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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 25355/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22371/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 99/2021 depositata il 13/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.22371/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], geometra, iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti CIPAG) dal 1974 al 2013, avendo accertato che questi, alla data di presentazione della domanda di pensionamento, aveva maturato il requisito di 36 anni di anzianità contributiva previsto dall’art. 34.6 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti; nel computo della suddetta anzianità la Corte territoriale ha calcolato anche due anni (1991 e 1992) per i quali il versamento, ormai prescritto, era stato incompleto, e che la CIPAG aveva, in quanto tale, escluso dal computo; la Corte d’appello ha in proposito stabilito che tale esclusione era stata disposta dall’ente previdenziale in difformità con l’art. 24 co.1 dello stesso Regolamento, il quale prevede per l’iscritto la possibilità di sanare i versamenti parziali prescritti mediante la cd. riserva matematica di cui alla legge n. 1338 del 1962; ha, infine, stabilito che la CIPAG aveva illegittimamente incluso fra i redditi rilevanti ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione anche le annualità 1994, 1995 e 1996 ove risultava dichiarato un reddito pari a zero, rilevando la difformità di tale scelta rispetto all’art. 2, co.2 della l. n. 773 del 1982 il quale, nel definire l’ammontare della pensione per ogni anno di contribuzione effettiva, dispone che essa è pari al 2% della media dei dieci più elevati redditi annuali professionali rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; secondo la Corte d’appello, la scelta di “selezionare” le tre annualità a reddito zero aveva finito per abbassare la soglia media di reddito posta a base di calcolo della pensione, a tutto svantaggio del geometra; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso Principale con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 c.c., 2, l. 773/1982 nonché degli artt. 2, 3, 34 reg. prev.

CIPAG e dell’art. 24 reg. contr.

CIPAG”; il motivo valorizza l’autonomia regolamentare dell’ente, le cui norme la Corte territoriale non avrebbe interpretato correttamente sul punto di considerare utili a fini pensionistici anche gli anni coperti da contribuzione parziale; sostiene che il geometra aveva soltanto 34 anni di anzianità di iscrizione anziché 36 e che pertanto mancava dell’anzianità contributiva idonea al sorgere del diritto al trattamento pensionistico.

Ricorso incidentale condizionato col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente incidentale deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34.6 Reg.

Prev. in combinato disposto con gli artt. 34.1 e 2.1 lett b)Reg.Prev.”; contesta la sentenza per avere ritenuto, concordemente a quanto affermato dalla CIPAG, che il geometra non avesse maturato, alla data della presentazione della domanda di pensione il requisito di 34 anni di anzianità contributiva sufficiente per l’applicazione dell’art. 34.6 Reg.prev.; tale interpretazione discende da una diversa lettura del combinato disposto delle norme regolamentari, dalla quale scaturirebbe che per il biennio 2013-2014 una disciplina transitoria, contenuta nell’art. 34.1, aveva previsto che per il raggiungimento del requisito contributivo erano sufficienti 34 anni di anzianità di effettiva contribuzione; non vi sarebbe stato, pertanto, bisogno di recuperare le annualità (incomplete) 1991-1992 per raggiungere i 36 anni di effettiva contribuzione al fine di riconoscere il diritto di accesso al trattamento pensionistico; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.”; il motivo ritiene ingiusta la riduzione, in sede di riforma della statuizione delle spese del primo grado di giudizio, del compenso liquidato ai due avvocati difensori della parte vittoriosa (dagli euro 3.000,00 del 1° grado, agli euro 2.500,00 per entrambi i difensori nella sentenza di riforma in appello), senza che tale domanda fosse mai stata oggetto della difesa in appello da parte della CIPAG; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 112 e 210 c.p.c. per avere omesso di pronunciarsi su una richiesta fondamentale formulata dal signor [OSCURATO:PERSONA]”, concernente l’esibizione in fase istruttoria dei conteggi per il ricalcolo della pensione (e degli arretrati), dei criteri di calcolo applicati, differenziati al loro interno tra quota capitale, quota interessi, rivalutazione e trattenute fiscali.

Esame del ricorso principale: l’unico motivo è infondato; il ragionamento difensivo della CIPAG si contrappone all’interpretazione delle norme regolamentari offerta dal giudice dell’appello, la quale iscrivendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità va, pertanto, confermata; tale orientamento, correttamente applicato nel caso in esame dalla Corte bresciana, stabilisce che nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto; da ciò la Corte Suprema fa conseguire la tesi secondo cui l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale" (In tal senso cfr. Cass. n. 30421del 2019) il ricorso incidentale condizionato viene assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale; in definitiva, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale assorbito; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte vittoriosa, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22371/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.I.P.A.G., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 99/2021 depositata il 13/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.22371/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], geometra, iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti CIPAG) dal 1974 al 2013, avendo accertato che questi, alla data di presentazione della domanda di pensionamento, aveva maturato il requisito di 36 anni di anzianità contributiva previsto dall’art. 34.6 del Regolamento per l’attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti; nel computo della suddetta anzianità la Corte territoriale ha calcolato anche due anni (1991 e 1992) per i quali il versamento, ormai prescritto, era stato incompleto, e che la CIPAG aveva, in quanto tale, escluso dal computo; la Corte d’appello ha in proposito stabilito che tale esclusione era stata disposta dall’ente previdenziale in difformità con l’art. 24 co.1 dello stesso Regolamento, il quale prevede per l’iscritto la possibilità di sanare i versamenti parziali prescritti mediante la cd. riserva matematica di cui alla legge n. 1338 del 1962; ha, infine, stabilito che la CIPAG aveva illegittimamente incluso fra i redditi rilevanti ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione anche le annualità 1994, 1995 e 1996 ove risultava dichiarato un reddito pari a zero, rilevando la difformità di tale scelta rispetto all’art. 2, co.2 della l. n. 773 del 1982 il quale, nel definire l’ammontare della pensione per ogni anno di contribuzione effettiva, dispone che essa è pari al 2% della media dei dieci più elevati redditi annuali professionali rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione; secondo la Corte d’appello, la scelta di “selezionare” le tre annualità a reddito zero aveva finito per abbassare la soglia media di reddito posta a base di calcolo della pensione, a tutto svantaggio del geometra; la cassazione della sentenza è domandata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale condizionato sulla base di tre motivi; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso Principale con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2116 c.c., 2, l. 773/1982 nonché degli artt. 2, 3, 34 reg. prev. CIPAG e dell’art. 24 reg. contr. CIPAG”; il motivo valorizza l’autonomia regolamentare dell’ente, le cui norme la Corte territoriale non avrebbe interpretato correttamente sul punto di considerare utili a fini pensionistici anche gli anni coperti da contribuzione parziale; sostiene che il geometra aveva soltanto 34 anni di anzianità di iscrizione anziché 36 e che pertanto mancava dell’anzianità contributiva idonea al sorgere del diritto al trattamento pensionistico. Ricorso incidentale condizionato col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., il ricorrente incidentale deduce “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 34.6 Reg. Prev. in combinato disposto con gli artt. 34.1 e 2.1 lett b)Reg.Prev.”; contesta la sentenza per avere ritenuto, concordemente a quanto affermato dalla CIPAG, che il geometra non avesse maturato, alla data della presentazione della domanda di pensione il requisito di 34 anni di anzianità contributiva sufficiente per l’applicazione dell’art. 34.6 Reg.prev.; tale interpretazione discende da una diversa lettura del combinato disposto delle norme regolamentari, dalla quale scaturirebbe che per il biennio 2013-2014 una disciplina transitoria, contenuta nell’art. 34.1, aveva previsto che per il raggiungimento del requisito contributivo erano sufficienti 34 anni di anzianità di effettiva contribuzione; non vi sarebbe stato, pertanto, bisogno di recuperare le annualità (incomplete) 1991-1992 per raggiungere i 36 anni di effettiva contribuzione al fine di riconoscere il diritto di accesso al trattamento pensionistico; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., contesta “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c.”; il motivo ritiene ingiusta la riduzione, in sede di riforma della statuizione delle spese del primo grado di giudizio, del compenso liquidato ai due avvocati difensori della parte vittoriosa (dagli euro 3.000,00 del 1° grado, agli euro 2.500,00 per entrambi i difensori nella sentenza di riforma in appello), senza che tale domanda fosse mai stata oggetto della difesa in appello da parte della CIPAG; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., denuncia “Violazione e/o falsa applicazione del combinato dispostodegli artt. 112 e 210 c.p.c. per avere omesso di pronunciarsi su una richiesta fondamentale formulata dal signor [OSCURATO:PERSONA]”, concernente l’esibizione in fase istruttoria dei conteggi per il ricalcolo della pensione (e degli arretrati), dei criteri di calcolo applicati, differenziati al loro interno tra quota capitale, quota interessi, rivalutazione e trattenute fiscali. Esame del ricorso principale: l’unico motivo è infondato; il ragionamento difensivo della CIPAG si contrappone all’interpretazione delle norme regolamentari offerta dal giudice dell’appello, la quale iscrivendosi nel solco della giurisprudenza di legittimità va, pertanto, confermata; tale orientamento, correttamente applicato nel caso in esame dalla Corte bresciana, stabilisce che nel sistema previdenziale forense, anche gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, in quanto nessuna norma prevede che venga "annullata" l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto; da ciò la Corte Suprema fa conseguire la tesi secondo cui l'art. 1 della l. n. 141 del 1992, secondo il quale la pensione di vecchiaia è pari, per ogni anno di "effettiva" iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF nel quindicennio anteriore alla maturazione del diritto a pensione, va interpretato nel senso che la pensione si commisura alla contribuzione "effettiva", non rilevando cioè il principio di automatismo delle prestazioni valido nel lavoro dipendente, mentre il termine "effettivo", estraneo al concetto di "misura", non può intendersi come sinonimo di "integrale" (In tal senso cfr. Cass. n. 30421del 2019) il ricorso incidentale condizionato viene assorbito a seguito del rigetto del ricorso principale; in definitiva, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale assorbito; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso principale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte vittoriosa, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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