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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 38069/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31 gennaio 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2018 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, quarto comma, T.U. stup.

Commesso il 15 dicembre 2018.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per í motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 110 cod. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

I due coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati condannati, per lo stesso reato in concorso, alla pena di anni 1 di reclusione ed C 4.000,00 di multa ciascuno.

Tutti e tre gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato in concorso, per 600 grammi, circa, di marijuana; i tre, comunque, sono stati condannati a pene diverse senza nessuna motivazione specifica che potesse giustificare una palese differenza di trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente risulta incensurato e aveva reso ampia confessione, ma è stato condannato ad una pena superiore a quella degli altri due.

Per i due coimputati la sentenza ha rilevato la loro caratura criminale (in relazione anche ai loro precedenti) e l'adeguatezza della pena loro irrogata (1 anno di reclusione ed C 4.000,00 di multa ciascuno) ai fatti.

La sentenza sul punto risulta senza motivazione, nonostante la riduzione della pena al ricorrente (da 2 anni e 8 mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa ad anni 2 di reclusione ed C 20.000,00 di multa).

Nessuna differenza di posizione nel concorso del reato risulta indicata nell'imputazione o, comunque, motivata dai giudici di merito per la differenza sostanziale del trattamento sanzionatorio.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato sul trattamento sanzionatorio in quanto, nonostante specifici motivi di appello sull'eccessivo trattamento sanzionatorio (il ricorrente risultava incensurato e collaborava in sede di indagini, confessando, peraltro, i fatti in sede di convalida dell'arresto) anche in relazione alla pena inferiore irrogata ai due coimputati, la sentenza non motiva adeguatamente sui criteri utilizzati per la determinazione della pena.

La Corte di appello ha accolto l'appello (parzialmente) del ricorrente e ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, con una pena base di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 45.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche e il rito.

Tuttavia, nel determinare la pena, in maniera superiore di molto alla pena minima edittale, la sentenza non motiva adeguatamente sulle circostanze concrete che hanno fatto ritenere giusta ai sensi degli art. 132 e 133 cod. pen. una tale pena, anche con riferimento alle pene (inferiori) irrogate ai due coimputati (evidenziata questa circostanza con specifico motivo di appello, non affrontato dalla Corte di appello di Roma).

Infatti, "In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva confermato la pena irrogata dal primo giudice, assumendo il massimo edittale quale parametro per il computo della diminuente del rito abbreviato, senza dare risposta ai rilievi contenuti nei motivi di appello)" (Sez. 1, Sentenza n. 24213 del 13/03/2013 Ud. - dep. 04/06/2013 - Rv. 255825 - 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019 Ud. - dep. 31/07/2019 - Rv. 276932 - 01).

La sentenza deve, quindi, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità (art. 624, secondo comma, cod. proc. pen.) P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità.

Così deciso il 24/03/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 31 gennaio 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 23 ottobre 2018 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni 2 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 73, quarto comma, T.U. stup. Commesso il 15 dicembre 2018. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per í motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 110 cod. pen.); mancanza e manifesta illogicità della motivazione. I due coimputati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sono stati condannati, per lo stesso reato in concorso, alla pena di anni 1 di reclusione ed C 4.000,00 di multa ciascuno. Tutti e tre gli imputati sono stati ritenuti responsabili del reato in concorso, per 600 grammi, circa, di marijuana; i tre, comunque, sono stati condannati a pene diverse senza nessuna motivazione specifica che potesse giustificare una palese differenza di trattamento sanzionatorio. Il ricorrente risulta incensurato e aveva reso ampia confessione, ma è stato condannato ad una pena superiore a quella degli altri due. Per i due coimputati la sentenza ha rilevato la loro caratura criminale (in relazione anche ai loro precedenti) e l'adeguatezza della pena loro irrogata (1 anno di reclusione ed C 4.000,00 di multa ciascuno) ai fatti. La sentenza sul punto risulta senza motivazione, nonostante la riduzione della pena al ricorrente (da 2 anni e 8 mesi di reclusione ed C 20.000,00 di multa ad anni 2 di reclusione ed C 20.000,00 di multa). Nessuna differenza di posizione nel concorso del reato risulta indicata nell'imputazione o, comunque, motivata dai giudici di merito per la differenza sostanziale del trattamento sanzionatorio. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato sul trattamento sanzionatorio in quanto, nonostante specifici motivi di appello sull'eccessivo trattamento sanzionatorio (il ricorrente risultava incensurato e collaborava in sede di indagini, confessando, peraltro, i fatti in sede di convalida dell'arresto) anche in relazione alla pena inferiore irrogata ai due coimputati, la sentenza non motiva adeguatamente sui criteri utilizzati per la determinazione della pena. La Corte di appello ha accolto l'appello (parzialmente) del ricorrente e ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione ed C 20.000,00 di multa, con una pena base di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed C 45.000,00 di multa, ridotta per le circostanze attenuanti generiche e il rito. Tuttavia, nel determinare la pena, in maniera superiore di molto alla pena minima edittale, la sentenza non motiva adeguatamente sulle circostanze concrete che hanno fatto ritenere giusta ai sensi degli art. 132 e 133 cod. pen. una tale pena, anche con riferimento alle pene (inferiori) irrogate ai due coimputati (evidenziata questa circostanza con specifico motivo di appello, non affrontato dalla Corte di appello di Roma). Infatti, "In tema di determinazione della pena, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio. (Fattispecie in cui la Corte di Appello aveva confermato la pena irrogata dal primo giudice, assumendo il massimo edittale quale parametro per il computo della diminuente del rito abbreviato, senza dare risposta ai rilievi contenuti nei motivi di appello)" (Sez. 1, Sentenza n. 24213 del 13/03/2013 Ud. - dep. 04/06/2013 - Rv. 255825 - 01; vedi anche Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 27/06/2019 Ud. - dep. 31/07/2019 - Rv. 276932 - 01). La sentenza deve, quindi, annullarsi con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con la dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità (art. 624, secondo comma, cod. proc. pen.) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 24/03/2021 Il
Sentenza Cassazione n. 38069/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris