CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 08015/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI Oggetto: minimale contributi vo RGN Cron. Rep. CC 8.3.23 SCIPIONI 132, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n.285/17, depositata il 16.5.17; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8.3.23 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa ad un verbale di accertamento emesso dall’Inps e avente ad oggetto il pagamento di contributi omessi e relative sanzioni dovuti in relazione ad indennità sostitutive del preavviso non erogate, per quanto rileva in questa sede, a due lavoratori. Costoro avevano terminato il rapporto di lavoro con la società in forza di verbali di conciliazione in sede sindacale nei quali si dava atto che, a seguito dell’intimato licenziamento, essi rinunciavano all’indennità sostitutiva di preavviso e ricevevano somme sia a titolo transattivo sia a titolo di incentivo all’esodo. Riteneva la Corte che, ferma l’applicazione del principio del minimale contributivo e della inopponibilità all’Inps di accordi tra datore e lavoratore che escludano pretese retributive invece dovute per legge o CCNL, nel caso di specie la volontà della parti, come emergente dal contratto transattivo, era quella non di far cessare il rapporto di lavoro per decisione unilaterale del datore, con successiva rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva di preavviso, bensì di far cessare il rapporto consensualmente con attribuzione ai lavoratori di somme a titolo di incentivo all’esodo e a titolo transattivo. Avverso la sentenza ricorre l’Inps per un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] spa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. All’adunanza camerale, il collegio ha fissato in giorni 60 il termine per il deposito della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.12 l. n.153/69, dell’art.1 d. l. n.338/89 e dell’art.2118 c.c., per avere la Corte violato il principio del minimale contributivo,considerato che la transazione non era opponibile all’Inps e che gli emolumenti retributivi corrispondenti alle indennità sostitutive del preavviso, dovute per legge (art.2118 c.c.), sebbene non corrisposte per accordo transattivo, avrebbero comunque dovuto conteggiarsi entro il distinto rapporto previdenziale, conconseguente obbligo contributivo. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso poiché proposto da una persona – il dirigente dell’ufficio dirigenziale generale “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” – che non risulterebbe essere stata delegata a rappresentare l’Inps nel presente giudizio da parte del legale rappresentate pro tempore dell’ente, ovvero il Prof. [OSCURATO:PERSONA]. L’Inps ha prodotto ex art.372 c.p.c. la determinazione n.22 del 24.1.17 che nomina [OSCURATO:PERSONA] dirigente della “Direzione centrale entrate e recupero crediti” dell’Inps. Ha poi prodotto la determinazione n.110 del 28.7.2016, ove risultano elencati i compiti spettanti alla “Direzione centrale entrate e recupero crediti”. Nell’elencazione delle attribuzioni è prevista quella di gestione delle attività finalizzate all’accertamento e alla riscossione dei crediti contributivi. Non pare potersi dubitare del fatto che sia pertinente e inclusa nel concetto di gestione di tutte le attività funzionali a tale scopo, l’attività di rappresenta nza del l’ente nelle sedi giudi ziali deputata all’accertamento e riscossione dei crediti contributivi.L’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa è infondata, poiché essi sono riportati mediante trascrizione della sentenza d’appello che, nella parte relativa al fatto, ha dato conto della pretesa iniziale della società, del tenore della pronuncia di primo grado e delle ragioni d’appello. Il ricorso dell’Inps, poi, consente di individuare le ragioni di critica alla sentenza e impugnata. Nel merito il ricorso è fondato. La regola del minimale contributivo, posta dall’art.1 d. l. n.338/89, prevede che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi. La norma fa riferimento alla retribuzione dovuta per legge e non a quella effettivamente corrisposta dal datore. Sono dunque irrilevanti inadempimenti contrattuali del datore verso il lavoratore che implichino omesso pagamento o pagamento della retribuzione in misura inferiore a quello dovuto per legge, come sono irrilevanti accordi tra datore e lavoratore in base ai quali si stabilisca la non debenza della retribuzione. Così, ad esempio, questa Corte ha affermato che accordi per la riduzione dell’orario di lavoro o accordi di sospensione temporanea della prestazione e conseguente omessa retribuzione, non sono opponibili all’Inps (Cass.15120/19, Cass.13650/19), essendo il rapporto previdenziale autonomo daquello di lavoro e presidiato dalla regola del minimale contributivo, per cui rileva, ai fini della contribuzione, la retribuzione dovuta per legge. Lo stesso la Corte ha affermato per gli accordi transattivi tra datore e lavoratore, i quali sono inopponibili all’Inps, in erendo al rapporto di lavoro e non al distinto rapporto previdenziale (Cass.8662/19) . Le somme erogate in adempimento della transazione trovano titolo in essa e non nel rapporto di lavoro, sicché le stesse per regola non sono soggettealla regola del minimale contributivo, ma l’Inps ha sempre la facoltà di dimostrare quali somme sarebbero dovute in base al rapporto di lavoro, e dunque soggette a contribuzione ex art.12 l. n.153/69, sebbene poi non siano state erogate per accordo transattivo tra le parti (Cass.41021/21, Cass.17495/09). La Corte non ha applicato tali principi di diritto, poiché ha incentrato la propria decisione sulla ricostruzione della volontà delle parti (art.1362 c.c.) in seno al contratto di transazione, onde pervenire alla conclusione che si trattò di un articolato atto bilaterale di risoluzione consensuale del rapporto lavorativo, e non di una risoluzione unilaterale (recesso) proveniente dal datore con rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso. Ma quale sia stata la volontà delle parti nel determinare il contenuto della transazione resta irrilevante per l’Inps, poiché, come detto, la transazione non produce effetti nel rapporto previdenziale. Né l’Inps domanda contributi sulle somme pagate in adempimento della transazione. Domanda invece, in base alla regola del minimale contributivo alla quale rileva la retribuzione dovuta secondo legge, somme che sarebbero spettate in forza di legge (art.2118 c.c.) e aventi titolo nel rapporto di lavoro, a prescindere da quanto abbiano poi stabilito le parti in sede transattiva. La Corte territoriale avrebbe dovuto perciò verificare se, data la volontà di recedere, comunicata dalla società e riconosciuta dalla stessa sentenza, sarebbe spettata l’indennità sostitutiva di preavviso ai due lavoratori, a prescindere poi dal fatto che questa non sia stata pagata in quanto i predetti lavoratori abbiano accettato somme a titolo diverso, ovvero in parte per accordo transattivo e in parte perincentivo all’esodo. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione affinché proceda all’accertamento se