CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/08/2025 emessa dal Tribunale di Leccevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinviodell'ordinanza limitatamente al punto relativo al periculum in mora;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Palamà, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Lecce, nell'ambito di una più ampia e articolata indagine, hadisposto il sequestro preventivo diretto e per equivalente della somma di euro1.574.250 in quanto ritenuta provento del reato di cui all'art. 640-bis cod. pen.(di cui al capo 18) asseritamente commesso dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] LucianoAngele', in concorso con altri cinque indagati.Il sequestro è stato disposto in funzione della futura confisca del profitto,ripartendo in parti uguali tra tutti i concorrenti l'importo complessivo dasequestrare e quindi nella misura di euro 262.375 ciascuno.In esecuzione del sequestro, all'indagato [OSCURATO:PERSONA]' sono stati sequestrati beni(soprattutto immobili) per un valore di euro 135.712,13.Secondo l'ipotesi accusatoria i coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consentito alla società [OSCURATO:SOCIETA] (amministrata dal secondo) diottenere e poi incassare fraudolentemente dalla Regione Puglia 1.574.250 euro atitolo di finanziamento regionale a fondo perduto per la realizzazione di unprogetto immobiliare; l’induzione in errore dell’ente pubblico sarebbe avvenutaanche mediante la produzione, a giustificazione dei costi ammessi alfinanziamento, di fatture per euro 1.431.050 emesse a fronte di operazionisoggettivamente inesistenti dalla società Ateneum, di cui sarebbe amministratoredi fatto l'indagato [OSCURATO:PERSONA]'. Quest'ultimo, per consentire tale interposizionefittizia, sarebbe stato remunerato con una somma mensile fissa.Con ordinanza del 08/08/2025 il Tribunale di Lecce, decidendo sull'istanza diriesame presentata nell'interesse dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]', ha rigettatol'impugnazione, confermando il decreto di sequestro.2. Avverso quest'ultimo provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Col primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione.Il difensore lamenta in primo luogo la violazione da parte dei Giudici dimerito dei principi affermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazionen. 13783/25 “Massini” in ordine ai criteri di individuazione del quantumsequestrabile/confiscabile per equivalente in caso di concorso di persone nelreato. In particolare, secondo il ricorrente, tanto il G.i.p. quanto il Tribunale delriesame hanno erroneamente ritenuto che non fosse quantificabilel'arricchimento conseguito da ciascun concorrente per effetto della commissionedella truffa aggravata e dunque che fosse legittimo il ricorso al criterio sussidiariodella ripartizione del profitto in parti uguali tra i sei indagati. Secondo la difesatale conclusione era però in contrasto, non solo con il contenuto delleintercettazioni telefoniche indicate nell'atto di gravame, ma anche con la stessaimputazione formulata dal pubblico ministero, posto che ad [OSCURATO:PERSONA]' si contestaunicamente di aver partecipato alla truffa mettendo a disposizione i mezzi e lerisorse della società Co. Re. Edile in cambio di un compenso mensile. Lamotivazione era altresì contraddittoria in quanto il Tribunale, da un lato, avevavalorizzato le intercettazioni per ritenere provato il concorso dell'[OSCURATO:PERSONA]' nellaconsumazione della truffa ma poi ne aveva escluso la rilevanza per quantificarela quota di profitto conseguita dal concorrente. Ritiene quindi il ricorrente cheall'[OSCURATO:PERSONA]' si poteva sequestrare solo quanto ricevuto, a titolo di compenso, peraver messo a disposizione della società Ateneum (emittente le false fatture)beni, personale e mezzi.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, mancanza omanifesta illogicità della motivazione. Secondo il difensore la motivazionedell'ordinanza in relazione al motivo di gravame con il quale si contestaval'attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA]' della qualifica di amministratore di fatto dellaCo.Ro.Edile è “in parte contraddittoria e in parte inesistente”.In particolare: 1) non vi è prova che [OSCURATO:PERSONA]' si sia mai ingerito nellagestione della società, e ciò è dimostrato dal fatto che, se ne fosse statoveramente l'amministratore, anche la persona giuridica sarebbe stata indagata eprovvedimento; 2) la motivazione manca anche perché il Tribunale non hamotivato sulle prove documentali prodotte dalla difesa da cui emergeva cheparte dei rapporti commerciali erano intervenuti direttamente tra Co.Ro.Edile eLuxuryclass e che l'[OSCURATO:PERSONA]' aveva reso prestazioni professionali, in proprio,direttamente a favore di quest'ultima società.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc. pen., nullità dell'ordinanza per contraddittorietà della motivazione in puntodi periculum in mora. La difesa evidenzia che in sede di riesame aveva dedottoche non sussisteva alcun pericolo che l'immobile sequestrato all'[OSCURATO:PERSONA]' potesseessere distratto o venduto in quanto gravato da ipoteca. Il Tribunale del riesameaveva risposto dicendo che la difesa non aveva documentato l'esistenzadell'ipoteca, ma ciò era errato in quanto l'ipoteca risultava dagli atti relativi allastessa esecuzione del sequestro (posto che nei RR.II. risultava l'iscrizioneipotecaria).3. Il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio scritto,senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione oralepervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611,comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.Giova premettere e ribadire che, in base all'art. 325, comma 1, cod. proc.pen., il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art.324, cod. proc. pen., è consentito soltanto per violazione di legge e non ancheper vizi della motivazione. Per giurisprudenza costante, le lacune motivazionalipossono rientrare nella violazione di legge, ma solo nei casi in cui la motivazionemanchi del tutto, ovvero sia meramente apparente e non anche allorquando essasia affetta da illogicità, quand'anche manifesta (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004,Bevilacqua, Rv. 226710-01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv.224611-01). Si è poi precisato che la motivazione "assente" è quella che mancafisicamente o che è graficamente indecifrabile, mentre s'intende per"motivazione apparente" quella affetta da vizi così radicali, da rendere l'apparatoargomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo deirequisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo arendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv.269656).Ciò premesso, nel caso in esame, i motivi di ricorso risultano tuttiinammissibili in quanto, a ben vedere, lo stesso ricorrente, lungi dal dedurreviolazioni di legge denunciabili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., siduole del fatto che la motivazione dei giudici di merito sarebbe insufficiente,inadeguata o contraddittoria. Si denunciano dunque (presunte) insufficienze oinadeguatezze motivazionali che, come detto, non sono deducibili in questa sede.2. Quanto al primo motivo di ricorso col quale si denuncia la violazione deiprincìpi di diritto contenuti nella sentenza delle Sezioni Unite “Massini” (Sez. U,n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756-01), occorre rilevareche tale pronuncia ha affermato che, in caso di concorso di persone nel reato,esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca deve essere disposta neiconfronti di ciascun concorrente limitatamente a quanto dal medesimoconseguito, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittoriofra le parti e, solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimentodel singolo concorrente, è legittima la ripartizione in parti uguali. La sentenza haprecisato che il medesimo principio opera anche in caso di sequestro finalizzatoalla confisca, per il quale tuttavia l'obbligo motivazionale del giudice va modulatoin relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti. Ladeterminazione della quota di profitto conseguita da ciascun concorrente è quindiuna questione di fatto che rientra nella competenza esclusiva del giudice dimerito e non può essere sindacata in sede di legittimità se motivata.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, i Giudicidi merito si sono attenuti ai princìpi affermati dalle Sezioni unite e hanno ritenutoche sulla base degli atti disponibili (a cominciare dalle intercettazioni valorizzateanche dalla difesa) emergeva unicamente la prova che l'[OSCURATO:PERSONA]' aveva percepitouna parte del profitto della truffa che tuttavia, tenuto anche conto che ilprocedimento è in un fase di indagini preliminari, non era quantificabile intermini precisi, sicché risultava legittimo (almeno in questa fase processuale) ilricorso al criterio sussidiario della ripartizione in parti uguali.Va altresì rilevato che, a differenza di quanto assume il ricorrente, nonrisulta neppure consentito, ai fini della quantificazione del profitto conseguitodall'[OSCURATO:PERSONA]', far riferimento in via esclusiva al capo d'imputazione; e ciò, nonsolo perché, come è noto, nella fase delle indagini preliminari l'imputazione èprovvisoria e fluida, ma anche perché lo stesso capo d'imputazione cautelare nonconsente tale quantificazione: sia perché non è detto che il compenso mensile di1.750 euro elargito all'imputato sia l'unica quota del ben più ampio provento delreato a lui riconosciuta; sia perché l'imputazione non chiarisce per quanto tempoil compenso mensile sia stato corrisposto.Non è quindi riscontrabile alcuna violazione di legge posto che il Tribunaleha effettuato un apprezzamento di fatto, dando conto delle ragioni delladecisione con una motivazione esistente e non meramente apparente;motivazione che non è quindi sindacabile in questa sede.3. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso, colquale si contesta l'attribuzione all'[OSCURATO:PERSONA]' della qualifica di amministratore difatto della società emittente le false fatture utilizzate per perpetrare la truffa.Anche in questo caso, infatti il Tribunale (pag. 7 dell'ordinanza) ha motivato inordine al ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'indagato in seno allaCO.RO.EDILE, valorizzando precisi elementi di fatto (comprese le intercettazioniin atti) dai quali emerge che l'indagato era il referente della suddetta società,con il quale i coindagati interloquivano per tutte le richieste e le decisioni piùimportanti nei rapporti aziendali. Siamo quindi in presenza di una motivazioneesistente (e peraltro neppure illogica), con conseguente impossibilità di ravvisareuna violazione di legge deducibile nel presente giudizio.4. Il terzo motivo, avente ad oggetto il periculum in mora, è parimentiinammissibile. Anche in questo caso, infatti, il Tribunale del riesame haadeguatamente e congruamente motivato sul punto, evidenziando il fatto che ilvalore del patrimonio dell'[OSCURATO:PERSONA]' era inferiore al valore dei beniconfiscabili/sequestrabili, sicché vi era l'esigenza di anticipare gli effetti dellafutura confisca (diretta o per equivalente) del profitto del reato per assicurare lafruttuosità di questa. Il Tribunale ha poi evidenziato che l'esistenza dell'ipotecasull'immobile in sequestro, lungi dall'escludere il suddetto periculum, loaccentuava in quanto riduceva ulteriormente l'entità del patrimonio dell'indagatosuscettibile di confisca. Anche in questo caso si è dunque in presenza di unamotivazione non illogica e men che meno mancante o apparente.Del resto, l'argomento dedotto in sede di riesame era già manifestamenteinfondato e irrilevante, essendo notorio che l'esistenza di una ipoteca nonimpedisce in alcun modo la cessione del bene immobile che ne è gravato ma neriduce unicamente il valore di mercato.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdell'impugnazione, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché,non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente