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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 24811/2026

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rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti,risulta manifestamente infondato, in quanto − tenuto conto che non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimentoa quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01) − nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici diappello abbiano congruamente motivato sul punto, in linea con l’indirizzoconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01), evidenziando quali ragioni ostative:l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di numerosi e graviprecedenti sul punto, nonché le modalità della condotta criminosa, organizzata eprofessionale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio dimotivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti,risulta manifestamente infondato, in quanto − tenuto conto che non è necessarioche il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevolidedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimentoa quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tuttigli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022,Blanchi, Rv. 282693 – 01) − nel caso di specie, deve ravvisarsi come i giudici diappello abbiano congruamente motivato sul punto, in linea con l’indirizzoconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017,Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 – 01), evidenziando quali ragioni ostative:l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, la presenza di numerosi e graviprecedenti sul punto, nonché le modalità della condotta criminosa, organizzata eprofessionale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24811/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris