto piena ed effettiva conoscenza dei fatti oggetto di giudizio e, quindi, dalla ricezione della relazione investigativa. (vedi fra le altre Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 - 01: termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva).

La Corte territoriale ha confutato, infine, l'affermazione difensiva secondo cui il GIORDANO non potebbe rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen. non essendo il titolare del contratto assicurativo, correttamente ribadendo il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui detta fattispecie incriminatrice non prevede un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente, essendo punibile ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, effettuata anche da soggetti estranei al sinallagma (vedi in proposito Sez. 2, n. 4389 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274901).

4. Il terzo motivo del ricorso proposto dal GIORDANO è inammissibile in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello.

Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui non sono proponibili in Cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione.

In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum.

Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti.

La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello.

Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso per cassazione, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.

5. Il ricorso proposto dall'ALBANESI è inammissibile per le ragioni che seguono.

L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale.

5.1. Va rilevato, in proposito, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta.

Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente.

È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5.2. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto.

L'ALBANESI, pur lamentando formalmente una motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado, obliterando, peraltro, le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nei suoi confronti, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze.

5.3. La Corte di appello ha indicato, con motivazione logic:a ed esaustiva, gli elementi logico-fattuali (l'ALBANESI ha fornito il proprio attestato di rischio in relazione ad un numero rilevante di pratiche, compertamento che in considerazione della sua reiterazione non poteva che esser frutto di un premio accordo con il GIORDANO, soggetto con lui convivente) idonei a ritenere provata la penale responsabilità concorsuale del ricorrente e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato.

La motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso.

I giudici dell'appello, peraltro, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dall'ALBANESI, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

6. All'inammissibilità del ricorscp segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: GIORDANO Gennaro [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ALBANESI Raffaele [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto dall'ALBANESI e l'annullamento della sentenza emessa nei confronti del GENNARO limitatamente alla intervenuta prescrizione delle condotte poste in essere fino maggio 2013. [OSCURATO:PERSONA] 1. GIORDANO Gennaro ed ALBANESI Raffaele, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano, in data 27 gennaio 2021, in parziale riforma della sentenza deliberata, in data 16 gennaio 2020, dal Tribunale di Milano, ha condannato il GIORDANO alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione e l'ALBANESI alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81, comma 2, 640, 642, 477, 482 e 489 cod. pen. ed ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione delle condotte anteriori al 25/01/2013.2. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen. e dell'art. 83, comma 4 del D.L. 18/2020. Secondo la difesa risultano prescritte anche le condotte poste in essere nel 2013 in quanto l'udienza di trattazione dell'appello, con provvedimento emesso in data 16/06/2020, è stata fissata in data 08/09/2020 e, quindi, in un momento successivo al periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale (09/03/2020-11/05/2020). 3. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il secondo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 124 cod. pen.; secondo la difesa la querela sporta dalla società [OSCURATO:PERSONA] è tardiva con conseguente improcedibilità del reato di cui alla lettera A) del capo di imputazione. La persona offesa ha depositato la querela in data 12/02/2013 nonostante fosse a conoscenza della falsità delle polizze fin dal 12/10/2012 come desumibile inequivocabilmente dalle dichiarazioni rese dai testimoni VALLEFUOCO e BOLZONI. 4. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 61 n.11 cod. pen. Secondo la difesa la condotta è stata posta in essere dal GIORDANO quale privato contraente e non quale agente o sub agente assicurativo. Nessun rapporto di collaborazione è mai insorto tra le compagnie assicurative ed il ricorrente, circostanza desumibile dalla deposizione del teste SPITALE, funzionario dell'ufficio anti-frode dalla compagnia assicurativa AXA e dalla intestazione al GIORDANO delle polizze di cui al capo di imputazione. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in un unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 642 cod. pen. (capo b) dell'imputazione); Secondo la difesa, la Corte territoriale, con motivazione apodittica, ha fondato la responsabilità dell'Albanesi esclusivamente in considerazione del rapporto di convivenza del ricorrente con il GIORDANO, omettendo di argomentare in ordine alle specifiche doglianze difensive inerenti la mancanza di prova in ordine alla consapevolezza dell'ALBANESI di conseguire illecitamente l'indennizzo di una assicurazione per sé o altri ed in relazione ad un accordo delinquenziale tra i due coimputati. 6. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], un nuovo motivo di ricorso avente ad oggetto l'erronea applicazione dell'art. 83, comma 4 del D.L. 18/2020 e la conseguente prescrizione delle condotte rubricate. Secondo la difesa l'udienza di trattazione dell'appello è stata fissata in un momento successivo al periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale con conseguente inapplicabilità della sospensione pandemica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso del GIORDANO ed il motivo nuovo dedotto dall'ALBANESI, che possono esser trattati congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima doglianza, sono manifestamente infondati. 1.1. I ricorrenti hanno censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto operante la sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 83 cit., nonostante, a giudizio delle difese, non vi sia stato alcun differimento della trattazione del procedimento a cagione dell'emergenza sanitaria, tale affermazione si basa su una erronea interpretazione della normativa speciale in tema di contrasto della pandemia da Covid 19. 1.2. Deve esser, in proposito, notato che l'art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo da ultimo vigente, ha previsto il rinvio di ufficio delle udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari nonché la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti penali nonché del corso della prescrizione nei procedimenti in cui opera la sospensione dei termini. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, precisato che la sospensione della prescrizione può operare per tutti i procedimenti in relazione ai quali la disciplina introdotta dall'art. 83 cit., abbia provocato una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia. La sospensione dei termini di prescrizione in discorso, nelle fasi del procedimento o del processo, «non è altrettanto necessariamente legata alla sopravvenuta impossibilità di celebrare un'udienza, posto che il citato secondo comma dell'art. 83 sospende, senza distinzione, "tutti i termini procedurali", purché, come detto, gli stessi decorrano nell'intervallo temporale considerato da tale disposizione» (vedi Sez. U, n. 5292/2021 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432 - 02). Tale interpretazione ha trovato conferma e precisazione nelle sentenze pronunciate dalla Corte Costituzionale nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del di. 18 del 17/0372020. Con tali decisioni i giudici delle leggi hanno affermato che la sospensione prevista dalla normativa pandemica, è riconducibile alla causa generale di sospensione della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen. e, di conseguenza, riguarda la generalità dei termini -di qualsiasi natura- previsti per il compimento di qualsiasi atto del procedimento (vedi Corte Cost., n. 278 del 23/12/2020 e n. 140 del 06/07/2021). 1.3. L'istituto della sospensione della prescrizione previsto dalla normativa emergenziale in esame va inquadrato, pertanto, nell'ambito della previsione di cui all'art. 159 cod. pen., che costituisce una «norma in bianco» che demanda l'individuazione della causa di sospensione ad un'altra fonte normativa; nel caso di specie l'art. 83 cit. -come già osservato da questa Corte- la sospensione della prescrizione non opera in virtù di una norma sopravvenuta, ma in ottemperanza ad un principio generale e previgente contenuto appunto nell'art. 159 cod. pen., rispetto al quale la norma emergenziale costituisce solo l'individuazione del fatto che genera la necessità della sospensione. In sintesi, attraverso la sospensione «assoluta» di tutti i termini processuali nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020, il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court l'attività giurisdizionale in via generale ed obbligatoria, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni, intento che era stato perseguito con modalità analoghe in pregressi casi di sospensione dei processi collegati a situazioni di emergenza derivate da eventi sismici. Una diversa interpretazione sarebbe, peraltro, elusiva di quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 83, che prevede la sospensione di tutti i termini procedurali relativi al «compimento di qualsiasi atto dei procedimenl:i civili e penali», disposizione che, come già visto, ha superato indenne il vaglio di legittimità costituzionale. 2. Dall'applicazione di tali principi di diritto deriva che nel presente procedimento ha operato la sospensione prevista dalla normativa emergenziale e che la Corte territoriale ha correttamente escluso l'intervenuta prescrizione del reato contestato in data anteriore all'emissione della sentenza oggetto di ricorso, con conseguente manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. Nel periodo di interesse -e quindi dopo la proposizione dell'appello in data 3 marzo 2020- è stato, infatti, emesso il decreto di citazione per il giudizio di appello, con il quale è stata fissata l'udienza dell'08 settembre 2020.Ritiene il Collegio che la fattispecie oggetto di scrutinio rappresenti una situazione di stasi che imponeva la sospensione dei termini prescrizionali per il periodo previsto dall'art. 83 cit., ciò in considerazione del fatto che il Presidente della Corte non ha potuto fissare l'udienza di trattazione nel periodo di lockdown stante la generale sospensione dell'attività giurisdizionale imposta dalla normativa emergenziale e la conseguente calendarizzazione bloccata dei procedimenti fino alla data del 12 maggio 2020. 3. Il secondo motivo del ricorso proposto dal GIORDANO è meramente reiterativo di analoga doglianza correttamente affrontata dalla Corte territoriale e dal giudice di primo grado. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva e priva di illogicità, hanno motivato in ordine alla tempestività della querela sporta dalla [OSCURATO:PERSONA], indicando, in modo conforme alle risultanze processuali ed ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, il momento di decorrenza del termine per la proposizione della querela nella data in cui la compagnia assicurativa ha avuto piena ed effettiva conoscenza dei fatti oggetto di giudizio e, quindi, dalla ricezione della relazione investigativa. (vedi fra le altre Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081 - 01: termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva). La Corte territoriale ha confutato, infine, l'affermazione difensiva secondo cui il GIORDANO non potebbe rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen. non essendo il titolare del contratto assicurativo, correttamente ribadendo il principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione secondo cui detta fattispecie incriminatrice non prevede un reato proprio attribuibile esclusivamente al contraente, essendo punibile ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici, attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, effettuata anche da soggetti estranei al sinallagma (vedi in proposito Sez. 2, n. 4389 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 274901). 4. Il terzo motivo del ricorso proposto dal GIORDANO è inammissibile in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui non sono proponibili in Cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. La disposizione in esame deve, quindi, essere letta in correlazione con quella dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso per cassazione, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale. 5. Il ricorso proposto dall'ALBANESI è inammissibile per le ragioni che seguono. L'articolazione del ricorso corrisponde alla riproposizione pressoché inalterata delle medesime doglianze fattuali proposte in appello ed esaurientemente affrontate e disattese dalla Corte territoriale. 5.1. Va rilevato, in proposito, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto che sorreggono ogni richiesta. Il motivo di ricorso in cassazione è, pertanto, caratterizzato da una «duplice specificità», dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e, contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, in modo che sia chiaramente sussumibile fra quelli previsti dall'art.606 cod. proc. pen., e dedurre specificamente, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. È, di conseguenza, inevitabile che il ricorso, che si limita a riprodurre quanto già sostenuto nell'atto di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5.2. Il ricorrente, a fronte delle argomentazioni, logiche e coerenti, formulate dalla Corte di appello, invoca una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione; richiesta inammissibile perché tale modo di procedere trasformerebbe il giudizio di legittimità in ulteriore giudizio di fatto. L'ALBANESI, pur lamentando formalmente una motivazione apparente, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dalla Corte territoriale ed ancor prima dal Giudice di primo grado, obliterando, peraltro, le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla completezza ed attendibilità delle prove raccolte nei suoi confronti, senza confrontarsi con il percorso argomentativo seguito nelle due sentenze. 5.3. La Corte di appello ha indicato, con motivazione logic:a ed esaustiva, gli elementi logico-fattuali (l'ALBANESI ha fornito il proprio attestato di rischio in relazione ad un numero rilevante di pratiche, compertamento che in considerazione della sua reiterazione non poteva che esser frutto di un premio accordo con il GIORDANO, soggetto con lui convivente) idonei a ritenere provata la penale responsabilità concorsuale del ricorrente e la sussistenza degli elementi costitutivi del reato rubricato. La motivazione oggetto di ricorso contiene una valutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi rilevanti del giudizio; non risultano esservi errori nell'applicazione delle regole della logica né contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio e risulta corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso. I giudici dell'appello, peraltro, hanno trattato e disatteso, con specifica ed adeguata motivazione, tutte le censure proposte dall'ALBANESI, con la conseguenza che la struttura giustificativa della sentenza impugnata si salda con il provvedimento del giudice di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, avendo, esaminato le censure proposte dai ricorrenti con criteri omogenei a quelli del primo giudice, in tal modo concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione stessa (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep.2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). 6. All'inammissibilità del ricorscp segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrenté al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila
Sentenza Cassazione n. 40363/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris